Sentenza 5 marzo 1993
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'orientamento giurisprudenziale, formatosi nel vigore del codice abrogato, secondo cui il divieto di "reformatio in peius" riguardava la pena complessivamente inflitta e non i singoli elementi che la compongono, non può trovare conferma dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Dalla disposizione dell'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen. 1988, che impone la riduzione della misura della pena "corrispondentemente" alla circostanza attenuante riconosciuta o al reato escluso, deriva che il divieto di "reformatio in peius" deve riferirsi alla pena nelle sue componenti e non invece soltanto a quella complessiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1993, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1993 |
Testo completo
55 E 4955
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 5.3.93 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SEZIONE SENTENZA
N. 166 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
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Diese Valuute Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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Richiesta Gaia studio dal Sig. FOT! per diritti L. 6000
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Corte Appelle delle avverso la sentenza mesta sh Torino il 9.6.1997 DIRITTI DI
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Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere AN415-917
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Udito, per la parte civile, l'avv. Fermarido
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La Corte di Appello di Torino, con sentenza pronunciata il 9.
giugno 1992) riformando la decisione del Tribunale della stessa città in data 14 maggio 1991, limitatamente al riconoscimento della riduzione della pena ex art.442 C.P.P., dichiarava
1
:
CA IN e AN VA responsabili di concorso in
1 4 4
! dalla premeditazione, nonchè in tentato omicidio aggravato
14]・ 21 เ
detenzione illegali di arma comune da sparo e li porto j condannava a pene ritenute di giustizia,con le conseguenziali
***** *
di legge, anche di natura civilistica.
3
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, i fatti dai 3
# imputazioni possono, così, quali hanno tratto rigine le
sintetizzarsi per le sole parti che ancora interessano: 1
La sera del 2 aprile 1990, AR BE mentre avviava la propria autovettura -dalla quale era sceso per accompagnare la fidanzata dinanzi al portone dell'abitazione della stessa- era
fatter oggetto a vari colpi di pistola sparatigli contro da un giovane che riconosceva per tale CA IN, già
dipendente della pizzeria gestita dalla famiglia della sua ex
fidanzata, AN VA, la quale non si era mai rassegnata
. .
alla fine della loro relazione.
La madre della fidanzata del AR riferiva che, quella sera un'auto Golf di colore bianco, con a bordo un giovane ed una ragazza, era rimasta ferma dinanzi al palazzo nel quale abitavano per molte ore: di tale auto forniva anche alcuni che risultavano corrispondere a quelli estremi della targa,
della targa dell'auto Golf di proprietà della AN.
Il CA confessava di avere sparato contro il AR ed indicava come causale del suo gesto un motivo riguardante soltanto lui e la vittima ed escludeva ogni compartecipazione della AN al fatto criminoso, pur se ammetteva che essa era stata presente al suo svolgersi.
Circostanze importanti e decisive -soprattutto per la posizione della AN- erano rese note da Meli EP, amico del
CA, che aveva accompagnato questi nel viaggio dalla
Sicilia e che aveva assistito all'incontro con la AN ed aveva anche ascoltati alcuni dei discorsi svoltisi tra i due.
La AN rifiutava di rispondere all'interrogatorio.
Avverso l'indicata sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei due imputati, deducendo rispettivamente:
per AN:
a) difetto di motivazione ed erronea interpretazione delle norme sul concorSO di persone nel reato, in ordine all'affermazione di responsabilità;
b) mancanza di motivazione sul giudizio di valenza delle circostanze di opposto segno;
c)violazione di legge circa la determinazione della pena;
per CA:
violazione di legge in ordine ai criteri secondo i quali è
stata determinata la pena;
Considerazioni in diritto:
Per ovvii motivi di logica sistematica, va, per primo esaminato il ricorso della AN.
E' manifestamente carente di fondamento il primo motivo.
Invero, la Corte di Appello,correttamente attenendosi a quanto questa Corte ha costantemente ed uniformemente affermato -in aderenza al dettato della legge ed agli insegnamenti della dottrina- in materia di concorso di persone nel reato e facendo puntuale riferimento a precise circostanze in punto di fatto,
ha attestata l'assidua partecipazione della donna alla criminosa impresa a fianco del Trescali, dimostrando come la stessa avesse, consapevolmente e senza riserve, condivisi intendimenti ed azioni, ponendosi, anzi, quale istigatrice di queste ultime. Così, quella Corte, quali elementi di grave contenuto indiziante del concorso della AN nel tentativo d'omicidio,
ha evidenziato: la fornitura dell'arma finalizzata allo specifico uso "di dover tirare ad uno", l'arrivo a Torino del
CA con pretestuose ragioni di urgenza proprio nel giorno della pizzeria, l'esclusiva di chiusura settimanale dell'unico plausibile mavente del appartenenza alla ragazza delitto, l'uso, da parte dello sparatore, di guanti forniti dalla AN.
Di ciascuno di tali elementi, la Corte ha, anzitutto,
ricostruita la certezza storica, mediante un'analisi lucida e rigorosa delle acquisizioni processuali e con un'ampiezza di indagine che non consentono censure in questa sede di legittimità, tanto più che il ricorrente, sia pure sotto le apparenze di vizi di legittimità della motivazione, propone unicamente una diversa lettura degli elementi di fatto, di già,
valutati dai giudici del merito.
Quanto alle argomentazioni svolte ed alle censure proposte al riguardo, sembra, comunque, opportuno osservare che contrariamente а quanto asserito in ricorso- il convincimento della AN non risulta affatto corresponsabilità della negativi, bensi, piuttosto, sufondato elementi su comportamenti
-certamente, atti positivi- e fatti logicamente valutati. Così, ibodato indiziante dell'atteggiamento tenuto dalla ragazza al momento in cui le veniva mostrata la pistola à
stato logicamente tratta sulla scorta della contemporanea valutazione del fatto -accertato in processori che air Trescabi
erano state inviate somme ingenti di danario di fateo 1
Il comportamento processuale tenuto dall'imputata, poi, risulta considerato soltanto come elemento del tutto essere stato marginale mnella, formazione dele convincimento dei giudici di appobidi.e4, dive conseguenza, un eventuale errore di sua
valutazione non potrà influire sulla correttezza di quello.
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Quanto, Infine, alla deduzione logicat che lae AN andava ritenuta l'ispiratrice dall'uso deli mezzo di protezione -tratta dalla Carte di merito da una valutazioneatcombinata delle circostanze che il CA aveva affermato che i guanti, dei 2
1 quali aveva fatto uso, erano stati rinvenuti nell'auto della ragazza;
che dalle dichiarazioni della cameriera della pizzeria, si era appresoi che nel locale era mancato un paio di guanti et che i guanti usati de rinvenuti erano uguali a quelli normalmente adoperati nella pizzeria- le doglianze del
ricorrente si appalesano assolutamente inammissibili, perchè
1
2 4. unicamente, a far ritenere una diversa -e più dirette,
favorevole-interpretazione di tali circostanze.
Anche la seconda doglianza della AN si appalesa inammissibile, giacchè mentre i giudici di merito hanno correttamente esposte le ragioni per le quali il giudizio di comparazione tra la ritenuta circostanza aggravante della premeditazione e le riconosciute attenuanti generiche non poteva essere spinto oltre la equivalenza, il ricorrente non ha affatto indicato le ragioni specifiche per le quali risultava erroneo siffatto giudizio..
Il terzo motivo, che è, poi, identico a quello formulato per il
CA, è, invece, meritevole di accoglimento.
Per una migliore comprensione della questione proposta con detto motivo, sembra opportuno premettere che la Corte di
Appello, dopo aver ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M.
al giudizio abbreviato e, dopo aver conseguentemente affermato "
che agli imputati spettava la diminuzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p., ha aumentati i criteri sanzionatori adottati dal Giudice di primo grado, fissando la pena base in una misura superiore di tre anni di reclusione rispetto a
quella stabilita da quel giudice.
siffatta lievitazione dellaSecondo l'impugnata sentenza, una pena, prima della diminuzione ex art.442 c.p.p.sarebbe ammissibile e non violerebbe il divieto di "reformatio in pejus" perchè la pena finale irrogata era, comunque inferiore a quella inflitta in primo grado. Tale argomentazione è stata fatta oggetto di critica da parte di entrambi i ricorrenti ed, a parere di questa Corte le
doglianze meritano accoglimento, in quanto l'argomento addotto a giustificazione del suo operato dalla Corte di Appello si appalesa erroneo per un duplice ordine di ragioni.
Difatti, l'orientamento giurisprudenziale -richiamato specificamente dalla Corte di merito-, per cui, nel vigore del codice abrogato, si affermava che il divieto di "reformatio in pejus" dovesse riguardare la pena complessivamente inflitta "
che trovava la sua ratio nell'esigenza di attribuire al giudice di appello "il potere di un'autonoma ed unitaria valutazione di tutti i presupposti della pena" e che non era andato esente da critiche sfociate in un contrapposto indirizzo interpretativo
(così, tra altre, Sez.1^ 15.2.1988 n.3620, ric.Cannavo), non può trovare conferma, con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, perchè il comma 4 dell'art.597 stabilisce che se "
accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze ° a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita"
Da siffatta disposizione discende, all'evidenza, che, dovendo,
la misura della pena, essere ridotta "corrispondentemente" alla riconosciuta od al reato escluso,il divieto di circostanza
"reformatio in pejus" è riferibile alla pena nelle sue varie invece, componenti e non soltanto a quella complessiva.
Inoltre, poichè la riduzione di pena stabilita dall'art.442
c.p.p.consegue automaticamente ad una scelta processuale dell'imputato essa si pone in posizione del tutto autonoma "
rispetto a tutti gli elementi che concorrono a correlare la pena alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato e non può, quindi, entrare nella valutazione unitaria e complessiva che il Giudice deve compiere di tali elementi per l'adeguamento della pena in concreto.
L'impugnata sentenza vay quindi, annullata sul punto.
L'annullamento va disposto senza rinvio, a norma dell'art.620
lett.1) C.P.P., perchè -sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte- la nuova pena può essere determinata con il solo calcolo aritmetico di sottrarre dalla misura della pena stabilita dai Giudici di primo grado (anni 12 di reclusione) un terzo di essa perciò, anni 4 di reclusione, sicchè essa e,
rimane fissata in anni 8 di reclusione.
L'accoglimento, sia pure parziale, dei ricorsi di entrambi gli imputati, esclude che nei confronti di questi si possa pronunciare condanna per il pagamento delle spese processuali e per il rimborso di quelle sostenute dalla costituita parte civile. 10 . [••••••1•
P . Q . M .
La Corte di Cassazione annulla senza rinvioa la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena inflitta, che
determina in anni otto di reclusione, per ciascun imputato.
Dichiara, nel resto, inammissibile il ricorso della AN.
Roma, 5 marzo 1993 t рит Il Preside Il Cons.Est: en finaufe
L127,72 C04 { } DEPOSITATA LEANZA.DOC
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COLLABORATERE DI CANCELLENA IN CANCELLERIA Bettiste
13 M 1993
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA