Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
In tema di giudizio di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, la mancata presenza dell'arrestato all'udienza dovuta a legittimo impedimento non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, essendo la possibile non comparizione dell'arrestato evenienza contemplata dall'art. 391, commi terzo e settimo, cod. proc. pen., come richiamati dall'art. 449 cod. proc. pen.. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il giudice, preso atto dell'assenza dell'arrestato, non aveva convalidato l'arresto disponendo la trasmissione degli atti al P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2008, n. 27128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27128 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
27 128 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
28 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
APR DI CONSIGLIO
DEL 28/05/2008
SENTENZA
N. 00665 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. LUPO ERNESTO
CONSIGLIERE 1. Dott. FIALE ALDO REGISTRO GENERALE 11 N. 002639/2008 2. Dott. FRANCO AMEDEO
n 3. Dott.NI IA SILVIA
4. Dott. GAZZARA SANTI
ו
ן
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di NOLA
nei confronti di: N. IL 13/06/1981 1) PAPE MBODJ
avverso ORDINANZA del 24/12/2007
TRIBUNALE di NOLA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G...he he chiesto l'am alla NI IA SILVIA
mento con riumo dell'ordinanza perpergrata.
+
Udit i difensor Avv. Svolgimento del Processo
1- Con ordinanza in data 24/12/2007 il Tribunale di Nola in composizione monocratica,
preso atto che Pape Mbodj, tratto in arresto dalla Polizia Giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 171 ter lett. c) Legge n. 633/1941, non era stato presentato all'udienza di convalida per legittimo impedimento dell'indagato, in quanto ricoverato in via d'urgenza presso l'ospedale di Nola per intervento chirurgico e non trasportabile,
non convalidava l'arresto, ordinava l'immediata liberazione dell'indagato e disponeva trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero.
2- Avverso l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della
Repubblica, deducendo erronea interpretazione della legge processuale penale e,
segnatamente, degli artt. 391 e 449 c.p.p.
Chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.
3- Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Motivi della Decisione
4- Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 449 c.p.p., nel caso di arresto in flagranza, prevede che l'arrestato sia presentato dinanzi al Tribunale per la convalida ed il contestuale giudizio e dispone che, in tale ipotesi, al giudizio di convalida si applicano le disposizioni dell'art. 391 c.p.p.
Pertanto, nell'ipotesi presa in esame dall'art. 449 c.p.p., il Tribunale è chiamato ad effettuare due diverse valutazioni: la prima, concerne la legittimità dell'arresto ed è
disciplinata dall'art. 391 c.p.p.; la seconda riguarda, invece, il giudizio relativo alle
1 contestazioni mosse all'imputato sulla base della imputazione formulata dal Pubblico 5
Ministero.
L'esplicito richiamo effettuato dall'art. 449 all'art. 391 c.p.p. ( udienza di convalida)
"si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili", consente di affermare che, nel procedere alla convalida dell'arresto, il Tribunale è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380 e seguenti c.p.p., con riferimento ai parametri normativi che, in concreto, legittimano l'arresto.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 391 c.p.p., il Giudice deve provvedere alla convalida con ordinanza, quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente "
eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386 comma 3 e 390 comma
1".
Su tale accertamento non possono incidere apprezzamenti relativi a fatti successivi ed indipendenti dall'arresto e la presenza (o meno) dell'arrestato all'udienza di convalida non rileva ai fini dell'eventuale giudizio sulla legittimità degli atti compiuti.
In tal senso orienta indiscutibilmente la stessa lettura del comma 3 del citato art.
-
391 c.p.p. come sostituito dall'art. 25 del D.L.vo 14/1/1991 n. 12 - laddove 66testualmente recita: Il Giudice procede, quindi, all' interrogatorio del fermato o dell'arrestato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire;
sente in ogni caso il suo difensore". Come pure, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, la presenza (o meno) dell'arrestato rileva ai fini della successiva notifica dell'ordinanza relativa alla convalida, nel senso che le ordinanze pronunciate in "
udienza sono comunicate al Pubblico Ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
se non comparsi".
Nel caso di specie, in conformità a quanto sopra esposto, il Tribunale avrebbe soltanto dovuto dare atto dell'impedimento a comparire dell'arrestato, della conseguente
2 impossibilità di assumerne l'interrogatorio e procedere nelle ulteriori valutazioni concernenti la legittimità dell'arresto.
5- L'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Nola per nuovo esame
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale
di Nola.
Cosi' deciso in Roma il 28/5/2008 Il Presidente
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Il cons, est.
41 DEPOSITATA IN CANCELLERIA: il 4 LUG 2008 IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati)
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