Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 10529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10529 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRASFERIMEN SEZIONE SECONDA CIVILE PROPRIETA IMMOBILU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 14535/00 9 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere ron. 23543 2 Cep. 2756 Dott. Giovanni SETTIMJ Co s gliere 5 0 Conigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI Ud.18/02/03 箋 Consigliere1 Dott. Ettore BUCCIAN ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: EL SRL, in persona dell'Amm.re Unico pro tempore MASSIMO PICCALUGA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente agli avvocati CLAUDIO DAL PIAZ, CARLO EMANUELE GALLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ZZ AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che lo difende unitamente all'avvocato2003 279 FEDERICO GIAIMO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 590/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 30/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 15/1/1996 ER PA conveniva in giudizio la s.r.l. EL esponendo di aver stipulato con il rappresentante di detta so- cietà una opzione avente ad oggetto l'acquisto di un immobile di proprietà della convenuta la quale non aveva poi stipulato il contratto. L'attore, quin- di, chiedeva al tribunale di Torino di emettere sentenza ex articolo 2932 c.c. La s.r.l. EL, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda dedu- cendo che l'opzione era inefficace nei suoi confronti posto che al rappre- sentante era stato revocato il potere di rappresentanza. Con sentenza 5/5/1998 il tribunale di Torino rigettava la domanda affer- mando che la revoca della procura non era opponibile all'attore e che la scrittura in atti era una puntuazione e non una opzione. ER PA proponeva appello al quale resisteva la società EL che a sua volta spiegava appello incidentale. Con sentenza 30/3/2000 la corte di appello di Torino, in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata decisione, trasferiva dalla società EL al ER l'immobile in questione previo paga- mento del prezzo dedotto l'anticipo di £ 5.000.000. Osservava la corte di merito: che la scrittura del 20/7/1995 era un'opzione e non, come ritenuto dal tribunale, una puntuazione;
che con tale atto l'appellata aveva concesso "opzione" all'appellante per l'acquisto di parti immobiliari;
che la scrittura conteneva tutti gli elementi necessari per addivenire alla stipulazione di un contratto di compravendita ( descrizione dell'immobile, parti del contratto, prezzo, termine dell'opzione e data di sottoscrizione del preliminare di compravendita) senza la necessità di ulteriori pattuizioni;
che nessuna rile- 3 vanza rivestiva la previsione della stipulazione di un contratto preliminare;
che era infondata la tesi della società appellata secondo la quale era il Periz- zolo a dover dimostrare l'esistenza di un potere di rappresentanza in capo all'architetto Calorio il quale aveva sottoscritto il patto di opzione;
che, a norma dell'art. 1396 c.c., le cause di estinzione della procura operano nei confronti dei terzi solo quando sia accertato che questi le abbiano colposa- mente ignorate sicché incombe al rappresentante l'onere di provare le circo- stanze che escludono l'apparenza e l'affidamento dei terzi;
che la società appellata era quindi tenuta a provare la circostanza che il ER era a co- noscenza della revoca della procura al Calorio;
che la detta circostanza non emergeva dalla deposizione dei testi escussi. La cassazione della sentenza della corte di appello di Torino è stata chie- sta dalla s.r.l. EL con ricorso affidato a due motivi. ER PA ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. EL denuncia violazione di legge e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento agli articoli 1331 e seguenti c.c. Ad avvi- so della ricorrente l'atto 20/7/1995 non può essere considerato un contratto preliminare di opzione tenuto conto del fatto che, a fronte del prezzo di £ 250.000.000, il proponente ( ossia il ER ) si è limitato ad offrire la somma irrisoria di £ 5.000.000 e che le parti hanno espressamente concor- dato di stipulare in seguito un apposito "preliminare di vendita". Ciò induce a ritenere che le parti abbiano voluto solo individuare una sorte di "contratto preparatorio" senza obbligarsi alla stipulazione di un futuro contratto. La corte di appello non ha considerato in modo integrale la scrittura privata e non ha esaminato gli argomenti sul punto sviluppati dal giudice di primo grado, né ha correttamente interpretato le norme del codice civile. Con il secondo motivo di ricorso la s.r.l. EL denuncia violazione di legge e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento all'articolo 1396 c.c. Secondo la società ricorrente è insufficiente, se non inesistente, la motivazione con la quale la corte di appello ha ritenuto che spettasse al rappresentato (cioè ad essa so- cietà EL) l'onere di provare le circostanze che escludono l'apparenza e, quindi, l'affidamento dei terzi. Infatti nella situazione di fatto emergente dagli atti di causa non emergevano né l'effettiva apparenza né l'affidamento dei terzi. La corte di appello, inoltre, ha errato nell'affermare che non vi sa- rebbe la prova, sulla base delle deposizioni testimoniali, della conoscenza da parte del ER della revoca della procura. Il giudice di secondo grado ha compiuto una lettura sommaria e riduttiva della deposizioni testimoniali senza distinguere tra i testi indicati dalle parti e senza far alcun riferimento alle circostanze di fatto riferite dai testi. -La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che per evidenti ra- gioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione – pos- sono essere esaminate congiuntamente risolvendosi tutte, pur se titolate co- me violazione di legge e come vizi di motivazione, essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa nonché: a) nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dal giudice di appello in ordine alla qualificazione della scrittura privata del 20/7/1995 ed alla ravvi- sabilità o meno in tale scrittura del contratto di opzione o di una 5 "puntuazione", b) in una critica dell'apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito ( omesso od errato esame di risultanze istruttorie, prefe- renza conferita ad alcune prove rispetto ad altre ). Trattasi, come è evidente, di attività istituzionalmente affidate al giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è sindacabile se, come appunto nella specie, sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esau- riente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Come riportato nella parte narrativa che precede la corte di appello ha pro- ceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo e -- alla stregua di una ineccepibile interpretazione del contenuto della citata scrittura privata del 20/7/1995 nonché sulla base di fatti qualificanti - ha coerentemente rite- nuto che: a) la detta scrittura era un'opzione; b) la tesi della EL, circa la conoscenza da parte del ER della revoca della procura rilasciata al Coloria, non aveva trovato conferma nelle risultanze probatorie. Occorre in proposito osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, è compito del giudice del merito lo stabilire la riconduzione della fattispecie concreta ad una delle seguenti ipotesi: patto d'opzione, contratto preliminare o patto di “puntuazione". Il risultato di tale accertamento è cen- surabile in sede di legittimità per errore di diritto, solo se nel delineare la fattispecie legale il giudice del merito abbia violato le norme disciplinanti la sua configurazione giuridica, o per errore di motivazione, solo se lo stesso giudice sia incorso in vizi di incongruità nell'apprezzamento dei fatti sotto- 6 posti al suo esame ( nei sensi suddetti sentenza 13/12/1994 n. 10649 richia- mata nella decisione impugnata ). Bisogna altresì aggiungere che, come è noto, spetta solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le pro- ve, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar pre- valenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risul- tanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo con- vincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Ciò posto va rilevato che nel caso in esame non sono ravvisabili né il la- mentato difetto di motivazione, né le asserite violazione di legge: la senten- za impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. La corte di appello è pervenuta alle riportate conclusioni attraverso ar- gomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuri- dici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata. In particolare la corte di merito ha esaminato e valutato il contenuto della scrittura privata del 20/7/1995. Il giudice di secondo grado ha poi valoriz- zato in sede interpretativa, al fine della qualificazione giuridica della fatti- specie e della detta scrittura nonché dell'individuazione della comune inten- zione delle parti, sia l'espresso utilizzo del termine “opzione”, sia il conte- 7 nuto di varie clausole relative al prezzo, alla descrizione dell'immobile, alle parti, al termine per la stipulazione del contratto di compravendita. Sulla ba- se di dette valutazioni, con riferimento anche a tutto il tenore dell'atto ed al criterio interpretativo di cui al secondo comma dell'articolo 1362 c.c, la corte territoriale ha quindi qualificato il negozio giuridico in questione come una opzione e non una "puntuazione". Le analitiche argomentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza in punto di qualificazione del detto negozio integrano una motivazione com- pleta ed appagante oltre che esente da vizi logici e giuridici: la corte di me- rito è pervenuta alle riferite conclusioni in base ad una corretta e coerente interpretazione della citata scrittura del 20/7/1995 condotta con riferimento specifico al contenuto dell'atto e nel pieno rispetto delle regole ermeneuti- che dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c. La corte territoriale ha scru- polosamente effettuato i doverosi riscontri su vari elementi sintomatici della "comune intenzione delle parti” e non era poi tenuta a riportare tutte le clau- sole del contratto essendo sufficiente il richiamo al tenore complessivo della scrittura in questione. E' appena il caso di evidenziare l'irrilevanza della circostanza - sulla quale ha in particolare insistito la ricorrente - relativa all'esiguità dell'anticipo concordato e versato dal ER ( 5.000.000) rispetto al prezzo conve- nuto (250.000.000 ). Si tratta chiaramente di un elemento inidoneo ad escludere la già avvenuta costituzione del vincolo giuridico non essendo in- dispensabile a tal fine il versamento di alcuna somma a titolo di anticipo. Va aggiunto che le censure mosse dalla s.r.l. EL non sono merite- voli di accoglimento anche per la loro genericità non essendo stato precisato 8 il contenuto specifico e completo della scrittura in questione di cui la ricor- rente lamenta la parziale ed incompleta lettura da parte della corte distret- tuale. Deve pertanto ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se la ricorrente lamenta la violazione di alcune norme codicistiche svolgendo al riguardo generiche argomentazioni - la - rilevata coerente applicazione dei canoni interpretativi da parte della corte di appello, rende manifesto che è stato investito essenzialmente il “risultato" interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede. Inammissibilmente la ricorrente prospetta (con il secondo motivo ) una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da con- sentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 9 Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del ER ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle con- trapposte tesi della EL. In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricor- rente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accer- tate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non col- lima con le sue aspettative e confutazioni. Per quanto riguarda le doglianze relative alle critiche mosse alla valuta- zione delle deposizioni dei testi IE BA TO, CH An- na AR e ZI Ba CC deve affermarsi che le stesse non sono me- ritevoli di accoglimento anche per la loro genericità oltre che per la loro in- cidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito. Sotto il primo profilo il ricorso è carente per non aver riportato il conte- nuto specifico e completo delle dette deposizioni il che non consente di ri- costruire il senso complessivo di tali risultanze istruttorie. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricor- so e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del pre- teso errore commesso dalla corte di appello nell'interpretare e valutare la prova testimoniale in questione. Infatti, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ( nella specie deposizioni testimoniali) ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non ( o 10 mal) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vi- zio di valutazione: nella specie il detto onere non è stato rispettato dalla so- cietà ricorrente. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dalla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sa- rebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trat- tasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperi- bile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità (sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 91,00 ol- tre € 1.500,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge. Roma 18 febbraio 2003 Il consigliere estensore presidents " Il preside DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 3 LUG 2003 AR E EO Lavie Zi2 обл ю Oggi, IL CANCELLIERE AR Di Nuzzo 12 11 oz