Versione
10 agosto 2012
10 agosto 2012
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 , recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 , e' differito al 30 settembre 2012.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 85.
2. Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 , e' differito al 30 settembre 2012.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 85.
Commentario • 1
- 1. Croce Rossa: il decreto di riordino in GazzettaAccesso limitatoStefano Tangredi · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2012 · 0.7933136
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 12/01/2022, n. 245Provvedimento: Pubblicato il 12/01/2022 N. 00245/2022 REG.PROV.COLL. N. 12746/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 12746 del 2021, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Aloisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Questura Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 100 TULPS·
- patrocinio a carico dello Stato·
- presenza di sostanze stupefacenti·
- misure di sicurezza e ordine pubblico·
- spese di lite·
- risarcimento danni·
- prova della gestione non conforme·
- violazione normativa fiscale·
- sospensione attività commerciale·
- violazione normativa antincendio