Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 1
Per aversi flagranza di reato deve esistere e mantenersi un rapporto di materialità tra il fatto - reato e la persona inseguita dalle forze dell'ordine, dalla parte lesa o da qualunque altro cittadino. Anche le subordinate ipotesi di rinvenimento con cose o tracce del reato confermano la necessità di un collegamento spazio-temporale e del rapporto di materialità tra fatto e fermo. (Fattispecie in cui si è esclusa la flagranza nell'arresto di un soggetto che, a seguito di chiamata in correità da parte di altra persona, è stato rintracciato nell'azienda dove lavorava e fatto presentare ai Carabinieri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/1998, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 22/4/1998
1. " Francesco LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
2. " Mauro D. LOSAPIO " N.1303
3. " Ennio MALZIONE " REGISTRO GENERALE
4. " Vito SAVINO " N.36469/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica della Pretura circondariale di Castrovillari,
in procedimento a carico di:
CO VA nato in [...] il [...]:
a v v e r s o l'ordinanza del G.i.p. detta Pretura del 10 settembre 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere Mauro D. Losapio. Letto la requisitoria del pubblico ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
La Corte rileva.
1. A seguito di arresto operato dalla Polizia giudiziario per ritenuto flagrante concorso in furto aggravato, VA CA venne condotto innanzi al G.i.p. competente con richiesta, da parte del pubblico ministero, di convalida.
Il Giudice negò il richiesto provvedimento mettendo in rilievo che l'arresto del CA non fu operato nella flagranza del reato ipotizzato e neppure nella situazione di chi, subito dopo il reato, sia inseguito dalla polizia giudiziario ovvero dalla persona offesa o da altre persone, oppure di chi sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso immediatamente prima il reato, dunque al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 382 c.p.p.. Infatti, precisa il provvedimento impugnato, il CA fu rintracciato nell'azienda ove prestava servizio e fatto presentare presso i Carabinieri su invito, a seguito di chiamata in coerreità di altra persona.
2. Dalla coeva ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misura custodiale in carcere, risulta che tali De CC e ID sottrassero una notevole quantità di gasolio in danno dell'azienda ARSSA e che i medesimi, sorpresi nella quasi flagranza, coinvolsero il CA il quale espletava nell'azienda predetta il compito di guardia giurata, coinvolgimento costituito da chiamata in correità, dal G.i.p. ritenuta inattendibile e non suffragato da adeguati riscontri.
3. Con il ricorso il pubblico ministero denunzia erronea applicazione dell'art. 382 c.p.p. Il concetto di flagranza e di inseguimento adottato dal G.i.p. con l'ordinanza censurata non sarebbe condivisibile perché di tipo "letterale" e inidoneo ad assicurare pronta tutela di beni primari. Inseguimento, secondo il deducente, dovrebbe ritenersi anche l'attività investigativa iniziata subito dopo la commissione del fatto e tesa a individuare l'autore dello stesso. Inoltre, non sarebbe necessaria la copresenza dei requisiti e delle situazioni previste dal comma 2 e dal comma 3 dell'art. 382 c.p.p. Nel caso di specie le investigazioni vennero iniziate subito dopo il fatto e si conclusero con l'arresto del CA. Sussisterebbe, dunque, la flagranza nel reato sotto l'aspetto del costante inseguimento investigativo.
4. Secondo il Procuratore generale della Corte il ricorso dovrebbe ritenersi fondato.
Infatti, osserva il concludente, l'indagato venne individuato e fermato appena 45 minuti dopo la commissione del reato e l'arresto in effettiva flagranza del coimputato che fece ammissioni di chiamata in causa: l'attività d'investigazione era in corso e si era dispiegata senza soluzione di continuità per addivenire all'identificazione degli autori del fatto criminoso.
5. Osserva il Collegio che il ricorso non è fondato.
Per aversi flagranza (o quasi flagranza, secondo una antica definizione superata dal vigente codice di rito) deve esistere e mantenersi un rapporto di materialità tra il fatto-reato e la persona inseguita, sia dalle forze dell'ordine come dalla parte lesa o da chiunque altro cittadino. Anche le subordinate ipotesi del rinvenimento con cose o tracce del reato rafforzano la convinzione della necessità del collegamento spazio-temporale e del rapporto di materialità tra fatto e fermo. Il concetto di inseguimento investigativo appare piuttosto evanescente.
Ne segue che deve riaffermarsi la regola secondo la quale per potersi parlare di flagranza, anche nelle subordinate ipotesi una volta definite di quasi-flagranza, è necessario che comunque sussista e permanga un rapporto di materialità spazio-temporale tra il fatto-reato e l'inseguimento o sorpresa.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
P.T.M.
visti gli art. 611, 615 c.p.p. r i g e t t a il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998