Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano 04 CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavor1 05 /03 Composta dai Magistrati: .G. 6697/01 3352 Erminio Ravagnani Presiden e. Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. Bruno Florindo Minichiello 11 -Ud.19.11.02 Gabriella Coletti " Oggetto: Giovanni Amoroso " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le avv. RL Alvino, giusta procura notaio Paolo Ca- stellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep.56911, difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Salvatore Trifi- rò, Paolo Tosi, Gerardo Vesci e Franco Carinci con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9 (ora in via 4645 Luigi Giuseppe Faravelli n. 22) presso lo studio dell'avv. Arturo Maresca, come da procura speciale a margine del ri- corso ricorrente
contro
AN RL e LO FE, difesi dagli avv.ti Mario Salerni, Tommaso Civitelli e Lucia Giammarco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Alessandro Severo n. 73, come da procura speciale a margine del controricorso controricorrenti per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n° 25 febbraio/11 marzo3042 in data 2000 (R.G.L. 1012+1013/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Raimondo Boccia per delega dell'avv. Arturo Ma- resca;
udito l'avv. Mario Salerni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, rigettava l'appello della Società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato a AN RL e a CI FE, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la s.p.a. Ferrovie dello Stato e che gli intimati hanno resistito con controricorso, illustrato anche da memoria.
considerato che
con i tre motivi di ricorso -ampiamente argomentati e denuncianti violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 cod.proc.civ.), la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
3 b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
ritenuto che
entrambe le tesi suesposte sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte, le quali -investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma 4 soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)”; considerato che tale indirizzo (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616) merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 Il Presidente Il Cons.-est. Лисніть Davaa Bruns Back meth ILCANCELLERE O D I R I T L E D L A 3 3 5 N . 3 - 7 8 - E 1 1 G G E L S R E E D 0 . 1 T R ' A L L E D S I E S N I A O N R O Depositato in Cancelleria A S S A , P S S T I A O E G N D A E , O I R T S G E R Doggi, A 2009 I O D L L , B I O A D T A M P S I O E N D T S E E CANCELLIERE S