Sentenza 3 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10686 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA0686 /01 IN NOME DEL OPO D TALLANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ruses салитете SEZIONE TERZA CIVILE downi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 22796/99 Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere Cron. 23304 Rep. 3633 Dott. Michele VARRONE Consigliere - Consigliere Ud. 21/05/01 Dott. Italo PURCARO Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE SENTENZA 020 sul ricorso proposto da: L 03 AGO 2001 per domiciliato in ROMA MANCINI VINCENZO, elettivamente VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, che lo difende, giusta delega in atti;
NCELLERIA - ricorrente
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA legittimata a difendersi in nome, per conto e a tutela della CENTURION ASSICURAZIONI dirigenteSPA, in persona del procuratore della società Dott. Ernesto Viganò, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MARCO COCOLA, 2001 che lo difende, giusta delega in atti;
980 -1- controricorrente nonchè
contro
NI LD;
intimato avverso la sentenza n. 182/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 09/12/98 e depositata il 21/01/99 (R.G. 2264/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 1'8 febbraio 1992, LD NI esponeva che, mentre si trovava all'interno di un'autofficina era state schiacciato contro un muro dall'autocarro di proprietà di NC AN e condotto dallo stesso e che per tale fatto aveva subito gravi che l'incidente era da lesioni. Ritenuto responsabilità del AN, attribuirsi alla S.p.a.,conveniva quest'ultimo e la RU quale società assicuratrice, dinanzi al Tribunale di Velletri al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lui subiti. Il AN rimaneva contumace. La RU S.p.a. Si costituiva in giudizio deducendo che l'incidente si era verificato in un'area privata ed eccependo, conseguentemente, il proprio difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale condannava NC AN al risarcimento dei danni nella misura di lire 92.450.000 e respingeva la domanda proposta nei confronti della RU S.p.a. Avverso questa decisione proponeva appello il NI, richiedendo una somma di maggiore importo la condanna anche della società assicuratrice, e che nel frattempo aveva mutato la propria denominazione in Centurion S.p.a. Quest'ultima si 3 r costituiva chiedendo il rigetto del gravame proposto nei suoi confronti. NC AN proponeva appello incidentale con il quale chiedeva di dichiarare anche la Centurion S.p.a. tenuta al risarcimento del danno. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 21 gennaio 1999 accoglieva l'appello principale condannando il AN all'ulteriore pagamento respingeva della somma di lire 18.433.000 e l'appello incidentale proposto dal AN. La Corte territoriale non accoglieva l'appello incidentale non condividendo la prospettazione del AN secondo cui l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dalla società assicuratrice fosse da considerare domanda nuova, come tale da notificarsi al contumace a norma dell'art. 292 c.p.c. Avverso questa sentenza NC AN propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la Аха Assicurazioni S.p.a., soggetto risultante а seguito di fusione con la Centurion Assicurazioni S.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il AN la violazione dell'art. 292 c.p.c., deduce 4 r lamentando che nell'appello incidentale aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per non essere stata a lui notificata la domanda svolta dalla società assicuratrice in causa, da considerarsi domanda nuova, poiché aveva inserito nel giudizio profili attinenti all'applicazione del contratto di assicurazione stipulato con il AN. Ciò in particolare sia perché l'eccezione assicuratrice introduceva un temadella società contrattuale quello dell'applicabilità della garanzia assicurativa in una causa di ه ای داشته responsabilità contrattuale, sia perché se tale prospettazione si atteggiava come eccezione nei confronti del dell'attore, nei riguardi del contumace costituiva una vera e propria domanda, giacché volta alla declaratoria di inesistenza di un obbligo di manleva contrattualmente previsto. Il Motivo è infondato. La Corte territoriale ha rilevato che la società assicuratrice non aveva rivolto alcuna domanda contro il AN, ma aveva solamente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo l'insussistenza delle dall'art. 18 della leggecondizioni configurate 24.12.1979, n. 990, al fine di contrastare la pretesa diretta contro di lei dal NI>> er r conseguentemente, è pervenuta alla conclusione che non incombeva sulla medesima l'onere di notificare al suo assicurato la comparsa di costituzione. Le argomentazioni della Corte d'appello di Roma si sottraggono alla censura svolte nel motivo di ricorso. Non vi è dubbio infatti che nel caso di specie la società assicuratrice abbia proposto una domanda. На eccepito,un'eccezione e non l'esistenza di un fatto impeditivo infatti, incidente verificatosi in un'area privata esclusa dall'ambito di applicazione della legge n. 990 del teso a paralizzare la pretesa dell'attore 1969 - rivolta direttamente all'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969. Non ha invece proposto alcuna domanda nei confronti del NI, cosicché non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 292 c.p.c. della notifica personale al contumace della comparsa contenente una domanda nuova. Il ricorrente sostiene ancora che qualora fosse stato reso edotto delle tesi difensive della società RU si sarebbe difeso dinanzi al Tribunale. Il profilo, con il quale si deduce in comportamento poco sostanza l'esistenza di un corretto da parte dell'impresa assicuratrice non 6 Я attribuisce all'eccezione svolta nei confronti dell'attore carattere di domanda nei confronti del AN, mentre sono estranei alla causa i rapporti tra l'assicurato e l'assicuratore. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la 109T 250.000 compensazione tra le parti delle spese del 456T. giudizio di cassazione. TOT.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 21 maggio 2001. IL CONSIGLIERE REL. Man IL PRESIDENT E Vibofientinian IL CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Agenzia delle Entrate P Ufficio di Roma 3. AGO 2001- 08 oggi, li Iscritto a ruolo il Art. B. !11/1780 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista