CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 21102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21102 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN MM nato a [...] il [...] avverso il decreto del 22/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette ser ,f . le conclusioni del PG (4,),} `4,1‘ — hz--":• i VIA frei )4" W' tUditt) II alfensdr-9 hteilf>1 ,d3(M Penale Sent. Sez. 2 Num. 21102 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Brescia ha provveduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza 13 giugno 2022, specificando, per quello che in questa sede interessa, che l'indicazione della società immobiliare OR di BE ER doveva considerarsi estesa alla società immobiliare OR di BE MM con sede in Marmirolo - via Pedini numero 2 - le cui quote sociali risultano così ripartite: al 48% a BE MM;
al 48% a TU IN e al 4% a BE ER OR. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione AN MM articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in quanto: • il provvedimento di confisca non era stato preceduto dal sequestro delle medesime quote in capo ai medesimi soggetti;
• il medesimo provvedimento doveva ritenersi nullo in quanto emesso de plano, al di fuori del contraddittorio delle parti, sussistendo concreto interesse della parte ricorrente, costituito dalla possibilità di opporre la validità della cessione e dalla improcedibilità della correzione medesima risultando pendente ricorso in cassazione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, lamentando ancora una volta la mancanza di un precedente sequestro e la necessità di valutare la cessione effettuata dopo la revoca dell'originario sequestro. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Fulvio Baldi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di appello di Brescia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve infatti darsi atto della mancanza sopravvenuta di interesse in conseguenza dell'annullamento del provvedimento oggetto di correzione di errore materiale per effetto della sentenza 30 novembre 2022 n. 5777 di questa stessa Corte. Tale annullamento risulta coinvolgere anche i profili contestati in questa sede riguardando l'omessa perimetrazione temporale della pericolosità sociale e il connesso giudizio di sproporzione con conseguente necessità di ridefinire l'eventuale ambito dei beni oggetto di confisca. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023 Il Consi !ere estensore Il Presidente
lette ser ,f . le conclusioni del PG (4,),} `4,1‘ — hz--":• i VIA frei )4" W' tUditt) II alfensdr-9 hteilf>1 ,d3(M Penale Sent. Sez. 2 Num. 21102 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Brescia ha provveduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza 13 giugno 2022, specificando, per quello che in questa sede interessa, che l'indicazione della società immobiliare OR di BE ER doveva considerarsi estesa alla società immobiliare OR di BE MM con sede in Marmirolo - via Pedini numero 2 - le cui quote sociali risultano così ripartite: al 48% a BE MM;
al 48% a TU IN e al 4% a BE ER OR. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione AN MM articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in quanto: • il provvedimento di confisca non era stato preceduto dal sequestro delle medesime quote in capo ai medesimi soggetti;
• il medesimo provvedimento doveva ritenersi nullo in quanto emesso de plano, al di fuori del contraddittorio delle parti, sussistendo concreto interesse della parte ricorrente, costituito dalla possibilità di opporre la validità della cessione e dalla improcedibilità della correzione medesima risultando pendente ricorso in cassazione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, lamentando ancora una volta la mancanza di un precedente sequestro e la necessità di valutare la cessione effettuata dopo la revoca dell'originario sequestro. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Fulvio Baldi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di appello di Brescia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve infatti darsi atto della mancanza sopravvenuta di interesse in conseguenza dell'annullamento del provvedimento oggetto di correzione di errore materiale per effetto della sentenza 30 novembre 2022 n. 5777 di questa stessa Corte. Tale annullamento risulta coinvolgere anche i profili contestati in questa sede riguardando l'omessa perimetrazione temporale della pericolosità sociale e il connesso giudizio di sproporzione con conseguente necessità di ridefinire l'eventuale ambito dei beni oggetto di confisca. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023 Il Consi !ere estensore Il Presidente