Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1993, n. 4955
CASS
Sentenza 5 marzo 1993

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di impugnazioni, l'orientamento giurisprudenziale, formatosi nel vigore del codice abrogato, secondo cui il divieto di "reformatio in peius" riguardava la pena complessivamente inflitta e non i singoli elementi che la compongono, non può trovare conferma dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Dalla disposizione dell'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen. 1988, che impone la riduzione della misura della pena "corrispondentemente" alla circostanza attenuante riconosciuta o al reato escluso, deriva che il divieto di "reformatio in peius" deve riferirsi alla pena nelle sue componenti e non invece soltanto a quella complessiva.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1993, n. 4955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4955
    Data del deposito : 5 marzo 1993

    Testo completo