Sentenza 25 febbraio 2003
Massime • 1
Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa sia perché oggetto della tutela penale è il prestigio della pubblica amministrazione (mentre per la truffa è il patrimonio), sia per la particolarità del raggiro, caratterizzato da vanterie, esplicite od implicite, di ingerenze e pressioni esercitabili dal millantatore nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, senza la necessità che sia speso il nome di quest'ultimo, essendo sufficiente che la vittima sia consapevole che il presunto referente del millantatore sia persona investita di funzioni pubbliche. Di conseguenza non può escludersi la possibile concorrenza formale in un'unica azione delle due ipotesi delittuose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 15118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15118 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Raffaele LEONASI Componente
dott. Francesco SERPICO "
dott. Nicola MILO "
dott. Carlo PICCININNI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da AN UI;
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 11 gennaio 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dr. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
O S S E R V A
Sull'appello proposto da AN UI avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 febbraio 2000, con la quale, dichiarato colpevole di due episodi di millantato credito ex art. 346 comma I c.p., con la recidiva specifica reiterata nel quinquennio, unificati in continuazione, era stato condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e L.
1.000.000 di multa, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell'11/01/2002, confermava il giudizio di I grado, ribadendo la comprovata colpevolezza dell'imputato, raggiunto oltre che dalle accuse dei denuncianti anche da prove logiche acquisite in atti, a titolo di riscontro, nonché escludendo che l'imputazione potesse riduttivamente ascriversi alla sola fattispecie della truffa, semmai ipotesi in concorso formale, avuto riguardo ai comportamenti dell'appellante, tutti "sempre rivolti, in modo più o meno esplicito, a far credere il poter influire su pubblici agenti, vuoi per l'inserimento nelle liste degli invalidi, vuoi per l'avviamento dal lavoro presso enti pubblici".
I giudici della Corte territoriale, inoltre, escludevano potesse correttamente ricorrere l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n.5 c.p., posto che "l'intento delle vittime, ancorché antigiuridico,
era quello di conseguire un impiego e non di arrecare discredito alla Pubblica Amministrazione".
Corretta, infine, la dosimetria della pena in rapporto al giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alla contesta recidiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 co. I lett. b) ed e) cpp.:
1) per erronea applicazione dell'art. 346 c.p. in luogo dell'art.640 c.p. ed illogica e carente motivazione sul punto, palese essendo, lo stesso argomentare del giudice di merito, l'inganno connotante l'artificio ed il raggiro dell'ipotesi gradata, con la conseguente induzione in errore della vittima, la cui mancata proposizione di querela avrebbe dovuto comportare la conseguente declaratoria di improcedibilità;
2) per erronea applicazione dell'art. 192 cpp., in tema di testimonianza della persona offesa dal reato ed illogica e carente motivazione sul punto, stante il difetto di motivazione a fronte della eccepita inattendibilità delle dichiarazioni delle parti offese, trascurandosi i dati storici dedotti in sede di appello a supporto di tale doglianza;
3) per inosservanza e mancata applicazione dell'art. 62 co. I n. 5 c.p., relativamente alla circostanza attenuante del "concorso doloso della persona offesa" ed illogica e carente motivazione sul punto, posto che la volontà della vittima non é, nella specie, esclusivamente diretta ad ottenere il posto di lavoro, ma anche contestualmente ad aggirare il corretto funzionamento della P.A., così integrando l'invocata attenuante, anche secondo l'interpretazione giurisprudenziale più corretta. Il ricorso è infondato e va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, come esattamente si rileva da parte dei giudici di merito sia di I che di grado, la condotta ascritta al AN, avuto riguardo alle modalità della stessa ed ai fini che ne caratterizzano il suo manifestarsi in concreto, integra in pieno la contestata ipotesi di millantato credito che, com'é noto, a differenza della truffa, è caratterizzato da un raggiro del tutto particolare, consistente nelle vanterie, esplicite o anche implicite, di ingerenze e pressioni da parte del millantatore presso il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, senza che, peraltro, occorra che l'agente spenda il nome o indichi la specifica funzione di costui, sufficiente essendo che la vittima sia consapevole che il presunto referente del millantatore sia persona investita di dette funzioni, ferma restando che - per il delitto di truffa-oggetto della tutela penale è il patrimonio, mentre per il delitto sub art.346 c.p. è il prestigio della P.A., non potendosi escludere, in coincidenza, con i due distinti eventi criminosi, il concorso formale in un'unica azione.
Se infondato, pertanto, è il motivo sub 1), parimenti è a dirsi per quello sub 3), corretta ed esaustiva apparendo la motivazione dei giudici di merito al riguardo, posto che per l'applicazione dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p., non è sufficiente che la condotta della vittima si inserisca nella serie causale determinativa dell'evento ex art. 41 c.p., ma occorre altresì che essa sia collegata con la condotta del colpevole anche sul piano della causalità psicologica, nel senso che l'offeso deve aver voluto lo stesso evento avuto di mira dal soggetto attivo del reato, il che, nella specie, non è avvenuto, come motivatamente posto in luce nell'impugnata sentenza.
Quanto al motivo sub 2), trattasi di censura sostanzialmente aspecifica, in violazione del disposto di cui all'art. 581 lett. c) cpp., posto che, a fronte delle circostanziate e convergenti accuse delle persone offese, puntualmente messe in luce dai giudici di merito (cfr. sentenza di I grado, confermata dalla decisione impugnata), non è dato conoscere le controdeduzioni difensive, se non in termini di generiche ed apodittiche proteste di innocenza. Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento alcuno e, con il rigetto del gravame, va posto a carico dell'imputato l'aggravio delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 febbraio 2003.