Sentenza 19 giugno 2001
Massime • 1
Non costituisce atto abnorme perché anticipatorio della decisione il decreto con cui il GIP, nel fissare, ai sensi dell'art.409, comma 2, cod.proc.pen., l'udienza camerale a seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, prospetta eventuali atti di indagine (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che non sussistono ne' pregiudizio ne' violazione della pienezza del contraddittorio allorché il GIP, con evidente eccesso di zelo motivazionale, indichi eventuali atti d'indagine "fatta salva ogni diversa valutazione" a seguito della fissata udienza camerale che si svolgerà nel contraddittorio fra le parti interessate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2001, n. 35552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35552 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORIELLO FRANCESCO - Presidente - del 19/06/2001
1. Dott. ZUMBO ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA - Consigliere - N. 2261
3. Dott. PICCIALLI LUIGI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO CARLO - Consigliere - N. 7936/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE VA, nato ad [...] il [...].
avverso l'ordinanza 6/9/2000 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Nuoro.
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. presso il Tribunale di Nuoro, pronunciandosi su richiesta di archiviazione del P.M., ai sensi dell'art. 554, comma 1, c.p.p. (vecchia formulazione), fissava - ex artt. 127, 409, comma 2, e 410, comma 3, c.p.p. - l'udienza camerale, al fine di disporre, "fatta salva ogni diversa valutazione", una serie di specificati accertamenti istruttori a carico del P.M..
Contro tale provvedimento ricorre per cassazione il Fele eccependone l'abnormità e chiedendone l'annullamento per violazione di norme processuali (artt. 125, 127, 408, 409, 411 c.p.p.). Secondo il ricorrente, infatti, con l'ordinanza impugnata il G.I.P. aveva anticipato la motivazione del provvedimento che avrebbe dovuto essere adottato solo dopo l'udienza camerale, condizionando così la prosecuzione del procedimento.
Il ricorso è inammissibile.
Atto abnorme - come questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis. SS.UU. 12 febbraio 1998, n. 17, Di Battista) ed è stato ricordato dallo stesso ricorrente - è, invero, non solo quello non rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresì quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, aldilà di ogni ragionevole limite e non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità.
Orbene, il G.I.P., che non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M., deve fissare - ex art. 409, comma 2, c.p.p. - l'udienza camerale;
e ciò è quello che ha fatto puntualmente il giudice nel caso di specie, per cui alcunché di abnorme può fin qui configurarsi.
Quello che gli si contesta, come atto abnorme, è di aver indicato al P.M. - con il provvedimento di fissazione della detta udienza, e cioè prima di essa - gli ulteriori accertamenti da lui ritenuti necessari ai fini del decidere;
tale determinazione, infatti, è riservata (art. 409, comma 4, c.p.p.) ad un momento successivo ("A seguito dell'udienza"), per cui averli indicati anticipatamente, violando il principio del contraddittorio, costituirebbe - a detta del ricorrente - lesione del diritto della difesa e produrrebbe effetti irreversibili.
Il Collegio è di contrario avviso, non reputando abnorme, nonostante la sua atipicità, il provvedimento impugnato. Infatti, a ben guardare, non è esatto che il G.I.P. abbia, con l'ordinanza in questione, già indicato al P.M. le ulteriori indagini ritenute necessarie, in quanto testualmente si dice che veniva fissata l'udienza camerale "per disporre - fatta salva ogni diversa valutazione, a seguito del dibattito tra le parti - che il P.M. effettui i seguenti accertamenti..". In altri termini, il giudice, rinviando comunque la decisione a dopo l'udienza camerale, si è limitato ad indicare, sicuramente per eccesso di zelo motivazionale, quegli accertamenti che già al momento si appalesavano necessari, e che sarebbero stati di certo disposti, a meno che il contraddittorio tra le parti nella successiva udienza non avesse evidenziato nuovi e diversi elementi di valutazione.
Visto in tale ottica, il provvedimento impugnato, ancorché originale, non può assolutamente considerarsi abnorme, per cui il ricorso in questione, non previsto da alcuna norma, deve ritenersi inammissibile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere per lo stesso delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di L. 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2001