Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 15118
CASS
Sentenza 25 febbraio 2003

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Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa sia perché oggetto della tutela penale è il prestigio della pubblica amministrazione (mentre per la truffa è il patrimonio), sia per la particolarità del raggiro, caratterizzato da vanterie, esplicite od implicite, di ingerenze e pressioni esercitabili dal millantatore nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, senza la necessità che sia speso il nome di quest'ultimo, essendo sufficiente che la vittima sia consapevole che il presunto referente del millantatore sia persona investita di funzioni pubbliche. Di conseguenza non può escludersi la possibile concorrenza formale in un'unica azione delle due ipotesi delittuose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 15118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15118
    Data del deposito : 25 febbraio 2003

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