CASS
Sentenza 23 ottobre 1987
Sentenza 23 ottobre 1987
Massime • 1
Per la sussistenza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti è irrilevante il fine per il quale l'agente acquistò la materiale disponibilità della stessa. Ne consegue che ricorre l'ipotesi di tentato acquisto di sostanze stupefacenti e non quella di favoreggiamento tutte le volte in cui l'agente ponga in essere Atti idonei ed univoci diretti a conseguire il possesso, sia pure temporaneo, di un qualsiasi quantitativo di droga; infatti, anche in relazione al tentativo di acquisto di sostanze stupefacenti è irrilevante il fine che l'agente intenda perseguire.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/1987, n. 7254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7254 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 1987 |
Testo completo
72 54 54 R
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 23.10.198
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA VI
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1573
Dott. MARIO TROFA Presidente
1. Dott. EDEO DE VINCENTIIS Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 15484/86 2. VINCENZO ODDONE
3. » IC MA ל CANCELLER12
+.
->> UL GRIMALDI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
4
9
1
9
1
0
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da AM RE nato a Gioisa UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio Ionica il 1°.
6.1964 al SIG. anal per dirity 12000
■ 24 FEB. 1992
CANCELLERIA
avverso la sentenza avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Venezia in data 20.12.1985
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, 016
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vincenzo Odgo
Mod 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Ciampani
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit i difensor
F A T T O E D I R I T T O
Con sentenza in data 20.12.1985, la Cor
te d'Appello di Venezia, in parziale riforma del la sentenza del Tribunale di Vicenza in data 12
giugno 1985 con la quale AM RE era stato
1 riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt 3
56 c.p. e 71 della legge 685/75 per avere compiu to atti idonei diretti in modo non equivoco a ri cevere un non modico quantitativo di sostanza stu pefacente pari a gr. 530 di cocaina pura, concede va all'anzidetto imputato le attenuanti generiche,
per effetto delle quali riduceva la pena inflitta ad anni due di reclusione e lire due milioni di mul ta, ed il beneficio della sospensione condiziona-
le della pena.
Secondo quanto risulta dalle sentenze
di merito ON AL, in data 20 aprile
1975, si era presentato ai Carabinieri di Schio
ai quali aveva consegnato un involucro contenente
cinquecentotrenta grammi di polvere bianca che,
all'analisi chimica esperita, era risultato esse re cocaina pura.
Nella circostanza, lo ON aveva ri ferito che circa cinque anni prima, per il trami te di alcuni parenti della moglie, aveva conosciu to tal IS LI, cittadino venezuelano resi dente a Caracas, il quale, nel novembre del1984,
inaspettatamente gli avevainviato un pacco con tenente caffè, latte in polvere ed altro, ed il giorno di Natale di quello stesso anno gli aveva telefonato per fagli gli auguri.
Successivamente la notte fra il 16 ed
17 aprile del 1985, lo ON aveva ricevuto una tlefonata del IS che lo aveva informato di avergli spedito un pacco contenente generi alimen tari che, effettivamente, gli era stato recapita- to a mezzo del servizio postale il successivo 19
aprile e che, fra l'altro, conteneva anche un ba-
rattolo di latte in polvere nel quale era occul-
tato un sacchetto di plastica contenente la dro-
de lui stess ga consegnato ai Carabinieri.
Lo ON riferiva, inoltre, che dopo che il pacco gli era stato recapitato il Galvis
gli aveva nuovamente telefonato per dirgli che entro pochi giorni un amico sarebbe passato a ri tirare tal pacco. Nell'occasione, lo ON, che si era reso conto di essere stato coinvolto contro la propria volontà nel traffico di sostanze stu-
pefacenti, aveva fatto le proprie rimostranze al IS, il quale allora, aveva passato la
comunicazione ad uno sconosciuto che l'aveva mi-
nacciato di morte qualora non avesse consegnato
il pacco alla persona che si sarebbe presentata a ritirarlo.
I Carabinieri, avuta assicurazione dallo ZA che questi avrebbe collaborato con loro per il buon esito delle indagini, avevano sotto posto a controllo l'utenza telefonica a lui in testata e, in data quattro maggio 1985, era sta-
1
_
ta intercettata una telefonata con la quale il
IS infonrmava lo ZA che fra qualche gior no un amico si sarebbe presentato a ritirare il pacco e lo avrebbe ricompensato versandogli la somma di L. 5.000.000; il successivo sette maggio era intercettato uma seconda conversazione telefo nica con la quale uno sconosciuto interlocutore avvertiva lo ZA che il giorno successivo,
per incarico del Galsi si sarebbe portato a Schio
nella sua abitazione per ritirare il pacco sopra menzionato e, alla domanda dello Zaltren che gli aveva chiesto in che modo egli si sarebbe fatto riconoscere, lo sconosciuto aveva risposto che si sarebbe presentato dicendo: "RE sono, mi manda LI". Il pomeriggio del giorno 8 maggio
1985, come preannunciato, era giunto in casa del lo Zaltran un giovane che si rea presentato pro-
nunciando la frase concordata e che, subito, era stato fermato dai carabinieri che lo avevano i-
dentificato per AM RE, residente a [...]
sa Ionica da dove era partito il giorno preceden
- te come da lui stesso ammesso.
Sottoposto a perquisizione personale il
AM era stato trovato in possesso di L. 390.000
in banconote da L. 100.000 che, spontaneamente,
aveva dichiarato essergli stata consegnata da tal
"Evelio" con l'incarico di recapitarla allo ZA
destinatario ZA di consegnare al latore il pacco contenente "il caffe" ed il "latte in polve re".
Dichiarava ancora il AM che, dopo aver accettato l'incarico era partito da Gioisa
Ionica, insieme ad LI, il quale si era ferma-
to a Roma dicendogli che lo avrebbe atteso in ta-
le città ove egli avrebbe dovuto ritornare per consegnargli il pacco prelevato presso lo ON
Tratto in arresto in esecuzione di or-
dine di cattura il AM, in sede di formale contestazione degli addebiti ritrattava quanto spontaneamente dichiarato ai Carabinieri;
affer-
mava che il danaro di cui era in possesso era il provento del lavoro da lui svolto alle dipendenze di un oleificio in Calabria;
negava di aver viag giato insieme all'LI da Gioiosa Ionica a Roma
dichiarava che l'incarico di recarsi a Schio per ritirare il pacco presso lo ZA gli era sta- to confermato dal IS quando questi aveva ap- 7
preso che egli si sarebbe dovuto recare a Legna-
go per visitare i pripri genitori che, interroga ti, dichiaravano di essere all'oscuro della pro-
gettata visita del loro figlio che essi sapevano che si trovava a Gioiosa Ionica.
Sulla base di tali risultanze processua li, la Corte di merito ha ritenuto provato che il AM fosse sicuramente consapevole che il pacco che egli intendeva ritirare conteneva, non latte in polvere o caffè, ma cocaina, ed ha fonda to tale convincimento sulal considerazione che
è assolutamente impensabile che l'incarico di ri tirare un pacco contenente un rilevante quantita tivo di droga, il cui valore commerciale si aggi rava intorno ai cinquecento milioni di lire potes se essere affidato a persona ingara del suo conte nuto, che ritenendone il contenuto di scarso va-
lore non l'avrebbe custodito con le dovute caute le, rischiando di smarrirlo.
Inoltre, la Corte di merito, ha posto in evidenza come fosse del tutto incredibile che il AM potesse essere convinto che il pacco in questione contenesse latte in polvere e caffe, non essendo ipotizzabile che qualcuno per entrare 8
in possesso di tali beni di non rilevante valore potesse inviare una persona dalla Calabria a Schio
per ritirarle, pagando al detentore un compenso di L. 3.000.000.
Ricorre per Cassazione il difensore del-
lo imputato il quale denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e di-
fetto di motivazione.
Con il primo motivo, il ricorrente cen-
sura la sentenza impugnata che, a suo avviso, ha ritenuto con motivazione inadeguata e carente che il AM fosse a conoscenza del reato conte nuto del pacco che egli era stato incaricato di
ritirare dallo ZA, omettendo di considerare al riguardo: che all'imputato non era stato mai
contestato di aver agito in concorso con altre per sone coinvolte nel traffico della droga;
che l'u-
nica informazione di cui il AM era in posses so e che avrebbe dovuto consegnare allo Zaltra,
nel quale era esplicitamente detto che il pacco in questione conteneva solo caffè e latte in pol-
vere; che mancava qualsiasi prova che il AM
avesse conosciuto o aveva avuto rapporti con Eve
lic o gli amici di costui%;B per tali ragioni il ricorrente conclude che è da considerare del tut to apodittica la motivazione della sentenza impugna ta sul punto dell'affermata consapevolezza dello imputato circa il reale contenuto del pacco.
Con il secondo motivo, il ricorrente de nuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 378 c.p., avendo la Corte
di merito disatteso il motivo di gravame con il quale aveva dedotto che l'imputato, qualora fosse stata provata la sua consapevolezza in ordine al contenuto del pacco che doveva farsi consegnare dallo ZA, avrebbe dovuto essere considerato responsabile del reato di favoreggiamento perso-
nale, in quanto egli aveva agito al fine di aiuta re colui il quale gli aveva conferito l'incarico ad eludere le investigazioni dell'autorità, senza concorrere con lui nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti.
con il terzo motivo, il ricorrente la-
menta il difetto di motivazione della sentenza impugnata che ha omesso di prendere in esame il motivo di gravame ocn il quale era stata ri-
chiesta la concessione dell'attenuante di cui al l'art. 62 n. 6 c.p. secondo ipotesi, che avrebbe dovuto esser concesse in considerazione del fat
- to che il Ramarro aveva dato prova di un fattivo 10
ravvedimento, di cui aveva dato prova con le sue ammissioni.
Con il quarto motivo, il ricorrente de-
nuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto la Corte veneta, pur avendo concesso al AM le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., ed il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza adeguate motivazioni non ha determinato la pena inflitta nella misra minima edittale.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo con il quale il ricorren te ha denunciato il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta consa-
pevolezza dell'imputato circa la presenza della droga nel pacco che questi aveva tentato di rice-
vere, deve essere disatteso.
Al riguardo, deve porsi in evidenza che dalle motivazioni di entrambe le sentenze di me-
rito, le cui statuizioni conformi si integrano a vicenda e costituiscono nell'unica entità logi ca, risulta adeguatamente e coerentemente motiva-
to il convincimento dei giudici di merito che han no ritenuto pienamente provata la responsabilità
del AM in ordine al reato ascrittogli, per avere egli tentato di conseguire il possesso 11
del pacco contenente il rilevante quantitativo di circa 530 grammi di cocaina pura;
Invero, i giudici di merito, premesso che le dichiarazioni spontaneamente rese da un im putato alla polizia giudiziaria possono essere le gittimamente utilizzate ai fini della formazione del libero convincimento dle giudice, quando, come nella specie, il loro contenuto sia recepito nel rapporto confermato in udienza dall'ufficiale di polizia giudiziaria che le ha ricevute, hanno ri levato che dalle dichiarazioni del AM sponta neamente rese all'atto dle uso arresto, era emerso che la persona che gli aveva conferito l'incarico di ritirare il pacco in possesso della ZA,
gli aveva anche consegnato la somma di 1. 3.000.000
con l'incarico di recapitarla a quest'ultimo per i giudici di merito hannocompersarlo. Ciò posto dedotto da tali ammissioni del AM che se egli era a conoscenza del fatto che le persone interes sate ad entrare in possesso del pacco avevano de-
ciso di compensare allo ZA che lo aveva rice vuto e conservato, con la somma di 1. 3.000.000,
logicamente doveva ritenersi che lo stesso RA
ro fosse ben consapevole che il pacco in questio 12 ne, sicuramente, conteneva droga e non solamente caffè e latte in polvere. I giudici di merito, i-
noltre, hanno anche posto in evidenza, che è del tutto impensabile che l'incarico di prelevare un quantitativo di droga, il cui valore commerciale ammontava a circa cinquecento milioni di lire,
potesse essere conferito a persona ignara della natura della merce ritirata, che non poteva cer-
tamente ritenere di essere stata inviata da Gioisa Ionica a Schio solo per ritirare qualche chi lo di caffè o di latte in polvere.
Tale motivazione adottata sul punto dai giudici di merito, oltre che pienamente aderente alle risultanze processuali è anche immune da vi-
zi logici e giuridici per cui si sottrae alle cen sure rivolte dal ricorrente che in quanto dirette ad un riesame del merito non sono deducibili in questa sede di legittimità.
Del pari infondato deve ritenersi il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito lo abbia riconosciuto col pevole del reato di cui agli artt. 56 c.p. e 71
della legge 685/75, e non del reato di favoreggia mento personale, posto che egli senza concorrere
nel reato di importazione di sostanze stupefacen ti commesso da altri, si era limitato ad aiutare 13
gli autori di tale reato od eludere le indagini dell'autorità.
In proposito, si osserva che essendo ir rilevante per la sussistenza del reato di detenzio ne di sostanze stupefacenti il fine per il quale l'agente acquista, la materiale disponibilità del la droga, deve ritenersi che ricorda l'ipotesi di tentato acquisto di sostanze stupefacenti, e non
quello di favoreggiamento, tutte le volte in cui l'agente, ponga in essere atti idonei ed univoci diretti a conseguire il possesso, sia pure tempo raneo, di un qualsiasi quantitativo di droga, es sendo anche in relazione al tentativo di acquisto di sostanze stupefacenti irrilevante il fine che l'agente internda conseguire. Per tali ragioni,
poichè il AM con la condotta sopra descritta intendeva conseguire il possesso della droga, cor rettamente la Corte di merito ha ravvisato nella sua condotta il delitto di cui agli artt%3B 56 c.p.
e 71 della legge 685/75, ravvisabile anche se in
ipotese egli aveva inteso conseguire il possesso della droga al fine di aiutare chi tale droga a-
veva importato ad eludere le indagini dell'autori tà.
Deve essere rigettato anche il terzo 14 motivo con il quale il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stato chiesto che all'imputato fosse concessa l'attenuante di cui all'art%3B 62 n. 6 la seconda ipotesi C.P., per essersi egli adoperato ad elidure le conseguenze dannose del reato com-
messo.
Tale censura è del tutto infondata. In vero tale attenuante da presuppone la elisione del danno criminale derivante dal reato, ossia quello strettamente inerente alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatri- ce, non può trovare applicazione, nei confronti del AM, che come risulta dalle motivazioni delle sentenze impugnate non ha fatto assolutamen te nulla per elidere le conseguenze dannose del reato che al momento del suo arresto eran già
state elise, dal comportamento dello ZA che,
di sua iniziativa, aveva consegnato la droga di cui era in possesso ai Carabinieri.
Infine, deve essere rigettato il quarto motivo con il quale il ricorrente si duole che la Corte di merito, pur avendo concesso all'impu tato le attenuanti generiche ed il beneficio del- la sospensione condizionale della pena, ha deter 15
minato la pena inflitta in misura superiore al minimo edittale.
Al riguardo, si osserva che la Corte di
merito nel determinare in anni due di reclusione e L.
2.000.000 di multa la pena inglitta al RA ro, come risulta dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata, ha fatto riferimento sia alla oggettiva gravità dei fatti addebitati all'imputato e sia alla pericolosità socaile da lui dimostrata, per cui deve ritenersi che, sul punto, la decisione adottata sia stata adeguata mente e correttamente motivata, con riferimento implicito agli elementi di cui all'art. 133 c.p.
ai quali i giudici di merito hanno attribuito mag gior rilevanza.
Per tali ragioni si impone il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
P. Q. M.
Visti gli artt%3B 537 e 549 c.p.p.,
rigetta il ricorso proposto da AM Renato avverso la sentenza della corte d'Appello
di Venezia in data 20.12.1985. Condanna il ricor rente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di L. 500.000 in favore 16
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nell'udienza pub blica del 23.10.1987.
IL PRESIDENTE
(Ecc. Dr. Mario Trofa) шню пове IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Vincenzo Oddone)
Vincent Jobdow IL CANCELLIERE IS IA IL CANO
Depositato in 2010. 198
IL CANCELLIERERE Oggi IS IA DI
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 23.10.198
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA VI
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1573
Dott. MARIO TROFA Presidente
1. Dott. EDEO DE VINCENTIIS Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 15484/86 2. VINCENZO ODDONE
3. » IC MA ל CANCELLER12
+.
->> UL GRIMALDI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da AM RE nato a Gioisa UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio Ionica il 1°.
6.1964 al SIG. anal per dirity 12000
■ 24 FEB. 1992
CANCELLERIA
avverso la sentenza avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Venezia in data 20.12.1985
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, 016
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vincenzo Odgo
Mod 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Ciampani
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit i difensor
F A T T O E D I R I T T O
Con sentenza in data 20.12.1985, la Cor
te d'Appello di Venezia, in parziale riforma del la sentenza del Tribunale di Vicenza in data 12
giugno 1985 con la quale AM RE era stato
1 riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt 3
56 c.p. e 71 della legge 685/75 per avere compiu to atti idonei diretti in modo non equivoco a ri cevere un non modico quantitativo di sostanza stu pefacente pari a gr. 530 di cocaina pura, concede va all'anzidetto imputato le attenuanti generiche,
per effetto delle quali riduceva la pena inflitta ad anni due di reclusione e lire due milioni di mul ta, ed il beneficio della sospensione condiziona-
le della pena.
Secondo quanto risulta dalle sentenze
di merito ON AL, in data 20 aprile
1975, si era presentato ai Carabinieri di Schio
ai quali aveva consegnato un involucro contenente
cinquecentotrenta grammi di polvere bianca che,
all'analisi chimica esperita, era risultato esse re cocaina pura.
Nella circostanza, lo ON aveva ri ferito che circa cinque anni prima, per il trami te di alcuni parenti della moglie, aveva conosciu to tal IS LI, cittadino venezuelano resi dente a Caracas, il quale, nel novembre del1984,
inaspettatamente gli avevainviato un pacco con tenente caffè, latte in polvere ed altro, ed il giorno di Natale di quello stesso anno gli aveva telefonato per fagli gli auguri.
Successivamente la notte fra il 16 ed
17 aprile del 1985, lo ON aveva ricevuto una tlefonata del IS che lo aveva informato di avergli spedito un pacco contenente generi alimen tari che, effettivamente, gli era stato recapita- to a mezzo del servizio postale il successivo 19
aprile e che, fra l'altro, conteneva anche un ba-
rattolo di latte in polvere nel quale era occul-
tato un sacchetto di plastica contenente la dro-
de lui stess ga consegnato ai Carabinieri.
Lo ON riferiva, inoltre, che dopo che il pacco gli era stato recapitato il Galvis
gli aveva nuovamente telefonato per dirgli che entro pochi giorni un amico sarebbe passato a ri tirare tal pacco. Nell'occasione, lo ON, che si era reso conto di essere stato coinvolto contro la propria volontà nel traffico di sostanze stu-
pefacenti, aveva fatto le proprie rimostranze al IS, il quale allora, aveva passato la
comunicazione ad uno sconosciuto che l'aveva mi-
nacciato di morte qualora non avesse consegnato
il pacco alla persona che si sarebbe presentata a ritirarlo.
I Carabinieri, avuta assicurazione dallo ZA che questi avrebbe collaborato con loro per il buon esito delle indagini, avevano sotto posto a controllo l'utenza telefonica a lui in testata e, in data quattro maggio 1985, era sta-
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ta intercettata una telefonata con la quale il
IS infonrmava lo ZA che fra qualche gior no un amico si sarebbe presentato a ritirare il pacco e lo avrebbe ricompensato versandogli la somma di L. 5.000.000; il successivo sette maggio era intercettato uma seconda conversazione telefo nica con la quale uno sconosciuto interlocutore avvertiva lo ZA che il giorno successivo,
per incarico del Galsi si sarebbe portato a Schio
nella sua abitazione per ritirare il pacco sopra menzionato e, alla domanda dello Zaltren che gli aveva chiesto in che modo egli si sarebbe fatto riconoscere, lo sconosciuto aveva risposto che si sarebbe presentato dicendo: "RE sono, mi manda LI". Il pomeriggio del giorno 8 maggio
1985, come preannunciato, era giunto in casa del lo Zaltran un giovane che si rea presentato pro-
nunciando la frase concordata e che, subito, era stato fermato dai carabinieri che lo avevano i-
dentificato per AM RE, residente a [...]
sa Ionica da dove era partito il giorno preceden
- te come da lui stesso ammesso.
Sottoposto a perquisizione personale il
AM era stato trovato in possesso di L. 390.000
in banconote da L. 100.000 che, spontaneamente,
aveva dichiarato essergli stata consegnata da tal
"Evelio" con l'incarico di recapitarla allo ZA
destinatario ZA di consegnare al latore il pacco contenente "il caffe" ed il "latte in polve re".
Dichiarava ancora il AM che, dopo aver accettato l'incarico era partito da Gioisa
Ionica, insieme ad LI, il quale si era ferma-
to a Roma dicendogli che lo avrebbe atteso in ta-
le città ove egli avrebbe dovuto ritornare per consegnargli il pacco prelevato presso lo ON
Tratto in arresto in esecuzione di or-
dine di cattura il AM, in sede di formale contestazione degli addebiti ritrattava quanto spontaneamente dichiarato ai Carabinieri;
affer-
mava che il danaro di cui era in possesso era il provento del lavoro da lui svolto alle dipendenze di un oleificio in Calabria;
negava di aver viag giato insieme all'LI da Gioiosa Ionica a Roma
dichiarava che l'incarico di recarsi a Schio per ritirare il pacco presso lo ZA gli era sta- to confermato dal IS quando questi aveva ap- 7
preso che egli si sarebbe dovuto recare a Legna-
go per visitare i pripri genitori che, interroga ti, dichiaravano di essere all'oscuro della pro-
gettata visita del loro figlio che essi sapevano che si trovava a Gioiosa Ionica.
Sulla base di tali risultanze processua li, la Corte di merito ha ritenuto provato che il AM fosse sicuramente consapevole che il pacco che egli intendeva ritirare conteneva, non latte in polvere o caffè, ma cocaina, ed ha fonda to tale convincimento sulal considerazione che
è assolutamente impensabile che l'incarico di ri tirare un pacco contenente un rilevante quantita tivo di droga, il cui valore commerciale si aggi rava intorno ai cinquecento milioni di lire potes se essere affidato a persona ingara del suo conte nuto, che ritenendone il contenuto di scarso va-
lore non l'avrebbe custodito con le dovute caute le, rischiando di smarrirlo.
Inoltre, la Corte di merito, ha posto in evidenza come fosse del tutto incredibile che il AM potesse essere convinto che il pacco in questione contenesse latte in polvere e caffe, non essendo ipotizzabile che qualcuno per entrare 8
in possesso di tali beni di non rilevante valore potesse inviare una persona dalla Calabria a Schio
per ritirarle, pagando al detentore un compenso di L. 3.000.000.
Ricorre per Cassazione il difensore del-
lo imputato il quale denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e di-
fetto di motivazione.
Con il primo motivo, il ricorrente cen-
sura la sentenza impugnata che, a suo avviso, ha ritenuto con motivazione inadeguata e carente che il AM fosse a conoscenza del reato conte nuto del pacco che egli era stato incaricato di
ritirare dallo ZA, omettendo di considerare al riguardo: che all'imputato non era stato mai
contestato di aver agito in concorso con altre per sone coinvolte nel traffico della droga;
che l'u-
nica informazione di cui il AM era in posses so e che avrebbe dovuto consegnare allo Zaltra,
nel quale era esplicitamente detto che il pacco in questione conteneva solo caffè e latte in pol-
vere; che mancava qualsiasi prova che il AM
avesse conosciuto o aveva avuto rapporti con Eve
lic o gli amici di costui%;B per tali ragioni il ricorrente conclude che è da considerare del tut to apodittica la motivazione della sentenza impugna ta sul punto dell'affermata consapevolezza dello imputato circa il reale contenuto del pacco.
Con il secondo motivo, il ricorrente de nuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 378 c.p., avendo la Corte
di merito disatteso il motivo di gravame con il quale aveva dedotto che l'imputato, qualora fosse stata provata la sua consapevolezza in ordine al contenuto del pacco che doveva farsi consegnare dallo ZA, avrebbe dovuto essere considerato responsabile del reato di favoreggiamento perso-
nale, in quanto egli aveva agito al fine di aiuta re colui il quale gli aveva conferito l'incarico ad eludere le investigazioni dell'autorità, senza concorrere con lui nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti.
con il terzo motivo, il ricorrente la-
menta il difetto di motivazione della sentenza impugnata che ha omesso di prendere in esame il motivo di gravame ocn il quale era stata ri-
chiesta la concessione dell'attenuante di cui al l'art. 62 n. 6 c.p. secondo ipotesi, che avrebbe dovuto esser concesse in considerazione del fat
- to che il Ramarro aveva dato prova di un fattivo 10
ravvedimento, di cui aveva dato prova con le sue ammissioni.
Con il quarto motivo, il ricorrente de-
nuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto la Corte veneta, pur avendo concesso al AM le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., ed il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza adeguate motivazioni non ha determinato la pena inflitta nella misra minima edittale.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo con il quale il ricorren te ha denunciato il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta consa-
pevolezza dell'imputato circa la presenza della droga nel pacco che questi aveva tentato di rice-
vere, deve essere disatteso.
Al riguardo, deve porsi in evidenza che dalle motivazioni di entrambe le sentenze di me-
rito, le cui statuizioni conformi si integrano a vicenda e costituiscono nell'unica entità logi ca, risulta adeguatamente e coerentemente motiva-
to il convincimento dei giudici di merito che han no ritenuto pienamente provata la responsabilità
del AM in ordine al reato ascrittogli, per avere egli tentato di conseguire il possesso 11
del pacco contenente il rilevante quantitativo di circa 530 grammi di cocaina pura;
Invero, i giudici di merito, premesso che le dichiarazioni spontaneamente rese da un im putato alla polizia giudiziaria possono essere le gittimamente utilizzate ai fini della formazione del libero convincimento dle giudice, quando, come nella specie, il loro contenuto sia recepito nel rapporto confermato in udienza dall'ufficiale di polizia giudiziaria che le ha ricevute, hanno ri levato che dalle dichiarazioni del AM sponta neamente rese all'atto dle uso arresto, era emerso che la persona che gli aveva conferito l'incarico di ritirare il pacco in possesso della ZA,
gli aveva anche consegnato la somma di 1. 3.000.000
con l'incarico di recapitarla a quest'ultimo per i giudici di merito hannocompersarlo. Ciò posto dedotto da tali ammissioni del AM che se egli era a conoscenza del fatto che le persone interes sate ad entrare in possesso del pacco avevano de-
ciso di compensare allo ZA che lo aveva rice vuto e conservato, con la somma di 1. 3.000.000,
logicamente doveva ritenersi che lo stesso RA
ro fosse ben consapevole che il pacco in questio 12 ne, sicuramente, conteneva droga e non solamente caffè e latte in polvere. I giudici di merito, i-
noltre, hanno anche posto in evidenza, che è del tutto impensabile che l'incarico di prelevare un quantitativo di droga, il cui valore commerciale ammontava a circa cinquecento milioni di lire,
potesse essere conferito a persona ignara della natura della merce ritirata, che non poteva cer-
tamente ritenere di essere stata inviata da Gioisa Ionica a Schio solo per ritirare qualche chi lo di caffè o di latte in polvere.
Tale motivazione adottata sul punto dai giudici di merito, oltre che pienamente aderente alle risultanze processuali è anche immune da vi-
zi logici e giuridici per cui si sottrae alle cen sure rivolte dal ricorrente che in quanto dirette ad un riesame del merito non sono deducibili in questa sede di legittimità.
Del pari infondato deve ritenersi il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito lo abbia riconosciuto col pevole del reato di cui agli artt. 56 c.p. e 71
della legge 685/75, e non del reato di favoreggia mento personale, posto che egli senza concorrere
nel reato di importazione di sostanze stupefacen ti commesso da altri, si era limitato ad aiutare 13
gli autori di tale reato od eludere le indagini dell'autorità.
In proposito, si osserva che essendo ir rilevante per la sussistenza del reato di detenzio ne di sostanze stupefacenti il fine per il quale l'agente acquista, la materiale disponibilità del la droga, deve ritenersi che ricorda l'ipotesi di tentato acquisto di sostanze stupefacenti, e non
quello di favoreggiamento, tutte le volte in cui l'agente, ponga in essere atti idonei ed univoci diretti a conseguire il possesso, sia pure tempo raneo, di un qualsiasi quantitativo di droga, es sendo anche in relazione al tentativo di acquisto di sostanze stupefacenti irrilevante il fine che l'agente internda conseguire. Per tali ragioni,
poichè il AM con la condotta sopra descritta intendeva conseguire il possesso della droga, cor rettamente la Corte di merito ha ravvisato nella sua condotta il delitto di cui agli artt%3B 56 c.p.
e 71 della legge 685/75, ravvisabile anche se in
ipotese egli aveva inteso conseguire il possesso della droga al fine di aiutare chi tale droga a-
veva importato ad eludere le indagini dell'autori tà.
Deve essere rigettato anche il terzo 14 motivo con il quale il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stato chiesto che all'imputato fosse concessa l'attenuante di cui all'art%3B 62 n. 6 la seconda ipotesi C.P., per essersi egli adoperato ad elidure le conseguenze dannose del reato com-
messo.
Tale censura è del tutto infondata. In vero tale attenuante da presuppone la elisione del danno criminale derivante dal reato, ossia quello strettamente inerente alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatri- ce, non può trovare applicazione, nei confronti del AM, che come risulta dalle motivazioni delle sentenze impugnate non ha fatto assolutamen te nulla per elidere le conseguenze dannose del reato che al momento del suo arresto eran già
state elise, dal comportamento dello ZA che,
di sua iniziativa, aveva consegnato la droga di cui era in possesso ai Carabinieri.
Infine, deve essere rigettato il quarto motivo con il quale il ricorrente si duole che la Corte di merito, pur avendo concesso all'impu tato le attenuanti generiche ed il beneficio del- la sospensione condizionale della pena, ha deter 15
minato la pena inflitta in misura superiore al minimo edittale.
Al riguardo, si osserva che la Corte di
merito nel determinare in anni due di reclusione e L.
2.000.000 di multa la pena inglitta al RA ro, come risulta dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata, ha fatto riferimento sia alla oggettiva gravità dei fatti addebitati all'imputato e sia alla pericolosità socaile da lui dimostrata, per cui deve ritenersi che, sul punto, la decisione adottata sia stata adeguata mente e correttamente motivata, con riferimento implicito agli elementi di cui all'art. 133 c.p.
ai quali i giudici di merito hanno attribuito mag gior rilevanza.
Per tali ragioni si impone il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
P. Q. M.
Visti gli artt%3B 537 e 549 c.p.p.,
rigetta il ricorso proposto da AM Renato avverso la sentenza della corte d'Appello
di Venezia in data 20.12.1985. Condanna il ricor rente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di L. 500.000 in favore 16
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nell'udienza pub blica del 23.10.1987.
IL PRESIDENTE
(Ecc. Dr. Mario Trofa) шню пове IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Vincenzo Oddone)
Vincent Jobdow IL CANCELLIERE IS IA IL CANO
Depositato in 2010. 198
IL CANCELLIERERE Oggi IS IA DI