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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5996/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mentana - Piazza Repubblica 6 00013 Mentana RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7201/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2412 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n.5996/2024 R.G.A., l'Ricorrente_1
(di seguito denominata Ricorrente_1), ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 7201/2024, chiedendone la riforma, con vittoria di spese.
Con la pronuncia in esame è stato respinto il ricorso dell'Ater avverso un avviso di accertamento per Tasi in relazione all'annualità 2019, avente ad oggetto immobili che l'ente appellante sostiene essere “immobili sociali”, destinati ad edilizia convenzionata, dunque esenti da imposta.
Il primo giudice, nel richiamare favorevole giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto come l'Ricorrente_1 non fosse esente dal pagamento della TASI solo per le finalità di carattere sociale svolte, prevalendo la natura economica dell'assegnazione dietro corrispettivo, sia pure ad un canone convenzionato, in quanto parametrato alla situazione economica dell'assegnatario; ha altresì ritenuto legittimato passivo d'imposta l'ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria.
Avverso tale sentenza, l'Ater ha proposto appello, articolato in dieci motivi di impugnazione, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento impugnato e vittoria di spese;
in via prelimianre, è stata richiesta la sospensione
Ad esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2025, è stata respinta l'istanza cautelare presentata dall'appellante.
In vista dell'odierna udienza, si è costituito in giudizio il Comune di Mentana che ha preliminarmente eccepito la tardività dell'atto di appello, nonché la circostanza che l'atto di appello sia indirizzato avverso il
Comune di Morlupo.
Nel merito, ha concluso per il rigetto, rilevando che sin dalla sentenza n.28160/2008, la Corte di
Cassazione aveva escluso la rilevanza, ai fini dell'esenzione d'imposta invocata dall'Ater, della sussistenza o meno di una convenzione con il Comune per l'attribuzione del diritto di superficie.
All'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di tardività sollevata dal comune di Mentana è infondata: la sentenza impugnata è stata depositata il 31.5.2024, mentre l'atto di appello è stato notificato il
19.12.2024, e , dunque, entro il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata.
2. Neppure l'appello può ritenersi inammissibile per essere stato indirizzato il Comune di Morlupo: dal tenore dell'atto, si evince che lo stesso è riferito al contenzioso avverso il Comune di Mentana;
l'appellante ha , inoltre, provveduto, il successivo 7 gennaio, alla rettifica.
3. Pur essendo ammissibile l'appello in generale, non possono tuttavia essere ammessi i motivi nuovi, sollevati per la prima volta in appello (cfr., art.57, d.lgs. n.542/1996): devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili i motivi n.1, 2.1, 2.2., 2.3., 7, 8, 9.
4. Con riferimento ai restanti motivi ritenuti ammissibili si osserva quanto segue.
5. In primo luogo, si osserva che, come di recente ribadito dalla Corte di cassazione (ordinanza n.6854/2025), alla Tasi può applicarsi, per le annualità successiva al 2015, l'esenzione prevista per fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale. Tuttavia, per potersi applicare tale esenzione occorre verificare che gli immobili di che trattasi abbiano i requisiti richiesti dalla disposizione indicata, e l'onere di provare i presupposti che legittimano la richiesta ricade sul contribuente che invoca l'esenzione (Cassazione, n. 23228/2017). In tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell'ambito dell'alloggio sociale, l'immobile posseduto dagli
Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200,00.
Nella controversia all'esame, l'Ater non ha provato che gli immobili in questione abbiano i requisiti per essere qualificati come alloggi sociali, cosicché la richiesta di esenzione deve essere respinta. Non ha neppure provato che si tratti di immobili occupati abusivamente, circostanza che avrebbe dato diritto all'esenzione sulla base della sentenza della Corte costituzionale n.60/2024, parimenti invocata nell'atto di appello.
Infondato è anche il motivo che vorrebbe escludere l'inapplicabilità del presupposto impositivo per insussistenza del diritto di proprietà, in quanto come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n.28160/2008, è la circostanza relativa all'edificazione del fabbricato che rende l'Ici applicabile all'ente.
Non può neppure essere applicata la detrazione invocata, atteso che nell'avviso di accertamento gli immobili sono descritti come non occupati e l'appellante non ha dimostrato che gli stessi fossero locati o comunque destinati ad abitazione principale.
Per quanto riguarda infine il motivo relativo alle sanzioni ed interessi, lo stesso è accolto limitatamente agli interessi, atteso che nell'avviso di accertamento nulla viene precisato sulle relative modalità di calcolo, mentre per le sanzioni non si rinvengono ragioni per escluderne l'applicazione.
Le spese, parzialmente compensate in ragione dell'esito del giudizio, sono liquidate nella misura prevista in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello limitatamente alla disapplicazione degli interessi, e lo rigetta nel resto;
liquida le spese a favore del Comune di Mentana nella misura complessiva di euro 600,00 (seicento/00).
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5996/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mentana - Piazza Repubblica 6 00013 Mentana RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7201/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2412 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n.5996/2024 R.G.A., l'Ricorrente_1
(di seguito denominata Ricorrente_1), ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 7201/2024, chiedendone la riforma, con vittoria di spese.
Con la pronuncia in esame è stato respinto il ricorso dell'Ater avverso un avviso di accertamento per Tasi in relazione all'annualità 2019, avente ad oggetto immobili che l'ente appellante sostiene essere “immobili sociali”, destinati ad edilizia convenzionata, dunque esenti da imposta.
Il primo giudice, nel richiamare favorevole giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto come l'Ricorrente_1 non fosse esente dal pagamento della TASI solo per le finalità di carattere sociale svolte, prevalendo la natura economica dell'assegnazione dietro corrispettivo, sia pure ad un canone convenzionato, in quanto parametrato alla situazione economica dell'assegnatario; ha altresì ritenuto legittimato passivo d'imposta l'ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria.
Avverso tale sentenza, l'Ater ha proposto appello, articolato in dieci motivi di impugnazione, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento impugnato e vittoria di spese;
in via prelimianre, è stata richiesta la sospensione
Ad esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2025, è stata respinta l'istanza cautelare presentata dall'appellante.
In vista dell'odierna udienza, si è costituito in giudizio il Comune di Mentana che ha preliminarmente eccepito la tardività dell'atto di appello, nonché la circostanza che l'atto di appello sia indirizzato avverso il
Comune di Morlupo.
Nel merito, ha concluso per il rigetto, rilevando che sin dalla sentenza n.28160/2008, la Corte di
Cassazione aveva escluso la rilevanza, ai fini dell'esenzione d'imposta invocata dall'Ater, della sussistenza o meno di una convenzione con il Comune per l'attribuzione del diritto di superficie.
All'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di tardività sollevata dal comune di Mentana è infondata: la sentenza impugnata è stata depositata il 31.5.2024, mentre l'atto di appello è stato notificato il
19.12.2024, e , dunque, entro il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata.
2. Neppure l'appello può ritenersi inammissibile per essere stato indirizzato il Comune di Morlupo: dal tenore dell'atto, si evince che lo stesso è riferito al contenzioso avverso il Comune di Mentana;
l'appellante ha , inoltre, provveduto, il successivo 7 gennaio, alla rettifica.
3. Pur essendo ammissibile l'appello in generale, non possono tuttavia essere ammessi i motivi nuovi, sollevati per la prima volta in appello (cfr., art.57, d.lgs. n.542/1996): devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili i motivi n.1, 2.1, 2.2., 2.3., 7, 8, 9.
4. Con riferimento ai restanti motivi ritenuti ammissibili si osserva quanto segue.
5. In primo luogo, si osserva che, come di recente ribadito dalla Corte di cassazione (ordinanza n.6854/2025), alla Tasi può applicarsi, per le annualità successiva al 2015, l'esenzione prevista per fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale. Tuttavia, per potersi applicare tale esenzione occorre verificare che gli immobili di che trattasi abbiano i requisiti richiesti dalla disposizione indicata, e l'onere di provare i presupposti che legittimano la richiesta ricade sul contribuente che invoca l'esenzione (Cassazione, n. 23228/2017). In tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell'ambito dell'alloggio sociale, l'immobile posseduto dagli
Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200,00.
Nella controversia all'esame, l'Ater non ha provato che gli immobili in questione abbiano i requisiti per essere qualificati come alloggi sociali, cosicché la richiesta di esenzione deve essere respinta. Non ha neppure provato che si tratti di immobili occupati abusivamente, circostanza che avrebbe dato diritto all'esenzione sulla base della sentenza della Corte costituzionale n.60/2024, parimenti invocata nell'atto di appello.
Infondato è anche il motivo che vorrebbe escludere l'inapplicabilità del presupposto impositivo per insussistenza del diritto di proprietà, in quanto come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n.28160/2008, è la circostanza relativa all'edificazione del fabbricato che rende l'Ici applicabile all'ente.
Non può neppure essere applicata la detrazione invocata, atteso che nell'avviso di accertamento gli immobili sono descritti come non occupati e l'appellante non ha dimostrato che gli stessi fossero locati o comunque destinati ad abitazione principale.
Per quanto riguarda infine il motivo relativo alle sanzioni ed interessi, lo stesso è accolto limitatamente agli interessi, atteso che nell'avviso di accertamento nulla viene precisato sulle relative modalità di calcolo, mentre per le sanzioni non si rinvengono ragioni per escluderne l'applicazione.
Le spese, parzialmente compensate in ragione dell'esito del giudizio, sono liquidate nella misura prevista in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello limitatamente alla disapplicazione degli interessi, e lo rigetta nel resto;
liquida le spese a favore del Comune di Mentana nella misura complessiva di euro 600,00 (seicento/00).