Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 1
In tema di appropriazione indebita, la legittimazione alla proposizione della querela non presuppone l'accertamento della potestà dominicale sulle cose di cui si denuncia l'altrui impossessamento, essendo sufficiente la deduzione di un diritto di godimento. (Fattispecie in cui il locatore di un immobile, eseguita la sentenza di sfratto per morosità, aveva proposto querela nei confronti del conduttore per appropriazione indebita della mobilia di arredo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2007, n. 27595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27595 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 19/06/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - N. 729
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 009036/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC GI, N. IL 14/11/1943;
avverso SENTENZA del 09/11/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. FORTUNA Francesco, del Foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 9 Giugno 2004 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava NO OM colpevole del reato di appropriazione indebita della mobilia che arredava l'appartamento da lui condotto in locazione, accertato dopo il rilascio al proprietario La Scala Ludovico susseguente all'esecuzione di sentenza di sfratto per morosità.
Per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro cinquecento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Il successivo gravame era rigettato dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza 9-16 Novembre 2005. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1) la violazione di legge e la carenza di motivazione, in assenza di prova dell'esistenza della mobilia che si assumeva sottratta, desunta sulla sola base della deposizione della persona offesa, dieci anni dopo la stipulazione del contratto di locazione, contrastata da quella di altro teste, ritenuta apoditticamente inattendibile. 2) la violazione di legge per omessa rilevazione della tardività della querela e della mancanza di legittimazione del La Scala, che non era proprietario dei beni mobili, bensì del solo appartamento, donatogli dalla madre.
3) La carenza di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
All'udienza del 19 giugno 2007 il Procuratore generale ed il difensore hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Natura pregiudiziale di rito rivestono le eccezioni di improcedibilità dell'azione per tardività della querela e di carenza di legittimazione a proporla. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
L'onere della prova dell'intempestività della querela incombe su chi la deduce, cosicché l'eventuale incertezza va risolta in favore del querelante (Cass., sez. 5, 21 Febbraio 2006, n. 15853; Cass., sez. 6, 24 Giugno 2003, n. 35122). Oltre a ciò, emerge dallo stesso testo della sentenza che la querela è tempestiva, essendo stata presentata il 9 Settembre 2000, in relazione al dies a quo, fissato in epoca prossima al 22 Giugno 2000, data del rilascio dell'immobile per sfratto, in cui il locatore era stato in grado di scoprire l'asportazione dei mobili. Del tutto privo di pregio, in senso contrario, è il riferimento operato dal ricorrente alla precedente data della sentenza di sfratto.
In ordine alla legittimazione attiva a proporre querela, si osserva che questa non presuppone, in tema di appropriazione indebita, l'accertamento della dominica potestas sulle cose locate di cui si denuncia l'altrui impossessamento - quasi si trattasse di azione reale di revindica, soggetta alla probatio diabolica di un titolo di provenienza inattaccabile - bensì un diritto di godimento sui mobili trasmesso al conduttore con la loro consegna, insieme con l'immobile, al conduttore. Nella specie, è pacifico che il contratto di locazione sia stato stipulato dall'NO con il La Scala, che era proprietario pieno dell'appartamento in forza di contratto di donazione stipulato con la madre: onde, era a lui che andava quindi restituita la mobilia dopo la risoluzione per morosità. Con motivo gradato il ricorrente censura la violazione di legge e la carenza di motivazione, in assenza di prova dell'esistenza dell'arredamento che si assumeva indebitamente appropriato. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto provata l'esistenza della mobilia non solo sulla base della deposizione della persona offesa, ma anche di un altro teste che ben conosceva l'appartamento e le condizioni in cui era stato locato, per averlo visitato frequentemente, per ragioni di parentela con la precedente titolare;
e che per di più si era interessato, nella sua qualità di avvocato, alla stipulazione del contratto di locazione. Oltre a ciò, la scrittura negoziale contiene un preciso riferimento all'arredamento:
risultato, per contro, mancante, in sede di esecuzione forzata per rilascio, come da verbale redatto dall'ufficiale giudiziario. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole della carenza di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Il motivo è manifestamente infondato dal momento che la sentenza ha dato conto, sia pur succintamente, dell'equità del trattamento sanzionatorio e, implicitamente, anche dell'omessa concessione dei benefici, richiamando pure i precedenti penali del reo. Il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007