Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 1
Nel caso di omissione contributiva sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (ex art. 2116 cod. civ.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica; il relativo diritto è acquisito dal lavoratore a seguito ed in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro ed è suscettibile di formare oggetto di accordo transattivo alla stregua degli altri diritti maturati a favore del lavoratore in relazione all'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3963 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE ME, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato SINOPOLI VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BINELLI CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati BARILLARI GI, ZAMPIERI ALESSANDRA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di Roma del 03/09/98, rep. n. 66989;
- resistente con sola procura -
avverso la sentenza n. 241/98 del Tribunale di MANTOVA, depositata il 23/04/98, R.G.N. 1547/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato BARILLARI;
udito l'Avvocato PULLI per delega SARTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e terzo motivo del ricorso e assorbito il quarto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Mantova depositato il 14 dicembre 1995 ER LL conveniva in giudizio IA DI, quale titolare dell'omonima impresa di costruzioni, esponendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto dal 4 agosto 1960 all'11 aprile 1964 e che soltanto a partire dall'8 agosto 1963 erano stati versati all'INPS, in relazione al suo rapporto di lavoro, i contributi assicurativi. Chiedeva quindi che il convenuto, per il periodo di omessa contribuzione dal 4 agosto 1960 al 7 agosto 1963, fosse condannato a risarcire il danno derivato dalla citata inadempienza mediante versamento all'INPS della riserva matematica ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, e che l'INPS fosse dichiarato tenuto ad accertare la somma così versata dal datore di lavoro o, in mancanza, da esso ricorrente.
Costituitosi il convenuto DI che resisteva alle richieste del ricorrente deducendo, tra l'altro, che l'attività prestata dal LL prima dell'8 agosto 1963 era stata espletata in modo autonomo ed occasionale, e costituitosi anche l'Istituto di previdenza, il Pretore adito pronunciava sentenza con la quale respingeva la domanda, condannando il LL a rimborsare le spese di lite ad entrambi i convenuti.
Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 23 aprile 1998, ha accolto l'appello incidentale proposto dal DI dichiarando improponibile la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del predetto per intervenuta transazione, e, nel resto, ha confermato la pronuncia di rigetto emessa dal Pretore, così disattendendo l'appello del LL e condannando quest'ultimo al rimborso delle spese del grado sostenute dalle controparti.
Osserva il Tribunale che con la transazione intervenuta il 20 luglio 1964 avanti all'U.L.M.O. di Rovigo doveva ritenersi rinunciata dal lavoratore anche la pretesa di risarcimento danni da omissione contributiva rivolta al DI (mentre l'accordo transattivo non riguardava obblighi contributivi del medesimo) sicché detta domanda di risarcimento risultava preclusa.
In relazione alla domanda di costituzione di rendita vitalizia in base alla riserva matematica, al cui versamento all'INPS lo stesso lavoratore si era poi dichiarato disponibile in sostituzione del datore di lavoro (ex art. 13 legge n. 1338 del 1962), il giudice d'appello, confermando la decisione pretorile e richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 1989 n. 568, ha ritenuto l'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo anteriore all'8 agosto 1963, ed ha pure osservato che comunque la prova testimoniale richiesta, diretta formalmente a provare la durata del rapporto prima di tale data (ma sostanzialmente diretta a dimostrare l'esistenza del rapporto stesso), era in sè inammissibile, così come formulata, non avendo ad oggetto elementi di fatto idonei a comprovare il vincolo di subordinazione ma demandando in pratica ai testimoni il giudizio sull'esistenza o meno della subordinazione.
Il LL chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a quattro motivi di annullamento. L'intimato DI resiste con controricorso.
L'INPS ha depositato procura.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo il ricorrente, denunziando vizio di motivazione e violazione degli artt. 1362 segg. c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto oggetto della transazione (intervenuta tra le parti il 20 luglio 1964 avanti all'Ufficio del Lavoro di Rovigo) anche il diritto al risarcimento danni da omessa contribuzione, e rileva al riguardo contraddizioni ed insufficienze nell'enunciazione delle ragioni espresse dal Tribunale. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, lo stesso ricorrente deduce che il giudice del merito avrebbe comunque dovuto dichiarare la nullità della transazione se avente ad oggetto un diritto non ancora maturato, quale doveva in ogni caso ritenersi il diritto al risarcimento dei danni da omissione contributiva, atteso che tale diritto sorge nel momento in cui si realizza il duplice presupposto dell'inadempimento contributivo e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale. I due motivi, meritevoli di trattazione congiunta per la loro connessione, sono destituiti di fondamento.
Il Tribunale ha invero enunciato, a sostegno della decisione, una motivazione congrua e sufficiente nel descrivere il contenuto dell'accordo transattivo e nel ritenerlo riguardare, stante l'espresso riferimento a tutti i diritti inerenti e conseguenti al rapporto lavorativo in questione, anche il risarcimento danni da omissione contributiva, effettuando in tal modo in maniera adeguata un accertamento di fatto demandato esclusivamente al giudice del merito. D'altro canto il ricorrente, nel fare un apodittico riferimento nella titolazione del motivo agli "art. 1362 e segg. c.c. in materia di interpretazione del contratto" non ha poi in alcun modo specificamente indicato quali precisi canoni di ermeneutica contrattuale sarebbero stati violati dal giudice di merito, e tanto meno in qual modo e sotto quale profilo, ma si è limitato ad esporre l'interpretazione del contenuto del negozio transattivo quale dalla stessa parte ritenuto corretto e convincente, svolgendo sul punto deduzioni e rilievi non idonei, dunque, ad integrare una denunzia di vizi riconducibili alla previsione dell'art. 360 c.p.c. perché involgenti un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di legittimità.
In relazione a quanto argomentato nel secondo motivo, deve ricordarsi che, secondo quanto costantemente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, "nel caso di omissione contributiva, se è vero che il diritto al risarcimento del danno, fondandosi sul duplice presupposto dell'inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro e della perdita della pensione, sorge nel momento in cui sarebbe maturato il diritto del lavoratore alla prestazione previdenziale, tanto che da tale momento decorre la prescrizione, è altrettanto vero che il lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzionalità dell'omissione contributiva a provocare danno, salvo poi ad esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione risarcitoria ex art. 2116 comma secondo cod. civ. o quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338" (Cass. 26 maggio 1995 n. 5825; cfr. Cass. 2 novembre 1998 n.
10945, 19 ottobre 1988 n. 5677). Alla stregua di tali principi va pertanto ritenuto che il diritto ad agire giudizialmente, una volta verificatosi l'inadempimento del datore di lavoro nel versamento dei contributi, per ottenere, pur in forma di condanna generica, il risarcimento del danno derivante da tale omissione contributiva, costituisce diritto che viene acquisito dal lavoratore a seguito ed in conseguenza del detto inadempimento e che è quindi, in ragione di ciò, suscettibile di formare oggetto di accordo transattivo alla stregua degli altri diritti maturati a favore del lavoratore in relazione all'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro.
Non è poi ravvisabile alcuna contraddittorietà di motivazione, quale denunziata dal ricorrente, tra l'affermata riferibilità dell'accordo transattivo anche al danno da omissione contributiva eventualmente subito dal lavoratore e l'affermazione, pure contenuta in sentenza, che detto accordo non riguardava gli obblighi contributivi del geom. DI, tale ultima affermazione risultando in tutta evidenza riferita agli eventuali obblighi al versamento contributivo gravanti sul datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale, parte ovviamente estranea alla transazione tra i soggetti privati.
2. - Con il terzo motivo di ricorso il LL, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 568 del 1989 e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, in conformità a quanto deciso dal Pretore, che le risultanze documentali acquisite non erano sufficienti a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo precedente l'8 agosto 1963, ed assume che il Tribunale non si sarebbe conformato alla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale pretendendo la prova scritta anche della durata del rapporto nel suddetto periodo.
Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 421 c.p.c., lamenta che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile la prova testimoniale dedotta e sostiene che il requisito della specificità va desunto non soltanto dalla formulazione letterale dei capitoli ma tenendo presenti anche gli altri atti di causa e le deduzioni delle parti contendenti;
deduce che lo stesso giudice avrebbe dovuto indicare le irregolarità riscontrate, a sensi dell'art. 421 c.p.c., ed anche provvedere d'ufficio ad atti istruttori sollecitati dalle parti;
assume che la percezione di uno stipendio regolare è sufficiente a provare la natura subordinata di un rapporto lavorativo e che pertanto il secondo capitolo articolato da esso attore era sufficiente a provare l'inizio del rapporto subordinato prima dell'8 agosto 1963.
Anche questi due ultimi motivi, pur essi da trattarsi congiuntamente riguardando la questione delle prove, devono essere disattesi.
Essi invero contengono censure prevalentemente inammissibili involgendo l'apprezzamento e la valutazione delle risultanze documentali e delle richieste istruttorie riservati al giudice del merito, il quale ha reso al riguardo una pronuncia adeguatamente motivata ne' viziata da errori logici o giuridici.
Neppure è dato ravvisare alcuna inosservanza della citata decisione della Corte Costituzionale (sent. n. 568 del 1989, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 13 della legge n. 1338/1962 nella parte in cui, ferma restando la necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consentiva di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione) da parte del giudice d'appello, il quale ha anzitutto puntualmente esaminato e valutato i documenti prodotti (c.d. "certificati di idoneità tecnica", "scheda INPS" e il verbale di conciliazione) ed ha escluso, nell'esercizio del libero apprezzamento delle risultanze probatorie a lui demandato dall'art. 116 c.p.c., la idoneità degli stessi a comprovare l'esistenza del rapporto subordinato nel periodo controverso. Oltre a ciò il Tribunale ha esaminato e valutato specificamente l'istanza istruttoria avente ad oggetto la prova testimoniale, e con statuizione congruamente motivata e del tutto corretta sotto il profilo logico e giuridico, e pertanto non sindacabile nella presente sede di legittimità, ha ritenuto inammissibile detta prova siccome avente sostanzialmente ad oggetto una mera qualificazione giuridica (l'avere cioè il ricorrente prestato la propria attività lavorativa "alle dipendenze" dell'impresa del DI) e non invece idonei e rilevanti elementi di fatto.
Inammissibili sono inoltre le deduzioni riguardanti la valutazione di ulteriori punti delle suddette richieste istruttorie;
mentre, nel giudizio di legittimità, non sono sindacabili poteri discrezionali del giudice di merito nell'ammettere d'ufficio mezzi istruttori od esercitare iniziative per l'acquisizione di elementi probatori rimesse appunto esclusivamente alla sua discrezionalità ed al suo prudente apprezzamento.
3. - In conclusione il ricorso deve essere, per quanto sin qui detto, integralmente rigettato.
Il soccombente ricorrente è tenuto (ex art. 385 primo comma c.p.c.) a rimborsare alla controparte costituita le spese del presente giudizio. Giusti motivi consigliano la compensazione delle spese nei confronti dell'INPS, che ha depositato procura comparendo all'odierna udienza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare al resistente DI le spese del presente giudizio, liquidate in lire 49.000, oltre a lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorario d'avvocato. Dichiara compensate le spese nei confronti dell'INPS.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2001