Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1391
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Sentenza 19 febbraio 1999

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Il principio di cui all'art. 112 della legge fallimentare, che esclude il creditore tardivo dai riparti anteriori non solo alla sua domanda di insinuazione ma anche all'ammissione al passivo del suo credito, comporta che il detto creditore assume su di sè il doppio rischio della tardività della domanda e della durata del processo tardivamente iniziato, processo che non blocca i riparti parziali o finali verificatisi nel corso della sua pendenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1391
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1391
    Data del deposito : 19 febbraio 1999

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