Sentenza 1 marzo 2000
Massime • 1
Gli effetti del provvedimento di conversione della libertà controllata in eguale periodo di detenzione, disposto a norma dell'art. 108 della legge n. 689 del 1981, decorrono dalla notifica del provvedimento stesso, a nulla rilevando ne' che il destinatario di esso sia detenuto (nella specie, agli arresti domiciliari), circostanza idonea solo a sospendere gli effetti del provvedimento per tutta la durata della detenzione, ne' che non sia stato ancora sottoscritto il verbale di cui all'art. 63, comma quarto, citata legge, che non ha la funzione di far decorrere gli effetti della misura, ma solo quella di documentare l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2000, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 01/03/2000
1.Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 1492
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 27456/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IL n. il 21.03.1970
avverso ordinanza del 26.01.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIOVANNI GALATI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 26.1.1999 il Tribunale di Sorveglianza di Torino convertiva la misura della libertà controllata per giorni 10, imposta a AN IL con provvedimento 20.2.1998 del Magistrato di Sorveglianza della stessa città, in giorni 10 di reclusione.
Osservava il Tribunale che, poiché, dopo la notifica del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza applicativo della libertà controllata, pur essendo stato per due volte invitato a presentarsi presso il commissariato competente per la sottoscrizione del prescritto verbale, il NE non aveva ottemperato all'invito, la misura applicatagli doveva essere convertita, a norma dell'art. 108 della legge 24.11.1981 n. 689, nel corrispondente periodo di giorni 10 di reclusione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, il NE, deducendo violazione di legge sotto il profilo che, trovandosi egli, al momento della notifica del provvedimento applicativo della libertà controllata, agli arresti domiciliari, ed essendogli stati i due inviti a presentarsi al commissariato notificati irregolarmente (uno era stato consegnato a mani della madre non convivente e l'altro era stato lasciato nella casella delle lettere), egli non poteva considerarsi sottoposto alla predetta misura, dato che non aveva ancora sottoscritto il verbale di sottoposizione agli obblighi ad essa inerenti. Per tale ragione la libertà controllata non avrebbe potuto essere convertita in reclusione.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
Una volta che la pena pecuniaria cui il NE era stato condannato era stata convertita in libertà controllata e la relativa ordinanza del Magistrato di Sorveglianza gli era stata regolarmente notificata a mani proprie il 28.4.1998, il condannato doveva considerarsi a tutti gli effetti già sottoposto alla misura della libertà controllata.
Ed invero gli effetti del provvedimento di conversione in libertà controllata decorrono, ai sensi del primo comma dell'art. 63 della legge n.689/81 non dalla sottoscrizione del verbale di cui al quarto comma del suddetto articolo, bensì dalla notifica del relativo provvedimento, che conteneva tutte le prescrizioni alle quali il NE si doveva attenere. Ciò si deduce agevolmente dalla norma contenuta nel primo comma che recita testualmente: "Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute."
Il fatto che il NE al momento della notifica fosse detenuto agli arresti domiciliari comportava semplicemente che gli effetti del provvedimento erano sospesi fino al momento della sua liberazione, ma che da tale momento il provvedimento prendeva pieno vigore. L'inosservanza delle prescrizioni relative (e quindi anche dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S.) comportava quindi inevitabilmente, a norma dell'art. 108 della stessa legge n.689 del 1981, la commutazione della parte di libertà controllata non ancora eseguita in un eguale periodo di pena detentiva. E poiché la misura, a causa del comportamento omissivo del condannato, non era stata eseguita neanche in parte, la stessa doveva essere totalmente convertita nel corrispondente periodo di reclusione. La redazione del verbale di cui al quarto comma dell'art. 63 non ha, come sembra volere affermare il ricorrente, la funzione di far decorrere gli effetti della misura, ma semplicemente quella di documentare l'espletamento degli adempimenti prescritti dalla legge. Il NE aveva quindi l'obbligo di presentarsi al Commissariato competente il giorno stesso della sua liberazione a prescindere dalla regolarità della notifica degli inviti a presentarsi. Per altro, la consegna del primo degli inviti a mani della madre era perfettamente regolare, in quanto egli si trovava agli arresti domiciliari proprio presso il di lei domicilio in via Petrella n.28.
Da ciò deriva che il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del NE al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2000