Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio)o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto perché la sede di lavoro possa ritenersi "indirizzo" del destinatario ai fini della presunzione di conoscenza di cui al citato art. 1335 cod. civ. non è necessario che sul posto di lavoro sia prevista una struttura organizzativa aziendale per lo smistamento della corrispondenza, essendo sufficiente che da parte del datore di lavoro e della sua organizzazione non vi sia un rifiuto della corrispondenza diretta ai propri dipendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO US - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. AMOROSO GI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato FABIO BUFFONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORRADO NAPOLITANI, LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA, giusta procura in atti del notaio D. Dado di Trieste del 21/04/2000, rep. n. 50492;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO BRITTI, LUIGI LA PECCERELLA, ANDREA ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
MASSA ENEA, AIELLO GIUSEPPE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 405/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 26/01/00 R.G.N. 46705/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. GI AMOROSO;
udito l'Avvocato BUFFONI;
udito l'Avvocato TARANTINO per delega PECCERELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18 luglio 1992, L'INAIL esponeva che in data 2 febbraio 1976 si era verificato un incendio nel cantiere della SEBM banchina 33 del porto di Napoli, su una petroliera. A causa dell'infortunio, per le gravi ustioni riportate. i dipendenti della SEBM EO TO e VI GI erano deceduti e OL AN aveva riportato un'invalidità permanente quasi totale.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8677 del 10 luglio 1981, confermata dalla Corte d'appello con sentenza del 1^ giugno 1982 e divenuta irrevocabile a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione, aveva riconosciuto colpevoli SA EA e EL US dipendenti della SEBM con funzioni rispettivamente di capo della squadra operativa a bordo e capo degli operai saldatori, condannandoli per i reati loro ascritti.
L'Istituto aveva erogato al superstiti dei lavoratori deceduti e al OL prestazioni per complessive lire L. 161.907.853 quale valore capitale delle rendite alla data del 1^ luglio 1990.
La SEBM era stata poi incorporata dalla Fincantieri S.p.A.. Pertanto l'INAIL adiva il Pretore circondariale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la condanna solidale di Fincantieri S.p.A. (già SEBM). in qualità di datore di lavoro. ex art. 2049 c.c.. del SA e dell'EL al pagamento della predetta somma, nonché alle ulteriori somme dovute per i miglioramenti successivi delle rendite, nonché degli interessi decorrenti per le indennità dalle date di erogazione e per le rendite dalle date di capitalizzazione.
Costituitasi in giudizio, la Fincantieri S.p.A. ammetteva di aver incorporato la SEBM con atto di fusione del 30 giugno 1984, ma eccepiva - oltre alla nullità del ricorso perché proposto dal Direttore della sede di Napoli senza alcun cenno al necessario conferimento della delega da parte del Presidente dell'Istituto e all'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa l'incompleta ricostruzione dell'iter processuale penale, nonché delle modalità dell'infortunio - la prescrizione triennale del diritto di rivalsa per mancanza di atti interruttivi. Pertanto chiedeva il rigetto della domanda.
In subordine, qualora fosse stata accolta la domanda dell'INAIL. in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'Istituto a restituire le maggiorazioni di premio che essa società era stata costretta ad erogare a seguito dell'infortunio da quantificare in separato giudizio.
SA EA e EL US si costituivano tardivamente, contestando la domanda dell'Istituto e chiedendone il rigetto. Il Pretore adito, con sentenza depositata in data 14 maggio 1996, rigettate tutte le eccezioni, di rito e di merito, sollevate dalla società, accoglieva integralmente la domanda, mentre dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale e rigettava l'istanza di chiamata in causa della Fondiaria Ass.ni S.p.A.. avanzata dalla Fincantieri S.p.A..
2. Avverso tale decisione quest'ultima proponeva tempestivo appello con ricorso depositato in data 9 ottobre 1996.
L'appellante censurava la decisione pretorile. deducendo - quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado - che l'art. 1335 c.c. era inapplicabile alla costituzione in mora la quale, in quanto mero atto giuridico (e non atto negoziale), non soggiaceva alla disciplina prevista per contratti e per negozi unilaterali ex art. 1324 c. c.. che era invece applicabile l'art. 1334 c.c., secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario. Dunque non poteva operare quella presunzione di conoscenza, posta dall'art. 1335 c.c.. ma occorreva la conoscenza effettiva, nella specie non provata dall'INAIL. Pertanto. in accoglimento del gravame, chiedeva il rigetto della domanda dell'INAIL. In via subordinata deduceva che la sua domanda riconvenzionale, proposta in primo grado in via subordinata, era perfettamente ammissibile, in quanto era stata avanzata al solo fine dell'accertamento dell'an dell'obbligo restitutorio dell'Istituto.
Infine lamentava l'omessa decisione del Pretore sull'istanza di chiamata in causa della Fondiaria Ass.ni S.p.A. quale compagnia con cui aveva stipulato apposita polizza.
Costituitosi in giudizio, l'INAIL contestava i motivi dell'appello chiedendone il rigetto.
Costituitisi in giudizio, SA EA e EL US chiedevano l'accoglimento dell'appello della società.
Il tribunale, decidendo la causa, rigettava l'appello e condannava la Fincantieri S.p.A. a rimborsare all'INAIL le spese di giudizio, compensando invece le spese fra l'INAIL, da un lato, e SA EA e EL US.
Secondo il tribunale con gli atti con i quali l'INAIL aveva costituito in mora i condebitori solidali (SA ed EL) aveva in tal modo interrotto la prescrizione del suo diritto di rivalsa non solo nei loro confronti ma anche in quelli della SEBM, divenuta poi Fincantieri, da doversi infatti ritenere, ai sensi dell'art. 2049 c.c.. altra condebitrice solidale. In particolare tali atti interruttivi suddetti dovevano ritenersi presuntivamente conosciuti dai loro destinatari (il SA e Ì EL) in quanto diretti e pervenuti presso l'indirizzo della loro datrice di lavoro, da doversi ritenere quale luogo di loro abituale frequentazione. Nè - prosegue il Tribunale - sarebbe corretta la tesi fatta valere dalla Fincantieri secondo cui la presunzione di conoscenza di cui all'art. l335 c.c. opererebbe solo nei confronti degli atti negoziali e non anche di quelli in senso stretto (quali, nella specie, i predetti atti di costituzione in mora) dovendosi infatti ritenere che la predetta norma espressamente estende la propria disciplina ad "ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona" e, quindi, ad ogni genere o tipo di atto giuridico compreso, quindi, anche quello non negoziale.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società FINCANTIERI s.p.a. con due motivi di impugnazione, illustrati anche da successiva memoria.
Resiste con controricorso l'INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 c.c. È vero - rileva la difesa della società - che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali. Ma ciò sul presupposto che il luogo ove l'atto sia stato consegnato sia quello del "domicilio" del destinatario nel senso in cui tale espressione è tecnicamente utilizzata dall'art. 1335 c.c.. Tale norma, infatti, postula la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, solo a condizione che esso sia stato recapitato presso il suo domicilio, inteso il termine ai sensi dell'art. 43 c.c. ossia come il luogo in cui una persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". Per verificare se il luogo, ove il destinatario di un atto presti la propria attività lavorativa subordinata, possa considerarsi suo domicilio, è necessario che il destinatario eserciti in concreto, su quello stesso luogo di lavoro. il suo dominio e controllo. Quindi la prescrizione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c. può dirsi raggiunta, allorquando si tratti di atto unilaterale diretto presso il luogo in cui il destinatario effettua le sue prestazioni lavorative, solo quando egli vi eserciti concretamente il suo dominio o controllo, qualunque possa essere la natura giuridica del predetto atto unilaterale. sia quella di atto giuridico in senso stretto, che di atto negoziale.
Nella specie la prescrizione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può dirsi esclusa perché i destinatari di quegli atti (il SA e l'EL), quali comuni dipendenti della SEBM, non potevano assolutamente esercitare il loro dominio o controllo sul luogo di lavoro.
Inoltre la difesa della società deduce anche che gli atti interruttivi della prescrizione vennero diretti dall'INAIL al SA e all'EL non presso il loro attuale luogo di lavoro (Fincantieri S.p.A..), bensì ancora presso lo stabilimento SEBM, loro pregresso luogo, di lavoro.
2. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce l'omessa o contraddittoria motivazione circa un pulito decisivo della controversia.
La difesa della società evidenzia in particolare la mancanza nello stabilimento SEBM di apposita Struttura di ricezione e di smistamento della corrispondenza in arrivo.
Censura quindi la convinzione espressa dal Tribunale, secondo cui l'asserzione della mancanza presso lo Stabilimento SEBM di una struttura addetta alla ricezione ed allo smistamento della posta in arrivo sarebbe stata "priva di qualsiasi riscontro probatorio o anche solo indiziario".
Si osserva in contrario da parte della difesa della società che la totale assenza della predetta struttura, reiteratamente affermata dalla Fincantieri, doveva considerarsi circostanza del tutto pacifica in giudizio, come tale idonea a sorreggere la decisione del Tribunale.
3. Il ricorso - i cui due motivi - possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi - non è fondato.
3.1. In via preliminare occorre ribadire che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. - secondo cui la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia - si applica anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c. (Cass. 5 maggio 1999 n. 4525). mentre l'art. 1334 c.c. - secondo cui gli atti unilaterali. producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati riguarda un aspetto ben distinto, che è quello del perfezionamento degli atti unilaterali. Peraltro l'opposta tesi della società ricorrente, fatta valere in appello (con il primo motivo), non è più stata riproposta, in Cassazione.
Neppure è controversa tra le parti l'applicazione dell'art. 1310 c.c.. secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori. Nella specie la responsabilità solidale del datore di lavoro per l'illecito civile commesso dal proprio dipendente discende direttamente dall'art. 2049 c.c.. che prevede la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti .
3.2. Parimenti va ribadito che la nozione di "indirizzo" comprende normalmente anche la sede di lavoro sicché l'atto interruttivo dell'INAIL deve considerarsi essere stato ritualmente indirizzato ai dipendenti della società ricorrente presso quest'ultima alle cui dipendenze lavoravano. Questa Corte ha infatti più volte affermato che al sensi dell'art. 1335 c.c.. la dichiarazione ricettizia (nella specie, lettera di dimissioni del lavoratore) si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, cioè nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa) o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, si da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (Cass. 25 luglio 1987. n. 6471. più in generale cfr. Cass. 13 dicembre 2000. n. 15696; 20 ottobre 1999. n. 11757: 26 aprile 1999. n. 4140: 24 ottobre 1998. n. 10564;
30 marzo 1992, n. 3908: 30 marzo 1991 n. 3908).
3.3. La difesa della società - deducendo la mancata prova della struttura organizzativa per la ricezione e lo smistamento della corrispondenza - ha insistito molto sul fatto che la sede di lavoro sarebbe "indirizzo" solo se il dipendente ha la possibilità di controllare gli atti che gli pervengono. Sembrerebbe quindi che sede di lavoro possa costituire indirizzo solo ove ci sia una sorta di ufficio per la ricezione e lo smistamento della corrispondenza. In realtà non è necessaria affatto questa struttura organizzativa aziendale, è sufficiente che non vi sia da parte del datore di lavoro (e della sua organizzazione) un atteggiamento di rifiuto della corrispondenza diretta ai propri dipendenti;
in tal caso gli atti, ancorché ad essi indirizzati presso la sede di lavoro, sarebbero in concreto fuori dall'area di "dominio" e "controllo" dei dipendenti stessi, nel senso che essi non avrebbero in nessun modo la disponibilità della corrispondenza con la conseguenza che non potrebbe operare la presunzione di conoscenza.
Insomma - come esattamente il tribunale - il "controllo" e "dominio" insiti nel meccanismo presuntivo dell'art. 1335 c.c., devono riguardare l'atto e non già l'eventuale struttura organizzativa del datore di lavoro per la ricezione e lo smistamento della corrispondenza. Ciò si verifica allorché l'atto perviene alla sede di lavoro del dipendente ed il datore di lavoro ne accetta la ricezione, sicché sorge per quest'ultimo l'obbligo di inoltrare la corrispondenza al destinatario e trova conseguentemente applicazione la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.. fondantesi - secondo il discrezionale apprezzamento del legislatore che tale presunzione ha posto nella citata disposizione - sul dato di comune esperienza per cui il datore di lavoro che riceve l'atto destinato al suo dipendente ed indirizzato presso il luogo di lavoro dello stesso provvede ad inoltrarglielo.
In sostanza la società avrebbe potuto fornire la prova che di fatto, contrariamente alla presunzione suddetta, la corrispondenza ai propri dipendenti veniva sistematicamente rifiutata: in tal caso la sede di lavoro - ancorché "domicilio" - non avrebbe potuto considerarsi "indirizzo" perché in concreto l'atto era comunque fuori dalla sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario e quindi non avrebbe consentito di presumere che l'atto fosse arrivato a conoscenza dei dipendenti. Ma questa evenienza (in realtà eccezionale) non è dedotta (prima ancora di non essere affatto provata): ne' i lavoratori, anch'essi parti in giudizio, hanno mal dedotto di essere stati, senza loro colpa, nell'impossibilità di ricevere l'atto;
evenienza questa che, sola, consente di vincere la presunzione dell'art. 1335 c.c.. 3.4. Quanto poi all'obiezione che la sede di lavoro del SA e dell'EL era presso la Fincantieri S.p.A. e non già presso la SEBM, c'è da considerare che da una parte il rilievo è generico ed ambiguo atteso che la società Fincantieri ha assorbito per fusione la SEBM nel 1984 sicché, dopo la fusione, la sede di lavoro dei dipendenti suddetti è diventato lo stabilimento ex - SEBM della Fincantieri. D'altra parte tale rilievo è contraddetto da quella parte della sentenza che trascrive integralmente il verbale di interrogatorio del SA che ha dichiarato che lui stesso, al pari dell'EL, è sempre stato in servizio presso lo stabilimento ex SEBM della Fincantieri fino al 31 dicembre 1991 ossia fino al collocamento anticipato in quiescenza (tutti gli atti interruttivi contestati si collocano in sequenza temporale fino al 1990). Nè la difesa della società contesta che questo sia il contenuto dell'interrogatorio libero.
Nella specie gli atti in questione sono stati tutti indirizzati (fino al 1991) al SA e all'EL presso lo stabilimento SEBM di Napoli, calata Marinella n. 6 sicché correttamente ha ritenuto raggiunta una prova presuntiva, che la difesa della società infondatamente contesta.
Infatti, atti, posto che il "controllo", e "dominio" deve riguardare l'atto, non rileva affatto - come già considerato - il tipo di struttura organizzativa per la ricezione e lo smistamento della corrispondenza. Una volta verificato (e ciò è pacifico) che gli atti in questione inviati dall'INAIL all'EL ed al SA presso lo stabilimento SEBM di Napoli, dove questi ultimi erano in servizio, non sono stati rifiutati, tanto basta per ritenere che gli atti stessi erano ormai pervenuti all'"indirizzo" (sede di lavoro) dei destinatari dell'atto, in un'area di loro controllo e dominio, proprio perché l'accettazione dell'atto da parte del datore di lavoro ne fa presumere il successivo inoltro (salva prova contraria, che nella specie non solo non è stata fornita e neppure dedotta). Quindi il fatto che - come pare sostenere la difesa della società - quest'ultima, nonostante le sue dimensioni, fosse sfornita di una struttura organizzativa deputata allo scopo di inoltrare la corrispondenza in arrivo presso lo stabilimento SEBM della società stessa non rileva affatto perché attiene al modo (più o meno organizzato o - come parrebbe lasciare intendere la difesa della società - nient'affatto organizzato) in cui il datore di lavoro, ricevuto l'atto destinato a propri dipendenti addetti allo stabilimento suddetto, provvede ad inoltrare tale corrispondenza. Qui semmai gioca la prova contraria (non fornita, ne' dedotta dalla società), ossia la (eventualmente comprovata) mancanza della benché minima organizzazione per la ricezione e lo smistamento della corrispondenza (si può immaginare che la corrispondenza dei dipendenti giacesse non inoltrata per incuria e fosse poi inevitabilmente inviata al macero) comporti l'impossibilità di conoscenza dell'atto da parte dei destinatario ex art. 1335 c.c. con conseguente inoperatività della presunzione di conoscenza. Evenienza questa (che peraltro - può notarsi incidentalmente - rischierebbe - di costituire reato di soppressione di corrispondenza ex art. 616 c.p. punibile, in quanto delitto, anche a titolo di colpa) che la difesa della società si guarda bene dal prospettare.
4. In conclusione i motivi dei ricorso sono infondati. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, in favore dell'INAIL: non occorre invece provvedere per le spese delle parti intimate che noti hanno svolto alcuna attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'INAIL liquidate in euro 17,00 oltre euro cinquemila per onorario d'avvocato: nulla sulle spese nel confronti di SA ed EA ed EL US. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2003