Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 01 354/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE SU LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 1487/98 Consigliere Cron. 2764 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L.3000 | 31 GEN 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VULCANO VITTORIA, elettivamente VIALE PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato EPIFANI BIANCA, rappresentata e difesa dall'avvocato CANCELLERIA PASQUALINI ADRIANA, giusta delega in atti;
ricorrente CG408481
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimato Rilasciata copia_legale al Sig. EPIFANI avversO la sentenza n. 218/97 del Tribunale di per diritti L. ROSSANO, depositata il 12/02/97 R.G.N. 834/96; 13 FEB. 2001 IL CANCELLIERE 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4942 udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella -1- COLETTI;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso Generale per l'accoglimento del ricorso. I -2- Svolgimento del processo Con ricorso al RE di Rossano VU TO chiedeva la rivalutazione, ai sensi della sentenza costituzionale n.497 del 1998, della indennità di disoccupazione agricola per gli anni, indicati nel ricorso stesso, della sua avvenuta percezione. L'INPS eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto azionato, nonché la mancanza di prova del diritto stesso. Il RE dichiarava inammissibile la domanda per sopravvenuta decadenza. L'assicurata proponeva appello che il Tribunale di Rossano, con la sentenza oggi impugnata, rigettava ritenendo non documentalmente provato dall'appellante il preteso diritto ed osservando che una prova siffatta neppure poteva ricavarsi dalla 09 documentazione prodotta da parte appellata, in quanto consistente in tabulati privi di firma e timbro dell'ufficio e in attestazioni non recanti alcuna indicazione dell'importo percepito. VU TO ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo (art.360 n.5 c.p.c.), assumendo che nel sesto capoverso del motivo di gravame aveva precisato che nel fascicolo di primo grado vi era la prova documentale della percezione della indennità di disoccupazione per gli anni indicati in ricorso, prova consistente nel tabulato rilasciato dall'INPS e nella copia del ricorso amministrativo proposto al fine di ottenere dall'Istituto la riliquidazione della indennità a seguito della nota sentenza costituzionale. L'aver ignorato l'esistenza di tale deduzione vizia in modo radicale la motivazione, che in realtà è solo apparente in quanto fondata sull'errato convincimento che nel fascicolo di parte mancasse la prova documentale del vantato diritto. Il ricorso è fondato. In effetti la sentenza impugnata ha respinto la domanda ritenendo che l'appellante avesse l'onere di dimostrare mediante documenti i fatti e le circostanze poste a fondamento del preteso diritto e che a tale onere non avesse assolto, in quanto nel fascicolo di parte non era rinvenibile "alcun frammento di prova documentale" dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, nonché della intervenuta formulazione della richiesta di erogazione e della successiva corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni indicati in ricorso. Ma una conclusione siffatta mostra che in nessun conto è stato tenuto dal Tribunale quanto dedotto dall'appellante nel proprio motivo di gravame, nel quale bene si evidenziava la circostanza dell'avvenuta produzione nel giudizio di primo grado dei documenti (tabulato rilasciato dall'INPS e copia del ricorso amministrativo proposto dall'INCA di Cosenza) dei quali riferisce il ricorrente. La omessa considerazione di tale specifica deduzione integra il denunciato vizio di motivazione, in quanto il rigetto dell'appello è stato giustificato non con una valutazione di insufficienza delle prove fornite, insindacabile come tale nel presente giudizio, bensì con l'affermazione dell'assenza nel fascicolo di parte appellante di qualunque prova documentale delle circostanze integranti, secondo il Tribunale, la fattispecie costitutiva del preteso diritto alla rivalutazione della indennità Alla verifica del contenuto dei documenti che si dicono prodotti dal ricorrente nel fascicolo di primo grado e alla valutazione della loro rilevanza dovrà, naturalmente, procedere altro giudice di merito al quale la causa, previa cassazione della impugnata sentenza, va, a tal fine, rinviata. Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'Appello di Catanzaro, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Cons.estensore Il Presidente hu mi: Ravagmani пит Selle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositate in Cancelleria 3 0 GEN. 2001 LABORATORE CELLERIA T R O C I , D SSA LLO , TA O 10 B I ESA . D 3 T 3 A R SP 5 ST L'A : I O N EL N P G IM D 3 O -7 SI A A 11-8 D EN D , E TE S RO I N A E SE IST G O E ITT G G E E L R IR D A L O L E D 1 0