Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2001, n. 6940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6940 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O A 9 I 5 I 1 Z . / R M A 4 N A / R - 6 T T 2 S B . U I . R B . G L I P E L . R R A 00 . 62438 D T . L B A E A D D T I A E S I 1 T N 3 R E 1 N E S E . REPUBBLICA ITALIANA I R. G. N. 21313/1998 T S IN DITA12 0 1 N A E A M 4.00 LA CORTER UP MAUP MADI CA SAZIONE' Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 15/03/2001 Сгом 15778 - Presidente - Mario DELLI PRISCOLI - Consigliere - Enrico PAPA Eugenio AMARI Aldo CECCHERINI Antonino DI BLASI rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributo - Registro Revoca beneficio concesso sul ricorso n. 21313/1998 R.G. proposto da ex art. 7 Legge n. 984/1977. Liquidazione maggiore FORESTALE CATTANEO S.R.L., in persona del suo legale rappresentante imposta. Termine decadenza pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso applicabile. dagli Avv.ti Pietro e Leonardo Cattaneo di Milano e Vincenzo Marone di Roma, presso lo studio del quale ultimo in Via Germanico n. 197, è elettivamente domiciliata
- Ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- Controricorrente -
e 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 2 IN. 62438 8 4 UFFICIO REGISTRO ABBIATEGRASSO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito,
- Intimato -
per la cassazione della sentenza n. 63/57/98 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 57, il 10-02-1998, depositata il 02-10- 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'accoglimento del primo e per l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso art. 7138, notificato il 18-04-1991, l'Ufficio Registro di Abbiategrasso, a seguito di omessa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 984/1977, liquidava imposta di registro ed interessi relativi all'atto 24-01-1984, con il quale la Forestale Cattaneo s.r.l., aveva acquistato un appezzamento di terreno, con annessi fabbricati e che era stato registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 7 L. 27-12-1977 n. 984. Il ricorso, proposto dalla contribuente, veniva accolto, con decisione 10-5/8- 6-1994, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, nella considerazione che la pretesa dell'Ufficio fosse stata avanzata tardivamente e cioè oltre il termine triennale previsto dall'art. 76 D.P.R. 24-08-1986 n. 131. L'appello dell'Ufficio veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza in epigrafe indicata, con conferma dell'avviso di liquidazione, 2 a motivo che erroneamente, era stata applicata la prescrizione triennale, dovendosi ritenere che afferendo la pretesa del Fisco ad imposta complementare, l'avviso di liquidazione poteva essere notificato nell'ordinario termine di prescrizione decennale, e, d'altronde, che la contribuente, sulla quale gravava l'onere di dare la prova dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato beneficio fiscale, si era sottratta a tale incombenza. Con ricorso notificato l'1 dicembre 1998 la società ha chiesto la cassazione della decisione di appello con tre mezzi. Il Ministero delle Finanze, con controricorso notificato il 9-3-1999 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Con memoria 9-3-1991 la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte, avuto riguardo agli effetti, in ipotesi, ricollegabili alla questione relativa all'inammissibilità dell'originario ricorso per l'ipotizzata tardiva notifica, ritiene di doversi fare carico, in via preliminare, della relativa problematica. Trattasi, infatti, di vizio del procedimento, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 13876 dell'11-12-1999) al cui esame non osta la circostanza che non sia stata sollevata dalle parti, né rilevata d'ufficio dai giudici di merito. Costituisce pacifica circostanza in causa che l'avviso di liquidazione venne notificato il 18-4-1991 e che il ricorso venne depositato nella Segreteria della Commissione Tributaria il 17-6-1991 e spedito in copia all'Ufficio il 18-6- 1991. L'art. 17 del DPR 26-10-1972 n.636, nel testo sostituito dall'art. 8 del DPR 3-11-1981 così disponeva: "Il ricorso è proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, dell'originale alla Segreteria della Commissione Tributaria e di una copia in carta semplice all'Ufficio Tributario". Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la problematica relativa alle conseguenze del mancato invio della copia del ricorso all'Ufficio, pervenendo all'affermazione del principio, ormai consolidato, secondo il quale tanto l'esemplare del ricorso diretto alla Commissione, quanto quello diretto all'Ufficio devono essere consegnati o spediti nel perentorio termine di sessanta giorni a pena di inammissibilità. (Cass. n. 7235/2000; 6212/2000; 207/2000; 5058/1999; 11663/1998). Questo Collegio condivide tale principio e non ravvisa ragioni per discostarsene nel presente giudizio, nella considerazione che l'invio della copia del ricorso all'Ufficio costituisca un adempimento essenziale per dare rilevanza giuridica all'impugnazione dell'accertamento e per impedire, quindi, che quest'ultimo diventi definitivo. In sostanza, se il ricorso non risulta portato all'attenzione dell'Ufficio, che nel giudizio tributario assume la veste di parte essenziale, mediante consegna o spedizione di copia, deve ritenersi che il rapporto processuale non si è mai costituito per radicale difetto del contraddittorio, venendo ricollegata la valida instaurazione del processo solo all'espletamento di entrambi gli adempimenti prescritti dall'art. 17 citato. Né, all'avvenuta successiva partecipazione al giudizio, possono riconnettersi effetti sananti;
dal momento che la omessa consegna di copia del ricorso alla parte controinteressata implica l'impossibilità di poter ricondurre alla previsione della precitata norma, il mero deposito del ricorso stesso, essendo, quest'ultimo solo adempimento, improduttivo di effetti giuridici e, segnatamente, inidoneo a far ritenere validamente proposta l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento e, quindi, ad impedirne la definitività e, d'altronde, a far considerare rispettato il principio del contraddittorio, non risultando l'atto portato a conoscenza della parte, interessata a contraddire, entro il prescritto termine. Questa Corte, conclusivamente, ritiene, in applicazione dei richiamati principi, di dover riconoscere ed affermare che l'omessa vocatio in ius, conseguente al mancato invio di copia del ricorso originario alla parte interessata a contraddire non ha consentito una valida instaurazione del contraddittorio, né impedito la definitività dell'avviso di liquidazione e, pertanto, che il processo di che trattasi, irritualmente incardinato, non poteva proseguire, attesa l'inammissibilità del ricorso di primo grado. свим Riconosciuta l'intangibilità dell'avviso, per mancata impugnazione nel prescritto termine decadenziale, ed assorbiti i motivi del ricorso, vanno per l'effetto, cassate, senza rinvio, tanto la sentenza di primo grado, quanto quella di appello, risultando emesse nel corso di giudizio mai validamente instaurato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio e compensa interamente le spese del 5 giudizio. Così deciso in Roma il 15 marzo 2001. Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott Antonin Blasi IL CANCELLIERE C1 NZ TI Il Presidente Mano Velli Sused Dott. Mario Delli Priscoli, DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 MAG 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 NZ TI E N O 6 I 8 Z 9 1 A 5 / R 4 . T A / N I 6 S I 2 - R . G B A R E . . R T .P L L U D ☐ A B L I E R A T 16