Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
La ricezione al di fuori dei canali pubblici di un modulo per carte di identità, costituente "res" non liberamente commerciabile, integra sempre la materialità del delitto di ricettazione; la sua falsificazione integra anche il delitto di cui agli artt. 482 - 477 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2012, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/11/2012
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2876
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 27141/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RU ON N. IL 03/09/1979;
avverso la sentenza n. 4592/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
1.1)LO RU ON.
Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 08.06.2011 confermativa della condanna emessa dal Tribunale della stessa città per il reato ex art. 648 c.p. in ordine alla ricettazione di un modulo di carta di identità provento di furto, nonché per i reati di cui agli artt. 482 e 477 c.p. in ordine alla falsificazione della carta di identità e per il reato di cui all'art. 469 c.p. in ordine alla contraffazione delle impronte del Comune di Napoli sulla medesima carta di identità;
2.0)-Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e). 2.1)-Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge avendo ritenuto la penale responsabilità per il delitto di ricettazione, senza considerare che il reato presupposto, della falsificazione del modulo in bianco di carta di identità, era stato commesso dallo stesso Lo SO sicché, in virtù della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 c.p., doveva ritenersi esclusa la penale responsabilità per il delitto ex art. 648 c.p. residuando solo quella in ordine al falso;
al riguardo il ricorrente menziona la massima di cui alla decisione:
Cass. Pen. Sez. 2 27.12.2007;
2.2)-La sentenza andava censurata anche per errata applicazione dei termini di prescrizione in relazione all'art. 99 c.p. atteso che l'esistenza di precedenti condanne non era di per sè sufficiente a ritenere la predetta aggravante, essendo necessario che la stessa trovi un effettivo riconoscimento in sentenza mentre nella specie il giudice di primo grado aveva escluso l'aumento di pena conseguente alla contestata recidiva e, pertanto, il suo effettivo riconoscimento non emergeva da alcun atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che il reato presupposto della ricettazione contestata, non è la falsificazione - necessariamente intervenuta dopo la ricezione del bene - ma, come adeguatamente motivato dalla Corte territoriale, risulta essere il furto del modulo della carta di identità - necessariamente intervenuto prima della sua ricezione da parte dell'imputato. 3.2)-Ugualmente infondato il motivo sulla mancanza di prova sull'elemento soggettivo dei reati di ricettazione e di falso, perché formulati senza considerare la puntuale motivazione della Corte di appello che ha sottolineato incisivamente: - quanto alla ricettazione, che i moduli in bianco delle carte di identità non sono in libero commercio sicché il loro acquisto o ricezione non può avvenire in buona fede - quanto al falso, che il modulo era stato abusivamente riempito con i dati anagrafici simili ma non coincidenti con quelli dell'imputato sicché questi non poteva ignorare la falsità del documento in suo possesso e non poteva ritenersi estraneo alla materiale falsificazione avendo dovuto fornire la propria fotografia ed i dati anagrafici.
Tale motivazione:
-per un verso, risulta congrua ed immune da illogicità in punto di valutazione del fatto sicché non è censurabile in questa sede di legittimità, e:
-per altro verso, è esente da errori in diritto, non essendo applicabile alla specie il principio invocato dal ricorrente: non è configurabile il concorso formale tra il reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.) e quello di ricettazione (art. 648 c.p.), in quanto la struttura di quest'ultimo esclude che il medesimo soggetto possa risultare al tempo stesso autore del reato presupposto ed agente della ricettazione (punita "fuori dei casi di concorso nel reato"). Conseguentemente, va qualificata ex art. 485 c.p. la condotta dell'imputato (in primo grado ritenuto responsabile del solo reato di ricettazione) che aveva acquistato un modulo in bianco contraffatto per certificati assicurativi RCA, e lo aveva successivamente riempito con l'apposizione delle proprie generalità (Cassazione penale, sez. 11, 27/12/2007, n. 1146);
-il principio richiamato non è applicabile alla fattispecie perché fa riferimento al caso di chi si riceve un modulo in bianco di un certificato assicurativo RCA che, provenendo da società private di assicurazioni, per un verso, non è sottratto al libero commercio e quindi potrebbe non integrare il delitto di ricettazione, per altro verso, è soggetto, in caso di falsificazione al regime del reato ex art. 485 c.p.;
-nella specie si tratta di modulo per carte di identità, non soggetto al libero commercio, sicché la sua ricezione al di fuori dei canali pubblici integra sempre l'elemento oggettivo del delitto di ricettazione e la sua falsificazione integra il delitto di cui all'art. 477 c.p., come contestato in rubrica;
-si resta al fuori dell'ipotesi contemplata nella sentenza sopra richiamata, con conseguente rigetto del motivo proposto dal ricorrente.
3.3)-Non è, invece, condivisibile la motivazione adottata dalla Corte di appello riguardo alla recidiva nella parte in cui ha ritenuto applicata tale aggravante nella sentenza di primo grado, trascurando di considerare che il Tribunale ha delibato di non applicare il relativo aumento di pena, sostanzialmente escludendo la ricorrenza dell'aggravante della recidiva;
-una volta esclusa tale aggravante, i reati di cui agli artt. 482, 477 e 469 c.p., consumati in data 11.04.2002, erano prescritti alla data dell'emissione della sentenza di appello del 08.06.2011 (prescrizione maturata alla data del 11.10.2009) e di tanto doveva dare atto la sentenza della Corte di appello, in forza del principio per il quale, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art. 99 c.p., comma 4), non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato. (Cassazione penale, sez. 2, 10/01/2012, n. 2090). -la sentenza di appello è incorsa pertanto in violazione di legge e va annullata dichiarando in questa sede la prescrizione dei reati ascritti ai capi B) e C); - l'accoglimento parziale del ricorso ne determina la sua complessiva ammissibilità anche in relazione al delitto di ricettazione ascritto al capo A), per il quale, esclusa la possibilità di procedere alla assoluzione per le ragioni sopra esposte, deve però pronunciarsi, ex art. 129 c.p., per intervenuta prescrizione alla data dell'11.10.2012.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013