Sentenza 14 dicembre 2015
Massime • 1
Qualora venga disposta una misura cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna, è sufficiente ad integrare il requisito dell'ordinanza applicativa richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., l'indicazione del titolo giuridico delle imputazioni per le quali la condanna è intervenuta, mentre l'obbligo motivazionale in ordine agli indizi di colpevolezza, anche con riferimento agli elementi favorevoli, può dirsi soddisfatto con la semplice esposizione degli elementi di prova a carico, senza che sia rinnovata la loro valutazione critica, la quale, successivamente all'emanazione della sentenza e per effetto di essa, deve, anzi, ritenersi preclusa fin dal momento in cui è stata data pubblica lettura del dispositivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2015, n. 17620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17620 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2015 |
Testo completo
1 7 62 0/ 1 6 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - N. 3430/2015 Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO N. 38571/2015 Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IA N. IL 02/05/1993 avverso l'ordinanza n. 284/2015 TRIB. LIBERTA' di TARANTO, del 11/08/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
He/sentite le conclusioni del PG Dott. Selie Cordia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilité del ricorso;
v. Repiserde Sandro Selvatore, the he cited to Avv. Udit i difensor le cagioni del ricorso: corso;
46 RILEVATO IN FATTO Con ordinanza in data 10.03.2014 il GIP del Tribunale di Taranto disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di CA IA per l'imputazione di rapina ed omicidio in concorso;
egli, nella notte tra il 6 ed il 7 maggio 2013 in Martina Franca, avrebbe partecipato, in funzione di "palo", ad una azione criminosa e cioè all'impossessamento di beni nell'abitazione di IG AR: due suoi complici erano penetrati nella abitazione della donna ultranovantenne, ma costei li aveva sorpresi ed essi l'avevano uccisa soffocandola con un lenzuolo sulla bocca, al fine di impossessarsi dei suoi beni. Il CA rispondeva a titolo di concorso anomalo: in data 21.03.2014 il Tribunale di Taranto confermava l'ordinanza, ma questo provvedimento veniva annullato dalla Corte Suprema in accoglimento dell'eccezione difensiva sulla inutilizzabilità di dichiarazioni rese dal CA ex art. 64 cod.proc.pen.; in sede di rinvio, in data 18.11.2014 il Tribunale di Taranto accoglieva l'istanza di riesame, ritenendo insussistente il quadro indiziario depurato dalle dichiarazioni sopra menzionate. In seguito, in data 21.07.2015 la Corte di Assise di Taranto condannava il CA alla pena di anni sedici di reclusione per i reati ascritti. Il giorno successivo il P.M. chiedeva disporsi la misura custodiale carceraria: in data 22.07.2015 la Corte di Assise ex art. 275 comma 1 bis, cod. proc.pen. disponeva la custodia in carcere del CA, attribuendogli, sulla base della condanna, quanto contestatogli nel processo e cioè l'aver fatto da "palo" durante l'azione criminosa, con il compito precipuo di comunicare con gli altri correi per avvertire di un eventuale arrivo della polizia giudiziaria;
ciò perché il CA risultava essere stato con altro soggetto, sicuramente coinvolto nell'omicidio, nei momenti immediatamente antecedenti i fatti-reato; perché la sua utenza telefonica, al momento dell'omicidio, agganciava la cella del centro storico di Martina Franca e non quella della sua abitazione, distante circa 2 Km da detto luogo;
perchè risultava una serie di contatti tra lui ed un altro correo situato con la vettura nei pressi dell'abitazione della vittima nei momenti dell'omicidio; perché alcune conversazioni intercettate del CA e di altri correi lasciavano intendere che vi era stata l'elaborazione concordata di alibi da fornire agli inquirenti. La Difesa del CA impugnava detta ordinanza;
in primo luogo si doleva dell'adozione di un siffatto provvedimento senza un previo interrogatorio di garanzia;
in secondo luogo, si doleva della violazione del giudicato cautelare;
in terzo luogo, si rimarcava l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari. Il Tribunale di Taranto, in data 11.08.2015, accoglieva parzialmente la richiesta e sostituiva la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con procedure di controllo elettronico. Va subito detto che il Tribunale, a differenza di quanto aveva ritenuto la Corte di Assise, non rilevava la sussistenza di pericolo di inquinamento probatorio 16 (atteso che la natura documentale di prove a carico ben difficilmente si prestava a pericoli in tal senso) né quello di fuga (evidenziando che detto rischio appariva solo congetturale). Detto questo, si riteneva infondato il motivo del mancato svolgimento dell'interrogatorio di garanzia sia perché si trattava di vizio procedurale che non incideva sulla legittimità della misura sia perché, soprattutto, esso era necessario sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, a norma dell'art. 294 cod. proc.pen.: infatti, la fase del giudizio era connotata dalla pienezza del contraddittorio e della ampia possibilità di difesa dell'imputato, per cui non vi sarebbe stata ragione di aggiungere una occasione difensiva ulteriore che nulla di più avrebbe potuto dare. Quanto al giudicato cautelare, il Tribunale di Taranto si richiamava a pronunzie della Corte Suprema, secondo le quali l'emissione di una sentenza di primo grado costituisce di per sé un fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale, non preclusa da giudicato cautelare formatosi prima di tale atto. Inoltre si faceva riferimento ad elementi sopravvenuti in giudizio, quale una perizia trascrittiva. Sul compendio indiziario si riteneva di doversi richiamare ai precedenti giurisprudenziali relativi al caso di intervenuta sentenza di condanna, sia pure non definitiva. Infine si ritenevano sussistenti le esigenze di cautela con specifico ed unico riferimento al pericolo di reiterazione criminosa: il CA veniva definito come soggetto dotato di spregiudicatezza, avendo partecipato alla fase ideativa del delitto di rapina da compiere in adesione alla iniziativa di altri soggetti;
aveva deciso di partecipare ad un crimine diretto a ledere una donna sola ed anziana;
aveva eletto a sede di progettazione la pizzeria paterna;
aveva prestato ricovero all'autore materiale dell'omicidio, il quale era un soggetto abitualmente e notoriamente dedito a reati contro il patrimonio, per cui una simile frequentazione induceva a credere che non fosse occasionale la condotta delittuosa: ad ogni modo, si riteneva che gli arresti domiciliari assistiti dal controllo elettronico fossero sufficienti ad infrenare il pericolo di recidiva, considerati lo stato di incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, la marginalità del ruolo svolto, la minore intensità del dolo rispetto all'omicidio e la connotazione extradomestica dei reati. Avverso detto provvedimento propone ricorso l'interessato personalmente, deducendo, come primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia e violazione di legge per omesso rispetto delle garanzie difensive;
si lamenta che l'emissione della nuova ordinanza di custodia cautelare non era stata seguita dall'interrogatorio di garanzia, che sarebbe stato necessario poiché il nuovo provvedimento si basava su fatti nuovi e nuove esigenze di cautela: di conseguenza si trattava di una misura nuova, per cui il CA avrebbe dovuto essere messo in о condizione di rispondere alle nuove contestazioni senza attendere il processo di secondo grado;
si sottolinea che le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno stabilito la non necessità di un interrogatorio di garanzia soltanto nel caso di custodia cautelare disposta per la prima volta dopo la sentenza di primo grado. 2 Come secondo motivo, si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento alla violazione del giudicato cautelare: si lamenta che la Corte di Assise aveva analizzato in modo parcellizzato gli elementi indiziari, senza sincronia con le posizioni degli altri imputati, mentre il Tribunale aveva riutilizzato tutti gli elementi un tempo esaminati ed aveva ritenuto la sussistenza di un fatto nuovo nella semplice lettura del dispositivo. Come terzo motivo, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza: il Tribunale aveva ovviato alla motivazione, ma l'emissione della sentenza di primo grado non esimeva da detto esame. Vengono ripercorsi gli indizi, sottolineando che il processo non aveva portato fatti nuovi rispetto a quelli che non avevano fatto ritenere la sussistenza della gravità indiziaria nel novembre 2014: si esaminano le asserite incertezze sull'ora della morte della vittima e cioè sulla individuazione di un ampio arco di tempo (da mezzanotte alle 04.00) che renderebbe privo di rilievo significativo la presenza del CA nel centro di Martina Franca alle ore 01.45; si evidenzia che la cella agganciata dal suo telefono copre l'intero centro storico e non solo l'area della dimora della vittima;
si rileva che la compagnia di un altro imputato in quel frangente è puramente congetturale e che il ruolo a lui attribuito sarebbe stato svolto in un punto privo di visuale della zona del delitto;
si contesta la credibilità di tale D'Aversa, il quale aveva reso dichiarazioni senza però mai fare il nome del CA e si sottolinea che nessuna intercettazione di conversazioni faceva emergere il suo nome. Come quarto motivo, si deduce la violazione di legge per insussistenza di esigenze cautelari, non esistendo elementi concreti di valutazione. Come quinto motivo, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla possibilità di applicare una misura ancor meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato. La vicenda processuale è stata già in precedenza sintetizzata, per cui appare ultroneo soffermarsi in altre specificazioni. Il CA risulta ormai essere stato condannato in primo grado per concorso anomalo in omicidio per avere egli aderito ad una rapina sfociata poi nel delitto di sangue, ed avendo avuto il compito precipuo di comunicare con gli altri correi per avvertire di un eventuale arrivo della polizia giudiziaria. Inizialmente sottoposto a misura cautelare, la restrizione era stata poi rimossa proprio dopo un giudizio di questa Corte, che aveva ritenuto non utilizzabile una serie di dichiarazioni del predetto, senza la quale non era stata poi considerata raggiunta la soglia di gravità indiziaria. Ma, successivamente alla condanna sopra indicata, il P.M. aveva chiesto ed ottenuto la custodia cautelare del CA: poi il Tribunale del Riesame aveva confermato l'esigenza di cautela relativamente al rischio di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per 3 cui si procedeva, ma aveva anche ritenuto attenuati determinati bisogni, applicando al predetto gli arresti domiciliari. Dunque nel suo ricorso il CA enuclea alcune ragioni di doglianza, così di seguito riportate: 1) mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia dopo l'emissione della nuova ordinanza di custodia cautelare;
2) violazione del giudicato cautelare, per avere il Tribunale riutilizzato tutti gli elementi un tempo esaminati ed avere ritenuto la sussistenza di un fatto nuovo nella semplice lettura del dispositivo;
3) inadeguata motivazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza;
4) inadeguata motivazione circa la possibilità di applicare una misura cautelare meno afflittiva. Ma nessun motivo può essere accolto. § 1. Il Collegio reputa di aderire all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n° 18190 del 22.01.2009, Rv 243028. In tema di misure cautelari personali, qualora la custodia venga disposta dopo la sentenza di condanna, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato. L'istituto disciplinato dall'articolo 294 cod.proc.pen. è diretto a verificare se permangono le condizioni di applicabilità della misura cautelare, ed in particolare la gravità indiziaria, che potrebbe venire scalfita dalle dichiarazioni difensive della persona sottoposta alle indagini, o imputata se è già stata esercitata l'azione penale, e le esigenze cautelari, che potrebbero venire meno in seguito alle prospettazioni difensive. Si tratta, quindi, di un adempimento che consente alla persona sottoposta alla misura cautelare di prospettare immediatamente le ragioni difensive in merito a tutti i presupposti per l'applicazione ed il mantenimento della stessa . Ma il Legislatore ha ritenuto che le esigenze difensive indicate potessero essere pienamente soddisfatte con la celebrazione del dibattimento, fase processuale che consente all'imputato, nella pienezza del contraddittorio che caratterizza l'assunzione delle prove a carico ed a discarico, di prospettare al giudice tutte le ragioni difensive, anche attraverso l'esame o le dichiarazioni spontanee di cui all'articolo 494 cod. proc.pen. E' fuori dubbio che la fase dibattimentale consente all'imputato le più ampie possibilità di difesa con l'utilizzo di tutti gli strumenti processuali posti a sua disposizione per far valere le sue ragioni. Sotto tale profilo non è certo possibile sostenere che abbia una maggiore valenza difensiva l'interrogatorio di garanzia rispetto alla completezza della istruttoria dibattimentale;
anzi, è vero esattamente il contrario, nel senso che soltanto la fase dibattimentale consente all'imputato di dispiegare nella misura massima possibile la sua difesa. Il giudice del dibattimento, tra l'altro, può procedere anche all'esame dell'imputato in vinculis su ogni elemento dell'imputazione e sulle condizioni legittimanti lo status custodiae, e l'imputato può richiedere l'assunzione di prove sia in ordine alle specifiche questioni di merito, sia in ordine ai profili attinenti alle esigenze cautelari. Insomma, non vi è alcuna ragione di assicurare, quando la istruttoria dibattimentale abbia avuto già inizio, ed a maggior ragione quando sia stata completata, una occasione difensiva ad hoc, che non aggiungerebbe alcuna significativa garanzia rispetto a quanto derivante dal contesto del giudizio. Costituisce, poi, una mera affermazione quella per cui le esigenze cautelari non costituirebbero oggetto di valutazione dibattimentale: ciò non solo perché la fase dibattimentale è, sul piano formale, caratterizzata dalla cognizione piena di ogni aspetto del processo, ivi comprese le esigenze di cautela, ma anche perché, su un piano sostanziale, la determinazione della pena richiede una attenta valutazione della personalità dell'imputato e della sua pericolosità ed un adeguato giudizio prognostico. Non può, quindi, non considerarsi che le esigenze cautelari poste a fondamento dell'ordinanza impositiva emessa dopo la condanna non possono essere che quelle emerse dai fatti e dalle circostanze accertati nel corso del dibattimento, cosicché il successivo interrogatorio di garanzia costituirebbe una duplicazione della medesima garanzia rappresentata dal pieno e previo contraddittorio della istruttoria dibattimentale. § 2. In ordine alla questione del giudicato cautelare che sarebbe stato violato, se può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la formazione di un "giudicato cautelare" preclude l'adozione di un nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza di elementi nuovi sopravvenuti, dimostrativi non solo dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma indicativi, altresì, della sussistenza di esigenze cautelari giustificative dell'adozione della misura, priva di fondamento deve ritenersi, invece, l'affermazione, reiterata in questa sede, secondo cui l'elemento di novità costituito dalla sopravvenuta pronuncia di condanna, sia pur non definitiva, rilevi soltanto sul piano della gravità indiziaria ma non sia sufficiente, da solo, a "superare il giudicato cautelare" con riferimento anche alle esigenze cautelari. Questa Corte non può che ribadire che la pronuncia di una sentenza di condanna, per di più a una consistente pena detentiva, costituisce di per sè fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale, non preclusa da un giudicato cautelare provvisoriamente formatosi prima di tale atto, e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati indicati dal terzo comma dell'art. 275 cod.proc.pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone misura della custodia cautelare in carcere (Sez. 5, 7 ottobre 1997, Franco;
Sez. 1, n° 13904 del 11.12.2008, Rv 243129). § 3. Qualora venga disposta una misura cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna, è sufficiente ad integrare il requisito dell'ordinanza applicativa richiesto dall'art. 292, comma 2, lettera b, cod. proc.pen. l'indicazione del titolo giuridico delle imputazioni per le quali la condanna è intervenuta, in considerazione della possibilità di completa identificazione da parte degli imputati dei fatti cui tali imputazioni si riferiscono, di cui sono a piena conoscenza a seguito del contraddittorio dibattimentale e della decisione adottata all'esito di esso;
parimenti l'obbligo motivazionale in ordine agli indizi di colpevolezza, 5 anche con riferimento agli elementi favorevoli, può dirsi esaudito con la semplice esposizione degli elementi di prova a carico e pur in assenza di una loro novella valutazione critica, la quale, successivamente all'emanazione della sentenza e per effetto di essa, deve anzi ritenersi preclusa fin dal momento in cui è stata data pubblica lettura del dispositivo e prima ancora del deposito della motivazione, discendendo direttamente il predetto effetto preclusivo dall'intervenuta decisione sulla notitia criminis. Lo scopo della disposizione, infatti, è quello di "indurre" il giudice a "riconsiderare" la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen, anche alla luce degli "elementi sopravvenuti", che nel corso delle indagini preliminari non erano stati ritenuti sufficienti, e che sono in particolare costituiti, per indicazione dello stesso Legislatore, dall'esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale accertato con la sentenza di condanna. Di conseguenza, quando, come nel caso di specie, una prima ordinanza è stata annullata per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, non vi è alcuna ragione per escludere la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc.pen., comma 3, e ciò sia perché "gli elementi sopravvenuti" - che ben possono consistere ad avviso del Collegio nella sola sentenza di condanna, ancorché non definitiva - debbono essere valutati "anche" con quelli preesistenti allo scopo della formulazione del giudizio sulla esistenza delle esigenze cautelari, sia anche perché una diversa interpretazione si risolverebbe in un ingiustificato trattamento di favore nei confronti di imputati, già raggiunti non più da indizi, ma da prove della commissione di reati tanto gravi da giustificare nel corso delle indagini preliminari una presunzione di pericolosità, che non è certo venuta meno per effetto della condanna. § 4. In ordine alla scelta della misura cautelare, l'ordinanza impugnata, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici o giuridici, resiste alle pur articolate censure sviluppate in ricorso: essa è anche motivata con riferimento alle esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Il Tribunale, infatti, non si è limitato a far riferimento alla sola condanna riportata, ma ha ricostruito la personalità dell'imputato, dando atto delle modalità e delle circostanze del fatto delittuoso ascrittogli, della spregiudicatezza mostrata nella fase ideativa del delitto di rapina da compiere ai danni di una donna sola ed anziana, eleggendo a sede di progettazione la pizzeria paterna e prestando poi ricovero all'autore materiale dell'omicidio, fornendo lo spaccato di una frequentazione con soggetti gravitanti in ambiti delinquenziali;
così è stato ben spiegato che detti elementi non solo logicamente denotano la pericolosità del ricorrente, ma danno anche concretamente atto della esistenza del f concreto pericolo ravvisato. Ogni altra argomentazione spesa nel ricorso si risolve in una non accettabile sollecitazione rivolta al Giudice della legittimità a sostituire il proprio apprezzamento di merito alla valutazione, dello stesso genere, già effettuata in maniera completa e plausibile nella sede competente e pertanto non ulteriormente sindacabile. 6 Giova però chiarire che, secondo l'orientamento di questa Corte, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del Giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del Riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, dep. 16/06/1995, Tontoli ed altro, Rv 201840). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile dinanzi alla Corte di Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, almeno in parte, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica. Alla luce di tali plurime considerazioni risultano peraltro prese in esame tutte le prospettazioni difensive in questa sede reiterate ed oggetto di ricorso, le quali sono confutate con apprezzamenti che risultano puntuali e coerenti sul piano logico e corretti da un punto di vista giuridico, di tal che le critiche mosse dal ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di evidente illogicità o carenza argomentativa, si risolvono nella prospettazione dell'esistenza di diverse chiavi di lettura, le quali però non si impongono rispetto a quella avversa con carattere di oggettività e univocità e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede. Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguenza che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7 Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2015. Il Consigliere relatore (dott. Antonio Minchella) Choi Michelle DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 APR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 8 Il Presidente (dott.ssa Maria Cristina Siotto)