Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 2
Le disposizioni dell'art. 2126 cod. civ. non trovano applicazione ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinenti al lavoro subordinato.( Fattispecie relativa ad attività didattiche svolte da soggetto quale cultore della materia nell'ambito di collaborazione professionale con istituto universitario.)
L'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979,n. 54, ai commi dodicesimo e tredicesimo, e l'art. 123 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 pongono divieti, sanzionati con la nullità, all'assunzione di personale docente nonché all'affidamento di compiti istituzionali in violazione della legislazione universitaria, indipendentemente dalla circostanza che i rapporti instaurati illegittimamente siano configurabili come rapporti di lavoro dipendente od autonomo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza del C.G.A. n. 645/02Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 gennaio 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5738 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RU NZ e CA AN, elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. Sarcina), presso l'avv. Riccardo Marone, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
- intimata -
e sul ricorso n. 1964/99 proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del rettore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e difende;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
RU NZ e CA AN
- intimati -
avverso la sentenza n. 6431 del Tribunale di Napoli in data 19 novembre 1997, depositata il 19 dicembre 1997 (R.G. n. 46122/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Alessandro De Stefano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 19 dicembre 1997 il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione del 13 ottobre 1995, con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato le domande proposte nei confronti della Università degli studi di Napoli Federico II dagli architetti NZ SS e AN AN, per ottenere il pagamento dei compensi, determinati per ciascuno di essi in lire 186.122.366, in relazione ad alcune attività didattiche che essi avevano svolto, nell'ambito di una collaborazione professionale con l'università, quali cultori della materia, l'uno dal gennaio 1981 presso la cattedra di Tettonica dei materiali e l'altro dal gennaio 1985 presso quella di Composizione dei materiali, e sino al 31 dicembre 1990 per entrambi.
Il SS e il AN, nei distinti ricorsi presentati il 6 ottobre 1993 al Pretore - il quale aveva poi riuniti i procedimenti - avevano precisato che dette attività erano consistite nella presenza alle lezioni settimanali dei docenti, in incontri interni di programmazione della didattica, in esercitazioni e seminari con gli studenti, nella correzione di elaborati grafici, nel collaborazione con gli studenti in ricerche attinenti al corso, nella partecipazione alle commissione degli esami di profitto e in lavori complementari alla didattica (per la organizzazione interna, stesura dei programmi, allestimento di mostre didattiche); che le prestazioni svolte erano durate per 352 ore all'anno per il SS e per 528 per il AN. L'Università aveva resistito, eccependo innanzitutto il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del giudice del lavoro e, nel merito, che qualsiasi altra attività oltre quella di partecipazione agli esami di profitto era imputabile in via esclusiva, con conseguente responsabilità patrimoniale in ordine alle pretese economiche avanzate, al docente che l'aveva richiesta nel proprio interesse. Nel respingere l'appello dei soccombenti, il giudice del gravame, per quanto ancora rileva in questa sede, ha osservato innanzitutto che la figura del cultore universitario è regolata dalla legge soltanto con riferimento alla possibilità di integrazione delle commissioni esaminatrici, e poi che le ulteriori attività svolte in modo continuativo dagli appellanti, seppure rientranti nei fini istituzionali dell'università, erano state espletate senza alcun controllo e senza subordinazione gerarchica. Irrilevante, ha poi aggiunto il Tribunale, è che tali prestazioni possano essere riferite ad un rapporto di fatto, poiché le disposizione dettate dalla legge n. 54 del 1979 sanciscono la nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della legislazione universitaria gia vigente. Data la specificità e specialità della normativa, comprese le richiamate disposizioni dell'art. 123, secondo comma, legge n. 382 del 1980, il Tribunale ha escluso che i due cultori della materia avessero comunque diritto alla retribuzione ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. ed ha infine dichiarato l'inammissibilità della richiesta di indennizzo a titolo di indebito arricchimento, in quanto domanda nuova formulata per la prima volta in appello.
Per la cassazione di questa sentenza il SS e il AN hanno proposto ricorso, articolato in tre motivi.
L'Università resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Ancora preliminarmente la Corte rileva il giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dai due odierni ricorrenti, poiché la relativa statuizione contenuta nella sentenza qui impugnata non è stata sottoposta a censura. Tanto il Collegio ritiene opportuno precisare, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. fra le più recenti sentenze delle Sezioni Unite la n. 865 del 7 dicembre 1999, la n. 3 del 26 gennaio 2000, la n. 26 del 21 febbraio 2000), in tema di lavoro "precario" presso le università, la controversia instaurata da chi, sostenendo di avere svolto, con continuità, attività assimilabile, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella del ricercatore universitario, richieda il compenso per la suddetta attività, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo astrattamente configurabile, per le circostanze dedotte, un rapporto di pubblico impiego, sia pure con le particolari caratteristiche che questo assume quando la prestazione non ha carattere meramente esecutivo.
Mentre il Tribunale, sulla mera prospettazione fatta dai ricorrenti di un rapporto di lavoro privo dell'elemento della subordinazione, da ricondursi nell'ambito dell'art. 409 cod. proc. civ., ha affermato la sua giurisdizione in ordine alla presente controversia. Passando all'esame del ricorso proposto dal SS e dal AN, costoro con il primo motivo denunciano violazione e falsa applicazione del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 312 e della legge 12 febbraio 1979 n. 54 e deducono che le norme denunciate, le quali sanzionano la nullità delle assunzioni da parte dell'università di personale docente, si riferiscono esclusivamente a rapporti di lavoro dipendente, per cui erroneamente, essi sostengono, sono state applicate con riferimento a rapporti di lavoro autonomo, quali espressamente qualificati dalla sentenza impugnata. Il motivo è infondato.
L'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978 n. 817, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979 n. 54, ai commi 12 e 13 così dispone: L'assunzione di personale o l'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della vigente legislazione universitaria e di quanto previsto nel presente articolo sono nulle di diritto e non producono alcun effetto a carico dell'amministrazione salva la responsabilità, penale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.
L'art. 123 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 prescrive: Gli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e tutte le disposizioni che comunque consentano di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto dal presente decreto, sono abrogati (primo comma). Restano ferme le nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni (secondo comma).
Orbene, i divieti posti da queste norme riguardano in modo esplicito oltre all'assunzione di personale dipendente, l'affidamento di compiti istituzionali in violazione della legge universitaria, al di fuori di un rapporto di impiego. E la distinzione che si propone in ricorso, secondo cui le disposizioni ora richiamate, nel riferirsi al personale docente sanzionano con la nullità soltanto i rapporti di lavoro dipendente che siano instaurati in violazione della legislazione universitaria e non anche quelli di lavoro autonomo che siano posti in essere in contrasto con tale legislazione, urta sia contro la lettera della legge, sia contro la ratio delle disposizioni in esame, dirette ad eliminare il precariato nelle università e a riordinare, disciplinandola in modo diverso, la docenza universitaria. Senza dubbio, come sostengono i ricorrenti, per il perseguimento dei fini istituzionali delle università è irrilevante l'individuazione di un rapporto di lavoro come subordinato o parasubordinato, ma ciò non giustifica un diverso trattamento fra il personale docente che sia assunto con rapporto d'impiego al di fuori delle previsioni e delle modalità disciplinate dalla legislazione universitaria, e soggetti che in violazione della medesima normativa siano comunque inseriti, ancorché con rapporti di lavoro autonomo, nell'organizzazione universitaria prestando attività didattiche nell'ambito di una collaborazione continuativa con l'università. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2126 cod. civ. e assumono che questa disposizione, la quale non travolge gli effetti economici della prestazione, trova applicazione anche per la tutela del lavoro parasubordinato. Addebitano alla sentenza impugnata di non avere proceduto, dato il fondamento costituzionale dell'art. 2126 cod. civ., alla ricerca di una lettura coordinata di tale norma con il disciplinare che pone il divieto di assunzioni illegittime e sostengono che il principio primario della corrispondenza e della proporzionalità tra prestazione lavorativa resa e retribuzione non può subire deroghe in considerazione del carattere subordinato o meno del rapporto di lavoro: di qui il diritto al compenso per le prestazioni lavorative rese e di cui nel giudizio di primo grado si era accertata la esecuzione. Neanche questo motivo può essere accolto.
Il SS e il AN richiamano l'orientamento giurisprudenziale elaborato da alcune pronunce di questa Corte (tra cui la n. 930 del 3 febbraio 1996 e la n. 5895 del 14 giugno 1999), che ritengono l'applicabilità delle norme di cui all'art. 2126 cod. civ. ai rapporti di lavoro autonomo con le caratteristiche della para subordinazione, ma a questo si deve preferire l'opposto indirizzo che la nega, trattandosi di disposizioni di natura eccezionale attinenti al lavoro subordinato, e come tali non estensibili al lavoro autonomo (Cass. 27 novembre 1995 n. 12259 e Cass. sezioni unite 3 aprile 1989 n. 1613). Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere concluso per l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento, in quanto proposta per la prima volta in appello. Citando alcune decisioni di questa Corte, sostengono l'inoperatività del divieto posto dall'art. 346 cod. proc. civ. quando detta domanda sia fondata, così come essi avevano fatto, sulle medesime circostanze di fatto prospettate in primo grado.
Esattamente il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità della domanda di arricchimento in quanto nuova, sollevata per la prima volta in appello, essendo stata proposta in primo grado soltanto l'azione contrattuale. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze 24 maggio 2000 n. 6810, 12 giugno 2000 n. 7979, 6 ottobre 1999 n. 11123, 30 giugno 1998 n. 6409, 27 settembre 1997 n. 9507 e numerose altre) le due azioni sono diverse sia per la causa petendi, che nell'azione contrattuale è data dall'esistenza di un vincolo negoziale e nell'azione di arricchimento dall'assenza di un tale vincolo, sia per il petitum, costituito nel primo caso dal pagamento del corrispettivo pattuito e nel secondo caso dalla corresponsione di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.. Il ricorso del SS e del AN va dunque rigettato e resta assorbito quello incidentale proposto dall'università resistente, espressamente dichiarato condizionato all'accoglimento del principale e con cui si denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 42, R.D. 4 giugno 1936 n. 1269 e vizio di motivazione (primo motivo), violazione e falsa applicazione dell'articolo unico, dodicesimo comma, legge n. 54 del 1979, dell'art. 123, secondo comma, d.P.R. n. 382 del 1980,
omessa pronuncia sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Università (secondo motivo).
Ricorrono giusti motivi per compensare totalmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001