CASS
Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2023, n. 45297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45297 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ST IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della difesa dell'imputato, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45297 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La CO d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa comminata a ST Di CA per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione per uso non esclusivamente personale di 2,7 gr di hashish e contestuale vendita di 1,4 gr della medesima sostanza. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge per non aver la CO territoriale, d'ufficio, ritenuto sussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur emergendo cirOStanze, quali l'esiguità dello stupefacente, l'assoluta assenza di allarme sociale e la condotta susseguente al reato, che, considerate ai fini della sussumibilità del reato contestato nella fattispecie di «lieve entità» di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avrebbero dovuto condurre all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.2. Con gli altri motivi di ricorso si deducono: - la violazione di legge (l'art. 133 cod. pen.) per l'erronea individuazione dei parametri sottesi alla t commisurazione giudiziale della pena, avendo la CO l'intensità del dolo da mere cirOStanze ambientali e senza considerare 11 comportamento dell'agente al momento della commissione del delitto e la condotta successiva caratterizzata da ammissione dei fatti (secondo motivo); - l'assoluta assenza di motivazione in ordine al motivo d'appello sulla determinazione della pena pecuniaria, in quanto sproporzionata rispetto alla condizioni economiche dell'imputato (terzo motivo); - la violazione di legge, anche in termini di mera apparenza motivazionale, circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (quarto motivo). 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivo sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile. 2. Al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle del giudic:e di merito, le censure sono inammissibili, non solo perché sostanzialmente reiterative, quelle di cui ai motivi dal secondo al quarto, delle doglianze d'appello (circa l'inammissibilità per aspecificità dei motivi meramente reiterativi, ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), ma anche in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 2.1. Orbene, la CO territoriale, con riferimento a motivi d'appello inerenti al solo trattamento sanzionatorio, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente in termini di violazioni di legge e vizi motivaziDnali, ha ritenuto congrua ed equa la pena in ragione dell'intens ità del dolo, ricavata dalle modalità della condotta, quanto a detenzione ed effel:tiva cessione, previo corrispettivo (immediatamente sequestrato), dello stupefacente, in tempo di notte e in luogo frequentato da giovani. Trattasi di condotta tenuta, per quanto valorizzato in sede di merito, da soggetto non solo privo di stabile attività lavorativa (quindi in considerazione anche delle sue condizioni economiche) ma recidivo reiterato e infraquinquennale oltre che specifico, con conseguente esplicitata prognosi negativa in termini di ricaduta nel reato ed esclusi'he del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.2. Gli evidenziati elementi relativi alle modalità della condotta (ex art. 133, comma primo, cod. pen.), considerati, peraltro con riferimento ad appello non fondato sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ai fini di una pena in concreto superiore al minimo edittale, OStituiscono altresì struttura argomentativa supportante l'implicita esclusione della partic:olare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2020, dep. 08/02/2023, Lakrafy, Rv. 284096). 2.3. La sentenza, laddove implicitamente esclude la particolare tenuità del fatto nonostante la ritenuta ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con motivazione esente da vizi mostra infine corretta applicazione del principio per il quale la fattispecie di «lieve entità», di cui al citato comma 5, e la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le cirOStanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo e altresì il carattere non abituale della condotta (ex plurimis: Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258, nonché la successiva conforme Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572). 3 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (CO OS .:. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così ciso il 26 settembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della difesa dell'imputato, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45297 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La CO d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa comminata a ST Di CA per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione per uso non esclusivamente personale di 2,7 gr di hashish e contestuale vendita di 1,4 gr della medesima sostanza. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge per non aver la CO territoriale, d'ufficio, ritenuto sussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur emergendo cirOStanze, quali l'esiguità dello stupefacente, l'assoluta assenza di allarme sociale e la condotta susseguente al reato, che, considerate ai fini della sussumibilità del reato contestato nella fattispecie di «lieve entità» di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avrebbero dovuto condurre all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.2. Con gli altri motivi di ricorso si deducono: - la violazione di legge (l'art. 133 cod. pen.) per l'erronea individuazione dei parametri sottesi alla t commisurazione giudiziale della pena, avendo la CO l'intensità del dolo da mere cirOStanze ambientali e senza considerare 11 comportamento dell'agente al momento della commissione del delitto e la condotta successiva caratterizzata da ammissione dei fatti (secondo motivo); - l'assoluta assenza di motivazione in ordine al motivo d'appello sulla determinazione della pena pecuniaria, in quanto sproporzionata rispetto alla condizioni economiche dell'imputato (terzo motivo); - la violazione di legge, anche in termini di mera apparenza motivazionale, circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (quarto motivo). 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivo sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile. 2. Al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle del giudic:e di merito, le censure sono inammissibili, non solo perché sostanzialmente reiterative, quelle di cui ai motivi dal secondo al quarto, delle doglianze d'appello (circa l'inammissibilità per aspecificità dei motivi meramente reiterativi, ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), ma anche in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 2.1. Orbene, la CO territoriale, con riferimento a motivi d'appello inerenti al solo trattamento sanzionatorio, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente in termini di violazioni di legge e vizi motivaziDnali, ha ritenuto congrua ed equa la pena in ragione dell'intens ità del dolo, ricavata dalle modalità della condotta, quanto a detenzione ed effel:tiva cessione, previo corrispettivo (immediatamente sequestrato), dello stupefacente, in tempo di notte e in luogo frequentato da giovani. Trattasi di condotta tenuta, per quanto valorizzato in sede di merito, da soggetto non solo privo di stabile attività lavorativa (quindi in considerazione anche delle sue condizioni economiche) ma recidivo reiterato e infraquinquennale oltre che specifico, con conseguente esplicitata prognosi negativa in termini di ricaduta nel reato ed esclusi'he del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.2. Gli evidenziati elementi relativi alle modalità della condotta (ex art. 133, comma primo, cod. pen.), considerati, peraltro con riferimento ad appello non fondato sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ai fini di una pena in concreto superiore al minimo edittale, OStituiscono altresì struttura argomentativa supportante l'implicita esclusione della partic:olare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2020, dep. 08/02/2023, Lakrafy, Rv. 284096). 2.3. La sentenza, laddove implicitamente esclude la particolare tenuità del fatto nonostante la ritenuta ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con motivazione esente da vizi mostra infine corretta applicazione del principio per il quale la fattispecie di «lieve entità», di cui al citato comma 5, e la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le cirOStanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo e altresì il carattere non abituale della condotta (ex plurimis: Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258, nonché la successiva conforme Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572). 3 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (CO OS .:. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così ciso il 26 settembre 2023