Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
Non risponde del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, in quanto l'ordine di allontanamento del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dall'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2013, n. 25606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25606 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/05/2013
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 601
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 24917/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZH IN N. IL 08/02/1978;
avverso la sentenza n. 1707/2009 TRIBUNALE di COSENZA, del 22/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDJENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione E., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 febbraio 2012 il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, condannava HU NG, cittadino cinese, alla pena di Euro 100,00 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 650 c.p. per non aver osservato provvedimenti legalmente dettati dall'Autorità per ragioni di giustizia, in particolare per non aver ottemperato all'invito a presentarsi presso l'ufficio immigrazioni della Questura di Cosenza per accertamenti in merito alla sua presenza sul territorio dello Stato;
in Cosenza, il 19 settembre 2008.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando due motivi di impugnazione.
Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione delle norme processuali di cui all'art. 157 e 309, comma 8, nonché degli artt. 3 e 24 Cost., sul rilievo che l'invito a presentarsi era stato notificato all'imputato nella sola lingua italiana sconosciuta all'interessato.
Con il secondo motivo di impugnazione denuncia invece la difesa ricorrente violazione dell'art. 143 c.p.p. e dell'art. 6 della CEDU, sul rilievo che il processo a carico dell'imputato si è svolto in modo incomprensibile per l'imputato, perché al medesimo incomprensibile la lingua italiana.
2. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni, diverse da quelle difensivamente illustrate, che si passa ad esporre. Con riferimento alla contestazione di cui all'art. 650 c.p. in esame rammenta il Collegio che ha di recente affermato questa sezione della Corte di legittimità che non risponde del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, in quanto l'ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 non possono essere validamente surrogati da altri atti
(Cass., Sez. I, 01/04/2009, n. 19154). A sostegno del richiamato principio di diritto la Corte ha rammentato che l'art. 650 c.p. è una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela (cfr. Sez. 1, 14.2.2000, sent. n. 0 1711, imp. Di Maggio, riv. 215341;
Sez. 1, 33.2000, sent n. 02653, imp. Parla, riv. 215373). Giova pertanto osservare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., è necessario:
a) che l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta;
e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;
b) che l'inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione;
c) che il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui.
Per provvedimento dato per "ragione di giustizia" deve poi intendersi qualunque provvedimento od ordine, autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero, degli ufficiali di polizia giudiziaria, mentre per "ragioni di sicurezza pubblica" devono intendersi tutti Ì provvedimenti ovvero gli ordini amministrativi autorizzati da una norma giuridica a tutela della sicurezza collettiva, intesa come preventiva eliminazione di situazioni pericolose per i consociati. La ragione di giustizia si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno degli organi in precedenza indicati e non comprende gli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per questi fini (v. Sez. 1, 7.5.1999, sent. n. 0 5755, imp. Di Giovanni ed altri, rv.213241; Sez. 6, 21.1.1999, n. 00 784, rv. 213904; Sez. 1, 2.4.2001, n. 12924, rv. 218297), mentre la ragione securitaria, per la sua incidenza sui diritti di libertà ed autodeterminazione individuale soggiace ad un rigido principio di tipizzazione. Alla luce di questi principi la sentenza impugnata non può essere condivisa, in quanto l'invito a presentarsi presso l'ufficio di Polizia in vista di possibili esiti negativi per l'interessato, quale, ad esempio, l'espulsione, non può validamente surrogare l'ordine di allontanamento, tipizzato dall'ordinamento giuridico, di competenza del Questore, attuativo del decreto prefettizio di espulsione, e la precisa sequenza procedimentale stabilita dalla legge a tal fine. Invero il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 regola l'esecuzione dell'espulsione amministrativa, stabilendo che: 1) in via prioritaria, il decreto del Prefetto deve essere eseguito con immediatezza mediante accompagnamento alla frontiera;
2) qualora ciò non sia possibile, perché occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso un centro di permanenza temporaneo e assistenza (comma 1); 3) quando non sia possibile neppure il trattenimento presso un centro ovvero siano trascorsi i termini di permanenza, il Questore ordina alla straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni (comma 5 bis). La normativa prefigura, dunque, una precisa sequenza di forme di esecuzione dell'espulsione, ciascuna delle quali è subordinata all'impossibilità di porre in essere quelle che, gradatamente, la precedono: ditalché, poiché l'ordine di allontanamento presuppone l'impossibilità sia di accompagnamento immediato alla frontiera sia il trattenimento presso un centro di permanenza, deve conseguentemente ritenersi che il Questore debba dare conto nella motivazione del provvedimento delle condizioni fissate dalla legge per l'esercizio del potere di assegnare allo straniero il termine di cinque giorni per lasciare il territorio italiano. Pertanto, in vista dell'espulsione dell'imputato, la competente Autorità di pubblica sicurezza avrebbe dovuto procedere esclusivamente nei modi e nelle forme espressamente previste a tal fine e nel rispetto della sequenza procedimentale stabilita dal testo unico in materia di immigrazione. Non ignora certo il Collegio il diverso orientamento espresso in passato dalla sezione prima della Corte sulla questione giuridica qui delibata (Cass., 21.9.2005, n. 36054; 23.9.2004, n. 41101) ma trattasi di tradizione interpretativa da ritenersi allo stato motivatamente superata da indirizzo ermeneutico di contrario segno. S'impone, pertanto, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché in fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché in fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2013