Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
IN N021 5 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUTR ADICASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE olovni de incidente straded Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Angelo GIULIANO R.G.N. 16558/98 Consigliere LIMONGELLI Dott. Antonio 18460/98 Cron.4447 Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere Rep. 671 MALZONE - Consigliere Dott. Ennio Consigliere - Ud. 10/10/00Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 RR LE, TI MA ZI, RR # 14 FEB. 2001- IL LL LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G MERCALLI 6, presso lo studio dell'avvocato LEVANTI LIRE 3000 CANCELLERIA ALESSANDRO M, che li difende unitamente all'avvocato PEDARRA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti CG064093
contro
RAS SPA, FONDO GARANZIA VITTIME STRADA, MARANO MA ANTONIA VED CAPUANO, CAPUANO EUPLIO, CAPUANO PASQUALINA, CAPUANO LAURA;
2000 intimati e sul 2° ricorso n° 18460/98 proposto da: 1591 -1- RAS SPA, in persona dei legali rappresentanti, quale impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, 88,elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
RR LE, TI MA ZI, RR LE, RR DOMENICO, INA SPA FGVS, CONSAP SPA;
- intimati 2 avverso la sentenza n. 895/97 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 9/7/1997 depositata il 25/09/97; RG. 634/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato ALESSANDRO M. LEVANTI;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 7 dicembre 1985 IA IA IR, AR e DO LO, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore AR, esponevano che due anni prima, mentre viaggiavano a bordo della Fiat 124 condotta dallo stesso DO, si erano scontrati con una Peugeot condotta da CA AN, deceduto di lì a poco. Deducendo che la compagnia d'assicurazioni s.p.a. M.A.E.C.I., assicurava il AN per la responsabilità civile che automobilistica, aveva comunicato che la garanzia assicurativa era sospesa, e che impresa designata per il Fondo di garanzia Ellicent per le vittime della strada era la s.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà, convenivano davanti al Tribunale di Foggia quest'ultima compagnia, nella veste indicata, la vedova di CA AN, TO Marano, in proprio e nei nomi dei figli minori LO, AL e LA AN, quali eredi del loro congiunto, nonché la Gestione autonoma del Fondo di garanzia, per sentire accogliere la domanda. In contumacia di quest'ultima, il Tribunale accoglieva le domande, ma, su gravame della R.A.S., ut supra, la Corte d'appello di Bari "annullava" la condanna 8 carico della compagnia, così motivando. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sussisteva contrasto fra la comunicazione 13 settembre 1984 della M.A.E.C.I., secondo cui la copertura assicurativa della 3 Peugeot del AN era sospesa, ed il verbale, assistito da fede privilegiata, con cui i Carabinieri, intervenuti in loco dopo il fatto, avevano dato atto che il contrassegno in essa esposto evidenziava che l'autovettura era assicurata con la M.A.E.C.I. fino all'11 gennaio 1984. Ciò premesso, il rilascio, da parte dell'assicuratore, del contrassegno -il quale "ha il suo indefettibile presupposto nel certificato di assicurazione di cui all'art. 7 co. 1 e 3 legge 24 dicembre 1969 n. 990"- era prova del pagamento del premio fino alla scadenza del termine indicatovi. Di qui, appunto, l'annullamento -recte: il rigetto della domanda, e la condanna G eremi dei danneggiati alla restituzione delle somme nel frattempo loro versate. La sentenza era invece passata in giudicato -concludeva la Corte quanto all'evocazione in giudizio del Fondo di garanzia. Per la cassazione della sentenza AR LO, IA IA IR e AR LO proponevano ricorso sulla base di un motivo. Resisteva con controricorso la R.A.S. ut supra, che a sua volta proponeva ricorso incidentale affidato ad un motivo. La compagnia ha prodotto memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge 24 dicembre 1969 n. 990, d.p.r. 24 novembre 1970 n. 973, 1901 e 2700 c.c., i ricorrenti principali si dolgono che la sentenza abbia "ricostru(ito) erroneamente la vicenda, in contraddizione con tutte le risultanze e gli elementi del processo", poiché il solo contrassegno non è sufficiente a fare ritenere la copertura assicurativa, che è provato soltanto dal certificato d'assicurazione. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione precisano i medesimi ricorrenti- l'assicuratore consegna движил all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero di targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo per cui valido il certificato, ma tale contrassegno "assolve meramente ad una funzione lato sensu pubblicitaria (...). Tale presunzione, però, può essere sempre vinta dall'impresa interessata, ove questa dimostri l'obbiettiva inesistenza di un contratto di assicurazione relativo a quella autovettura. Ed in ciò il valore probatorio del contrassegno si differenzia - - nettamente dal certificato di assicurazione, che fa prova, anche nei confronti del terzi, della sussistenza di un rapporto assicurativo".... Osserva il Collegio che il ricorso principale è infondato. Il giudice del merito ritenne che l'esposizione del contrassegno de quo nell'autovettura del AN costituisse 5 prova della copertura assicurativa r.c.a., sul rilievo che esso necessariamente presupponeva che quegli possedesse il certificato d'assicurazione. Trattasi di un accertamento di fatto che è insindacabile in questa sede, in quanto immune da errori logici e giuridici. In particolare, è bensi vero che il primo ed il secondo comma dell'art. 7 legge 990/1969 rispettivamente dispongono che "L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per Elevent il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio” e che "L'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile". E' pur vero, tuttavia, che il co. 3 del medesimo articolo di legge dispone che "All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui valido il certificato", risultando così logicamente ineccepibile il ragionamento della Corte d'appello, che dal possesso del contrassegno attestante che la copertura assicurativa era in corso al momento dell'incidente trasse il convincimento che il AN fosse in possesso del corrispondente certificato 6 d'assicurazione: ossia, in definitiva, che fosse operativa, a quel momento, essa copertura. Appena notandosi che i ricorrenti non hanno mai allegato, nel ricorso, che l'autovettura del AN non fosse assicurata, essendosi limitati ad affermare che non bastava, a tale fine, 1 fare riferimento al solo contrassegno, non resta che rigettare il ricorso principale. _ Con l'unico motivo del proprio ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e segg. legge 24. dicembre 1969 n. 990 (e succ. mod.), 81 c.p.c., nonché dei Elucent principi in tema di legittimazione, la ricorrente incidentale si duole che il secondo giudice abbia affermato che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nel confronti del Fondo di garanzia, ciò che non poteva essere, considerato che era proprio essa R.A.S. a rappresentare il Fondo medesimo. Anche tale ricorso è destituito di fondamento. All'epoca dei fatti di causa, il Fondo di garanzia per le --- vittime della strada era costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (art. 19 legge 990/1969) ed era gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria e con la collaborazione di un particolare comitato, dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A. (oggi, dopo le modifiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, esso è invece costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblicį s.p.a., dalla quale è gestito con le medesime modalità). Stando così le cose, il Fondo di garanzia non aveva (e non ha) la personalità giuridica, e pertanto è da escludere, mancando un rapporto d'intersoggettività con l'impresa designata, che quest'ultima possa rappresentarlo. Sarà invece l'ente gestore ad agire, in giudizio (v., ad esempio, art. 19 co. 5 legge 990/1969) e fuori (v., ad esempio, artt. 20 co. 5 e 22 legge 990/1969), a nome e nell'interesse della gestione. . Non possono indurre a ripensamenti i rilievi prospettati dalla ricorrente incidentale nella memoria illustrativa. Glucentил In particolare, la sentenza di questa Corte 30 giugno 1978 n. 6405 indica l'impresa designata come rappresentante del Fondo di garanzia solo nella sua parte narrativa, intendendo evidentemente riprodurre, in tale modo, il contenuto di atti di parte, laddove poi è lo stesso l'art. 4 co. 3 legge d.l. 26 settembre 1978 n. 576, convertito con modifiche in legge 24 novembre 1978 n. 738, a stabilire espressamente che l'impresa cessionaria del portafoglio di un'impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa può essere convenuta in giudizio in nome (non già del Fondo di garanzia, ma) dell'I.N.A., gestione autonoma del Fondo di garanzia. E' tutt'altro discorso, poi, quello del valore attribuibile ad una sentenza pronunciata nei confronti di un soggetto privo di soggettività giuridica. Così rigettato l'uno e l'altro ricorso, per le spese di 0 08 questa fase del giudizio se ne dispone l'integrale compensazione, nella ricorrenza di giusti motivi.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, e compensa le spese del giudizio di cassazione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 10 ottobre 200 IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE Hungle filiais EL Depositata in Cancelleria IL LL C1 14 FEB. 2001 Concetta Amendola Oggi, IL CANL Concetta A mendola 60000 310000 G4,00 806 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 702,10 Registrate in 02/2 APR. 200 Serie 4 aln (eko UECENTODUEI15 p. Cr ea Servizi (Dott.ssa IA IA PY Responsetite Servizio RT (Dr. M. RACCICHIN 0