Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 14995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14995 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
LA CORZIONE E BOLLO EMA DI CASSAZIONE REGIUDICE DI PACE) L. 21-11-1991, N 149 95/03 Composta dagli Ill.mi Sigg. Oggetto PAGAMENTO Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente CONTRIBUTI CONDOMINIALI Dott. Donato PLENTEDA Consigliere R.G.N. 9837/01 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Consigliere - Cron. 30423 Dott. Salvatore DI PALMA Rep. ha pronunciato la seguente Ud.16/04/2003 SENTENZA sul ricorso proposto da: CR ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. SCALIA INT. 14, presso l'avvocato ANTONINO LOA DUCA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO LA MALFA, RUGGERO ZEBITO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO "PAL. OLIVA" DI VIA RISORGIMENTO 27 MILAZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9, presso l'avvocato ST, MORRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO ISGRO', giusta procura a margine 2003 del controricorso;
(1060/1 · controricorrente - 1 avverso la sentenza n. 45/00 del Giudice di pace di MILAZZO, depositata il 23/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/04/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, ex art. 375 c.p.c., in camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le pronunce di legge;
Svolgimento del processo 1 RÌ AR, con citazione 10 marzo 2000, pro- poneva opposizione avverso un decreto ingiuntivo rela- tivo al pagamento di quote condominiali. L'atto di ci- tazione in opposizione era stato sottoscritto personal- mente dal Macri, trattandosi di causa dinanzi al giudi- ce di pace di valore inferiore al milione di lire. In- staurato il contraddittorio nei confronti del condomi- nio opposto, il Giudice di pace, con sentenza deposita- ta il 23 giugno 2000, dichiarò nulla l'opposizione per- ché proposta dalla parte personalmente senza la previa autorizzazione del Giudice di pace. Avverso la sentenza il RÌ ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 6 aprile 2001, formulando un unico motivo di impugnazione. Il Condominio "Pal Oliva", in persona 2 dell'amministratore RA ON, resiste con con- troricorso notificato il 26 aprile 2001. Il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e il P.G. ha concluso per il suo accoglimento essendo manifestamente fondato. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 82 c.p.c., avendo il Giudice di pace erronea- mente ritenuto che il ricorrente non potesse stare in giudizio di persona, trattandosi di causa di valore in- feriore a lire un milione. Si chiede pronuncia nel me- rito ex art. 384 c.p.c. Il ricorso è manifestamente fondato. L'art. 82, comma 1, c.p.c. statuisce infatti che in"davanti al giudice di pace le parti possono stare giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede un milione". In tale ipotesi la norma non subordina ad alcun provvedimento autorizzatorio del Giudice di pace la fa- coltà della parte di stare in giudizio di persona, provvedimento previsto invece dal secondo comma dell'art. 82 per le altre cause di competenza del Giu- dice di pace. Pertanto nel caso di specie, trattandosi di oppo- sizione a un decreto ingiuntivo per l'importo di lire 3 186.720, oltre interessi sino al saldo, l'opponente po- teva proporre l'opposizione senza alcuna autorizzazione del Giudice di pace. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassa- ta, con rinvio al Giudice di pace di Milazzo in persona di altro giudice che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione, non sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
P.Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Milazzo, in persona di altro giudice, che statuirà an- che sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 aprile 2003, nella ca- Il consipline extensore mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Jusuna Jolisite (Rosari De Musis) Polymis IL CANCELLIERE Somenice Massalup CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Prima Sozione Civil Depoottate in Cancells. il 8 0.11.2003