Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/2004, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IC, TT IA, in proprio e nq eredi di TT SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 93, presso lo studio dell'avvocato ANGELO LOVELLI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CH LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE FORMICONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 875/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione il civile, emessa il 27/03/01 e depositata il 02/05/01 (R.G. 22/98);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR CE, TA IS e TA CI, proprietari di un edificio sito in S. Fiora, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Grosseto, CH LO, assumendo che il convenuto, nell'eseguire lavori di ristrutturazione di un adiacente immobile a lui appartenente, aveva cagionato grave danno alle strutture del loro fabbricato. Chiedevano quindi la condanna del CH al risarcimento di tale danno, che quantificavano in lire 17 milioni. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, sull'assunto secondo cui il lamentato danno non era ascrivibile a sua responsabilità. Il Tribunale adito, con sentenza 3.4.1997, accertava soltanto un lieve danno al pianerottolo dell'edificio OR - TA, come riconducibile a fattole colpa del CH, che condannava al pagamento della somma di lire un milione, a titolo di risarcimento, e rigettava nel resto la domanda. I OR - TA proponevano appello chiedendo l'integrale accoglimento della domanda introduttiva del giudizio. Il CH si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte di Firenze, con sentenza 2.5.2001, rigettava l'appello, argomentando sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio eseguita nel corso del giudizio di primo grado. OR e TA IS e CI propongono ricorso per Cassazione con motivo unico e producono memoria. Resiste CH con controricorso, deducendo altresì l'improcedibilità del ricorso per inosservanza del disposto dell'art. 369 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno adempiuto al disposto dell'art. 369 c.p.c., avendo depositato la documentazione indicata con tale norma, cosicché l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata. Con l'unico motivo di gravame i ricorrenti contestano la decisione impugnata sulla base di una rilettura degli atti del processo e segnatamente della consulenza tecnica di ufficio, della quale non condividono le conclusioni ed alla quale oppongono considerazioni di natura tecnica. È quindi evidente che la censura verte unicamente nel merito. Ne risulta la manifesta infondatezza del ricorso che deve essere pertanto rigettato, con regolamento delle spese del giudizio di Cassazione a mente dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in euro 1600, di cui euro 1500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004