Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato, non può procedersi al sequestro preventivo a fini di confisca dei beni dell'ente che, corrispondenti al profitto del reato presupposto, siano oggetto di una possibile pretesa restitutoria del danneggiato dal reato presupposto stesso. (Nella specie la Corte ha escluso che una pretesa di tal genere sussista con riguardo alle somme di danaro risparmiate dall'ente grazie all'illecita espropriazione di alcuni terreni di proprietà del danneggiato, al quale deve essere riconosciuto soltanto il diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2010, n. 16526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16526 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 21/01/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 122
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 25879/20098
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza;
nel procedimento nei confronti della Total Italia s.p.a.;
avverso l'ordinanza del tribunale di Potenza, emessa in data 9.6.2009;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- sentiti i difensori avv.ti Cavasola P. e Quintana R., che hanno aderito alle conclusione del P.G..
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha annullato il sequestro preventivo disposto nei confronti della Total Italia s.p.a., ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Potenza, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53. 2. Il sequestro era stato disposto, con decreto 5.5.2009 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza, sul conto corrente della Total Italia s.p.a. e con riferimento alla somma di Euro 1.727.547,52 e di Euro 50.000, in quanto costituenti rispettivamente il profitto e il prezzo dei reati di concorso in corruzione e in concussione, secondo l'imputazione provvisoria elevata nei confronti di dirigenti della predetta società.
3. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato il decreto del giudice per le indagini preliminari limitatamente alla somma di Euro 1.727.547,52, equivalente pecuniario di parte del profitto della contestata concussione, ritenuto corrispondente alla misura dell'esborso economico che la Total s.p.a. avrebbe risparmiato grazie alle condotte concussive, pagando a prezzo vile i terreni destinati a essere espropriati in funzione della realizzazione del centro-oli Tempa Rossa.
4. Il ricorso merita accoglimento.
Ha ritenuto il tribunale che "l'intero profitto ritratto dalla Total s.p.a., inteso nel senso predetto ..., coinciderebbe con le somme che quest'ultima società dovrebbe restituire ai danneggiati dal reato, essendo chiaramente di spettanza di quest'ultimi (oltre che suscettibili di essere loro integralmente restituiti) gli importi corrispondenti alla giusta misura dell'indennità di esproprio non percepiti dai proprietari a seguito della svalutazione dei proprio terreni e della operazione concussiva ideata ed attuata dagli esponenti di vertice in sede locale della Total s.p.a.". Tali importi non sarebbero, pertanto, sequestrabili ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 53 in quanto non confiscabili per espresso dettato dell'art. 19, stesso Decreto.
Osserva il Collegio che quest'ultima norma eccettua dalla confiscabililità nei confronti dell'ente soltanto quella parte del prezzo o del profitto del reato "che può essere restituita al danneggiato", ossia quei beni o la parte di beni su cui il danneggiato può accampare una specifica pretesa restitutoria, ossia una pretesa relativa alla restituzione di un bene in forza del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento o di garanzia ovvero del possesso o della detenzione, pur se derivanti da un negozio produttivo di effetti obbligatori.
Nella fattispecie ipotizzata, gli eventuali danneggiati non sono titolari di pretesa restitutoria sulla somma di danaro "risparmiato" dalla Total per effetto delle condotte concessive, e quindi legittimati ad azione restitutoria, ma sono titolari di pretesa risarcitoria e, quindi, legittimati ad esercitare azione di risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecito penale. Ne consegue l'inapplicabilità dell'eccezione prevista dall'art. 19, D.Lgs. cit. per la confisca obbligatoria, nei confronti dell'ente, del prezzo o del profitto del reato e, in forza dell'art. 53 stesso decreto, la legittimità del sequestro finalizzato a tale confisca.
5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010