CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20608 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IR FA, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 17/11/2025 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di FA IR rivolta alla rideterminazione della pena irrogata nei suoi confronti dalla medesima Corte di appello, con sentenza del 15 novembre 2023, quale aumento per la continuazione esterna con i reati satellite giudicati dal Tribunale di Roma con sentenza del 1 aprile 2021, nonché al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle predette sentenze irrevocabili, consistenti in otto truffe commesse tra aprile e novembre 2018, e un’ulteriore truffa, commessa nell’aprile 2012, per cui l’instante aveva riportato condanna con sentenza del Tribunale di Siracusa del 24 marzo 2016. Evidenziato che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Roma del 15 novembre 2023 precludeva la rivalutazione della pena irrogata, non trattandosi di Penale Sent. Sez. 1 Num. 20608 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GE NI NC Data Udienza: 29/04/2026 pena illegale, la Corte di appello ha ritenuto che la distanza cronologica tra le condotte criminose ostasse al riconoscimento del vincolo della continuazione tra la truffa del 2012 e le truffe del 2018. 2. Avverso l’ordinanza il difensore di FA IR ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, premesso che la Corte di appello di Roma con la sentenza del 15 novembre 2023 aveva applicato due mesi di reclusione a titolo aumento per ciascuno dei due reati giudicati dal Tribunale di Roma con la sentenza del 1 aprile 2021, si è doluto che il giudice dell’esecuzione abbia disatteso la richiesta rivolta all’irrogazione di una pena inferiore, in misura pari a un mese di reclusione per ciascun reato, già inflitta in egual misura quale incremento per la continuazione dalla stessa Corte di appello in altre pronunce nei confronti del medesimo imputato per fatti analoghi.
2.2 Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa valutazione di plurimi indicatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità dei reati e l’identità delle modalità esecutive, idonei ad avvincere i fatti del 2018 a quello del 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato. La proposta rimodulazione della pena irrogata della Corte di appello di Roma con sentenza del 15 novembre 2023, quale aumento per la continuazione esterna riconosciuta con i reati giudicati dal Tribunale di Roma con sentenza irrevocabile del 1 aprile 2021, incontra un insormontabile ostacolo nel giudicato evocato dal giudice dell’esecuzione. Ed invero, il principio della intangibilità del giudicato preclude al giudice dell'esecuzione la modifica delle statuizioni in ordine al trattamento sanzionatorio adottate all'esito del processo di cognizione che siano ormai divenute definitive, in quanto non più soggette a impugnazione ordinaria. Tale principio generale dell'ordinamento giuridico è destinato a cedere nel caso, incontestatamente escluso nella specie, di pena illegale, perché inflitta in violazione dei parametri normativamente fissati, come tale suscettibile di verifica anche nel segmento esecutivo del procedimento (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 27435 del 07/06/2024, [...], Rv. 286609 – 01; Sez. 1, n. 17793 del 01/03/2024, [...], Rv. 286394 – 01; Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, [...], Rv. 259733 – 01) 3. Infondato è il secondo motivo di ricorso. In tema di continuazione, grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 2 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, [...], Rv. 247356 - 01). L’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, [...], D’Andrea, Rv. 275222 - 01). L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale testé evocato, dandone conto con argomentazioni congrue e non contraddittorie. Il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso valorizzando, in modo logico e dirimente, il consistente arco temporale, pari a sei anni, decorso tra le condotte criminose oggetto delle diverse sentenze. Rispetto alle argomentazioni che precedono le censure difensive, imperniate sulla prospettazione dell’omogeneità dei reati e dell’identità delle modalità esecutive, si rivelano logicamente inconferenti, essendo piuttosto le condotte criminose, dispiegatesi nel tempo, compatibili con un’abituale dedizione a delinquere del reo.
4. L’impugnazione deve essere quindi rigettata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI NC GE 3
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di FA IR rivolta alla rideterminazione della pena irrogata nei suoi confronti dalla medesima Corte di appello, con sentenza del 15 novembre 2023, quale aumento per la continuazione esterna con i reati satellite giudicati dal Tribunale di Roma con sentenza del 1 aprile 2021, nonché al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle predette sentenze irrevocabili, consistenti in otto truffe commesse tra aprile e novembre 2018, e un’ulteriore truffa, commessa nell’aprile 2012, per cui l’instante aveva riportato condanna con sentenza del Tribunale di Siracusa del 24 marzo 2016. Evidenziato che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Roma del 15 novembre 2023 precludeva la rivalutazione della pena irrogata, non trattandosi di Penale Sent. Sez. 1 Num. 20608 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GE NI NC Data Udienza: 29/04/2026 pena illegale, la Corte di appello ha ritenuto che la distanza cronologica tra le condotte criminose ostasse al riconoscimento del vincolo della continuazione tra la truffa del 2012 e le truffe del 2018. 2. Avverso l’ordinanza il difensore di FA IR ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, premesso che la Corte di appello di Roma con la sentenza del 15 novembre 2023 aveva applicato due mesi di reclusione a titolo aumento per ciascuno dei due reati giudicati dal Tribunale di Roma con la sentenza del 1 aprile 2021, si è doluto che il giudice dell’esecuzione abbia disatteso la richiesta rivolta all’irrogazione di una pena inferiore, in misura pari a un mese di reclusione per ciascun reato, già inflitta in egual misura quale incremento per la continuazione dalla stessa Corte di appello in altre pronunce nei confronti del medesimo imputato per fatti analoghi.
2.2 Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa valutazione di plurimi indicatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità dei reati e l’identità delle modalità esecutive, idonei ad avvincere i fatti del 2018 a quello del 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato. La proposta rimodulazione della pena irrogata della Corte di appello di Roma con sentenza del 15 novembre 2023, quale aumento per la continuazione esterna riconosciuta con i reati giudicati dal Tribunale di Roma con sentenza irrevocabile del 1 aprile 2021, incontra un insormontabile ostacolo nel giudicato evocato dal giudice dell’esecuzione. Ed invero, il principio della intangibilità del giudicato preclude al giudice dell'esecuzione la modifica delle statuizioni in ordine al trattamento sanzionatorio adottate all'esito del processo di cognizione che siano ormai divenute definitive, in quanto non più soggette a impugnazione ordinaria. Tale principio generale dell'ordinamento giuridico è destinato a cedere nel caso, incontestatamente escluso nella specie, di pena illegale, perché inflitta in violazione dei parametri normativamente fissati, come tale suscettibile di verifica anche nel segmento esecutivo del procedimento (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 27435 del 07/06/2024, [...], Rv. 286609 – 01; Sez. 1, n. 17793 del 01/03/2024, [...], Rv. 286394 – 01; Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, [...], Rv. 259733 – 01) 3. Infondato è il secondo motivo di ricorso. In tema di continuazione, grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 2 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, [...], Rv. 247356 - 01). L’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, [...], D’Andrea, Rv. 275222 - 01). L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale testé evocato, dandone conto con argomentazioni congrue e non contraddittorie. Il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso valorizzando, in modo logico e dirimente, il consistente arco temporale, pari a sei anni, decorso tra le condotte criminose oggetto delle diverse sentenze. Rispetto alle argomentazioni che precedono le censure difensive, imperniate sulla prospettazione dell’omogeneità dei reati e dell’identità delle modalità esecutive, si rivelano logicamente inconferenti, essendo piuttosto le condotte criminose, dispiegatesi nel tempo, compatibili con un’abituale dedizione a delinquere del reo.
4. L’impugnazione deve essere quindi rigettata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI NC GE 3