Art. 15. Province autonome 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 15 della Legge 15 luglio 2022, n. 99
Articolo 14Articolo 16
Articolo 15 della Legge 15 luglio 2022, n. 99
Versione
27 luglio 2022
27 luglio 2022
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 893
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 425
- Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3706
- TAR Milano, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1878
- Articolo 29 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
- Articolo 6 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879