Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5331 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O .3 B ) E N E , E 1 C N 9 A O 9 I 1 P Z - I 1 A 1 D R - T 1 E S 2 I IC . G L E D R 9 IU 3 A D E REPUBBLICA ITALIANA G E 6 T E 4 N N IN NOM5 33 1/0 1 . E T. T S T E R (IS A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE OPPOSIZIONE A DECRETO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INGIUNTIVO -- Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 5575/99 - Consigliere- Cron. 1512 Dott. Antonio VELLA - Consigliere- Rep. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - Ud. 27/02/01Dott. Rosario DE JULIO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI UR ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 88, presso lo studio dell'avvocato D'AMICO G, difeso dall'avvocato CARRUBBA SEBASTIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AMARU' AURELIO, SARACENO DOMENICO, DE CICCO ERMELINDO, LI GIUSEPPE, EP AF, CIANFLONE ANGELO, DI MARE MARCELLO, JEMMOLO PIETRO, SARACENO 2001 GAETANO, EP AF II;
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- intimati -
1- P avverso la sentenza n. 67/98 del Giudice di pace di AUGUSTA, depositata il 01/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LE CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Di RA NZ proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Augusta con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di £ 176.350, oltre accessori, in favore di AM EL, SA RA NI, De CI EL, BE IU, PA LE, NF GE, Di RA LL, MM ET, SaRA ET ed PA LE. Lamentava il Di RA: a) che, quale condomino, non aveva mai avuto comunicazione dell'assemblea per cui ogni delibera doveva ritenersi nulla;
b) che gli scontrini di pagamento non potevano costituire prova documentale. Gli opposti, costituitisi, chiedevano la conferma del decreto ingiuntivo. Il giudice di pace di Augusta, con sentenza 1/12/1998, rigettava l'opposizione osservando: che una riunione di tutti i condomini, per l'esame delle spese, si era regolarmente tenuta con la partecipazione della moglie dell'opponente, AR AN, la quale era intervenuta sia quale compro- prietaria dell'appartamento sia quale delegata dell'altro comproprietario, os- sia del marito;
che nel caso in esame non si era mai proceduto alla regolare costituzione di condominio ed era stata svolta un'amministrazione a sistema familiare alla quale aveva preso parte lo stesso opponente;
che, di conse- guenza, con la presenza di tutti i condomini, compresa la AR in proprio e nell'interesse del marito, erano stati approvati tutti i conteggi con la riparti- zione delle singole quote;
che tutte le spese erano state suffragate dalle rice- vute e dalle prove testimoniali;
che lo stesso Di RA aveva riconosciuto il debito con la raccomandata del 21/4/1997 inviata al legale degli opposti;
che 3 non era fondata la tesi del Di RA relativa all'addebitabilità di alcune spe- se a carico del nuovo proprietario dell'appartamento in questione. La cassazione della sentenza del giudice di pace di Augusta è stata chie- sta dal Di RA con ricorso affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso Di RA NZ denuncia omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controver- sia. Deduce il ricorrente che le presunte somme, dovute a titolo di contributi per oneri condominiali, non hanno formato oggetto di apposita delibera condominiale: l'assemblea, alla quale si fa riferimento nella sentenza impu- gnata, non si è mai tenuta. Secondo il Di RA il rendiconto non è stato ap- provato in assemblea ed è consistito in una mera presentazione alla moglie - di esso ricorrente di una serie di scontrini e di copie di ricevute. Nessun ri- conoscimento di debito è poi rinvenibile nella dichiarazione di esso Di MA ra contenuta nella lettera del 21/4/1997. Sostiene infine il ricorrente: che il pagamento delle quote condominiali a decorrere dal 7/6/1996 costituisce un obbligo del nuovo proprietario dell'appartamento in questione;
che il giudi- ce di pace ha errato nell'interpretare le dichiarazioni dei testi. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure relative ad una pronun- cia di equità del giudice di pace. Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'arti- colo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo ri- spettare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme re- golatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto il nuovo testo dell'articolo 113 c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve rigorosamente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giu- dice salva, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazio- ne: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Per- tanto il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesisten- za della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quindi deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità. w w La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato ( sentenze 9/9/1998 n. 8932; 1/10/1998 n. 9754, confermate dalla decisione a Sezioni Unite 15/10/1999 n. 716) che la natura dell'equità di cui al modificato articolo 113 c.p.c, è "formativa" o "sostitutiva" - che si ha quando il giudice prescin- de dall'individuazione della norma astrattamente applicabile al caso con- creto (l'indicazione della quale non sarebbe neppure richiesta al giudice di pace la cui valutazione equitativa sostituisce integralmente, nel momento 5 applicativo, la norma positiva ) - e non "suppletiva" o "integrativa" ravvisa- bile quando l'equità risulti funzionale al completamento della fattispecie normativa in relazione ad aspetti da questa non completamente definiti. Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità è quindi limitato al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espressione di norme costituzionali, anche se il giudice abbia ricavato la re- gola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole rite- nute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equità. Nel caso in esame non è censurabile ( in quanto non viola norme costituzio- nali né si pone in contrasto con quelle comunitarie o che regolano lo svol- gimento del processo ) la determinazione dei criteri equitativi applicati dal giudice di pace e posti a base del rigetto dell'opposizione a decreto ingiunti- vo proposta da Di RA NZ. La motivazione della decisione impugnata è adeguata e completa - con 4 ) 7 O puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali E L 3 . L C N O A , B e consente agevolmente di identificare con chiarezza la “ratio decidendi". 1 P E 9 I 9 E 1 D N - Il ricorso con il quale si denuncia il vizio di motivazione di cui al n. 5 1 O E I 1 Z - C 1 I A 2 D R dell'articolo 360 c.p.c. - deve pertanto essere rigettato senza necessità di . T U L S I I 9 G G 3 E provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale gli inti- E R E N A 6 . D 4 T mati non hanno svolto attività difensiva. . E S I T T ( T N R E S A
P.Q.M.
E La Corte rigetta il ricorso. Roma 27 febbraio 2001 New Muth froIl presidente Il consigliere, estensore со й га IL CANCELLIERE C1 Valena Weri 10 APR. 2001