Sentenza 8 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10933 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
9 I 8 e L l 6 L a . O n B REPUBBLICA ITALIANA e N E p , E a 1 N 8 m 9 O e IN NOME DEL POPOLO ITALIANO t I 1 ORTE SURRIMA Z s - i 1 A s 1 R l T - a S 4 I e 2 G h Oggetto E . c i R d f i SEZIONE MA CIVILE o 3 A d m o 2 D . E m T T N R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E A S E Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 5824/99 Consigliere Cron. 23553 Dott. Giovanni VERUCCI Dott. Salvatore SALVAGO 1 Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE 1 Consigliere Ud. 08/03/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: ST ES, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARBERO GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
FEROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI per AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso l'avvocato ZIMATORE ATTILIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine2001 635 del controricorso;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 701/99 del Pretore di SAVONA, depositata il 12/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/03/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato Zimatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 21-10-96 IU CE proponeva opposizione innanzi al Pretore di VO avverso l'ordinanza n.2 del 30-9 96 del Presidio Territoriale delle Ferrovie dello Stato avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma di £.45.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 17 del d.p.r. n. 753 del 11-7-1980, accertata in data 14-11-92, per aver fumato in uno scompartimento ferroviario vietato ai fumatori. L'adito Pretore, costituitasi la società Ferrovie dello Stato s.p.a., con la decisione in esame, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva detta sanzione a £.15.000; affermava, in particolare, il Pretore che il IU aveva violato sia l'art. 28 di detto d.p.r, per aver fumato in uno scompartimento non riservato ai fumatori, sia l'art. 17 dello stesso d.p.r. per non aver osservato l'ordine del personale addetto e che inoltre “le relative sanzioni potevano essere cumulate". Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., il IU mediante la formulazione di cinque motivi;
resiste con controricorso la società Ferrovie dello Stato, che ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.84 del d.p.r. n. 753/80, e relativo difetto di motivazione, per essere stata l'ordinanza - ingiunzione in questione emessa non dalla competente autorità amministrativa da individuarsi, non essendo più esistente la figura del Direttore compartimentale a seguito della trasformazione in società privata delle F. S., o nell'US (ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. n.585 del 1995) o nel Prefetto. Si conclude inoltre con il sostenere la carenza di legittimazione processuale del Presidio Territoriale di Genova a seguito della sua successione nelle funzioni del Direttore compartimentale. Col secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.p.r. n. 753/80, e il relativo difetto di motivazione, in quanto la condotta del IU (fumare ove non era consentito) è prevista e punita dall'art. 28 di detto d.p.r. e non dall'art. 17 dello stesso d.p.r. che "per la clausola di riserva o di delimitazione in esso chiaramente espressa, non può trovare applicazione”. Si ritiene inoltre che il Pretore adito non solo ha configurato la violazione di due diverse disposizioni di legge ma ha anche ridotto la sanzione al minimo, cadendo in contraddizione. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 22 della 1. n.689/81 e 85 d.p.r. n.753/80, e relativo difetto di motivazione per essere stata la violazione in questione accertata in località Pietra Ligure e non in VO. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 14 della 1. n.689/81 e 73 d.p.r. 753/80, e relativo difetto di motivazione per non avere l'agente verbalizzante immediatamente contestata l'inflazione in questione. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art.3 della 1. n. 241/90 per essere stata l'ordinanza- ingiunzione, in questione emessa in data 30-9-96, oltre il termine di legge, con decorrenza della data della ricezione del ricorso, e che, inoltre, che la F. S. s.p.a. non ha dato né la comunicazione del rigetto del ricorso né ha motivato detto rigetto. Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le sopraesposte doglianze. Quanto al primo motivo deve osservarsi che correttamente è stato il Responsabile del Presidio Territoriale di Genova ad emanare detta ordinanza: la 1.n.333/92, in particolare l'art. 14, nel prevedere la trasformazione in società per azioni delle Ferrovie dello Stato, ha determinato il trasferimento alla costituita società di tutti i rapporti ed attività facenti capo all'ente statale, ivi comprese le funzioni di “polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario di cui al d.p.r. n.753/80” quali identificate nell'atto di concessione del servizio ferroviario, con conseguente "assorbimento” dei compiti di spettanza del Direttore compartimentale nelle competenze del Responsabile del Presidio Territoriale. Nel caso di specie ciò è ulteriormente comprovato dal provvedimento con cui il Direttore compartimentale, già in data 18-12-1980 (delibera n.682), aveva delegato i propri poteri anche al Capo dell'Ufficio Affari Legali di Genova (attualmente Presidio Legale Territoriale). Va aggiunto che, come da documentazione depositata presso il Tribunale di Roma, il Presidente della s.p.a. Ferrovie dello Stato ha conferito la rappresentanza legale dell'ente all'Amministratore delegato che, a sua volta, con procura notarile, ha costituito quale procuratore speciale il Capo del Presidio Legale Territoriale nord ovest per rappresentare le Ferrovie dello Stato in tutti i procedimenti giudiziari in cui le stesse sono chiamate come convenute. Infine ben poteva detta ordinanza essere sottoscritta dal “funzionario responsabile” (soggetto peraltro individuabile) per ordine del Capo del suddetto Presidio essendo in facoltà di quest'ultimo ripartire, con funzioni sostitutive, i compiti dell'Ufficio. Sussistono, pertanto, sia la legittimazione “sostanziale" in ordine all'emanazione della sanzione in questione che la legittimazione processuale delle Ferrovie dello Stato innanzi al Pretore di VO. In relazione al secondo motivo va rilevato che sia la disposizione dell'art. 17 che quella dell'art. 28 del d.p.r.753/80 sono norme contenenti un precetto ed una sanzione: l'art. 17 sanziona, “salvo quanto previsto specificamente nei successivi articoli”, chi, tra l'altro, non osserva le disposizioni del personale ferroviario mentre l'art. 28 punisce la particolare fattispecie della violazione del divieto di fumare. Ne consegue che correttamente il Pretore ha ritenuto il comportamento del IU quale doppiamente sanzionabile, per poi procedere al loro “cumulo” mediante irrogazione di un'unica sanzione, ridotta a sole £. 15.000, in accoglimento del ricorso. Anche il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente (aventi entrambi ad oggetto le “modalità" della contestazione delle violazioni in oggetto da parte del personale ferroviario e la connessa questione dell'individuazione competenza territoriale) non meritano accoglimento: l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione in questione, per quanto specificamente previsto dall'art.85 del d.p.r.753/80 e dall'interpretazione giurisprudenziale del più generale art.22 della 1. n.689/81, deve proporsi innanzi al Pretore del luogo ove l'infrazione è stata accertata (rectius: रि "constatata" per quanto stabilito nel suddetto art.85); nella fattispecie in esame detto luogo deve ritenersi VO (con conseguenza competenza territoriale del Pretore di detta città) essendo in tale località (la stazione ferroviaria) avvenuto l'accertamento delle generalità del IU e, quindi, l'accertamento del suo illecito non solo da un punto di vista oggettivo ma anche e, soprattutto, come è indispensabile, soggettivo. L'ulteriore profilo argomentativo del ricorrente in ordine alla "tardiva" contestazione è, alla luce di quanto puntualmente affermato nell'impugnata decisione (“la mancata contestazione immediata è pienamente giustificata dall'impossibilità di identificare il ricorrente che, come confermato dai testi, era privo di documenti"), incensurabile nella presente sede di legittimità in quanto attiene ad un non consentito riesame di circostanze di fatto. Con riferimento, infine, alla quinta doglianza è da osservare, che la stessa è del tutto “nuova" rispetto a quanto prospettato in sede di ricorso innanzi al Pretore e che, pertanto, è inammissibile in questa sede. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della
P.Q.M.
presente fase di legittimità che liquida in complessive £. 375.000 di cui £.900.000 per onorario. In Roma, il giorno 8-3-2001 Руліphon Il Presidente L'estensore ERS IL 8 AGO, 2001 1 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale