Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2001, n. 7427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7427 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' R 742 7 /0 1 OME POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 17855/98 - Consigliere Cron... 12182 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Fernando LUPI - Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 23/01/01 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente 99 SENTENZA sul ricorso proposto da: TT GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MACROBIO 10, presso lo studio dell'avvocato BURLANDO FERDINANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato BUCCA DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVENBRE 144, rappresentato e difeso ' dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2001 367 delega in atti;
-1- controricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in atti;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 394/98 del Tribunale di PATTI, depositata il 20/06/98 R.G.N. 389/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso e per l'inammissibilità del terzo motivo. ☐ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 18 dicembre 1992 GI TT conveniva in giudizio davanti al Pretore di Patti l'INAIL chiedendone la condanna al pagamento di una rendita vitalizia da inabilità al 100% per un infortunio sul lavoro occorsogli in data 17 luglio 1991. Il Pretore adito con sentenza in data 7 ottobre 2 febbraio 1994 accoglieva la domanda, 1993 stabilendo che dall'infortunio sul lavoro erano derivati al lavoratore postumi inabilitanti nella misura del 90% e condannava l'INAIL al pagamento della relativa rendita. Contro tale sentenza l'INAIL proponeva appello. Con ricorso depositato in data 28 febbraio 1994 il TT conveniva in giudizio sempre davanti al Pretore di Patti l'INPS chiedendone la condanna al pagamento della pensione di inabilità о dell'assegno di invalidità. Con sentenza in data 26 gennaio / 27 febbraio 1995 il Pretore riconosceva in dispositivo al TT la pensione di inabilità, mentre in motivazione giustificava il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Contro entrambe le sentenze pretorili il 3 TT proponeva appello. Anche 1'INPS proponeva appello incidentale contro la sentenza che lo riguardava. Disposta la riunione di tutti gli appelli, il Tribunale di Patti con sentenza in data 18 maggio 20 giugno 1998 rigettava l'appello dell'INAIL e, in dell'appello dell'INPS,parziale accoglimento dichiarava che il TT aveva diritto sia alla rendita da infortunio e sia all'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS fino all'entrata in vigore della legge n.335 del 1995 con le decorrenze riconosciute e che dopo tale data di entrata in vigore aveva diritto soltanto alla prestazione più favorevole tra le due con mantenimento delle due prestazioni fino al riassorbimento. Compensava tra le parti le spese del giudizio. Il TT ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste l'INAIL con controricorso. L'INPS ha depositato procura, MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'assicurato denunziando omessa, in sufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo (1) e ha partecipato all'udienza. Matale Capitano della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., si duole che il Tribunale abbia negato l'assegno ordinario di inabilità omettendo di accertare lo stato di inabilità dell'assicurato, come era stato esplicitamente richiesto mediante sollecitato richiamo del consulente tecnico e, con il secondo motivo, si duole che il Tribunale abbia omesso di valutare, confondendo la inabilità assoluta con la assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro, il requisito richiesto dall'art. 2 della legge n.222 del 12 giugno 1984, violandone, in tal modo il dettato normativo. Esaminati congiuntamente i due dedotti motivi, logicamente connessi, la Corte osserva che essi sono infondati. L'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n.222, che attribuisce il diritto alla pensione di inabilità a chi si trovi in stato di impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiede che l'interessato sia incapace di svolgere non solo il lavoro inerente alle sue attitudini ma anche qualsiasi altro lavoro sulla base di un'accertata invalidità pari in misura percentuale al 100%. Conseguentemente il Tribunale, avendo accertato che il consulente tecnico da esso nominato aveva 5 valutato nella percentuale del 90% i postumi inabilitanti da trauma cranico per ferita lacero contusa frontale destra riportata a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi in data 17 gennaio 1991, correttamente aveva ritenuto che per tale percentuale all'assicurato poteva essere corrisposto soltanto l'assegno ordinario di invalidità. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della disposta compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito rilevando che il Tribunale, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. contraddittoria, non avessee con motivazione condannato l'INPS alle spese, nonostante esso fosse soccombente. Anche tale terzo e ultimo motivo è infondato. Come più volte ha ribadito questa Suprema Corte, gli artt. 91 e 92 c.p.c. vietano al giudice di condannare in tutto о in parte il vincitore della lite alle spese del giudizio ma non escludono discrezionale dil'esercizio del suo potere compensarle in tutto o in parte senza tener conto della soccombenza, potere non sindacabile in sede di legittimità a meno che non venga giustificato da illogicauna motivazione palesemente contraddittoria. Nella specie, però, non è ravvisabile tale palese illogicità о contraddittorietà per la disposta compensazione delle spese, nella () ricorrenza dei giusti motivi di compensazione in ragione della complessità delle domande, avendo il Tribunale ravvisato giustamente la ricorrenza dei giusti motivi nella complessità delle due domande, poi riunite in sede di appello e per le quali il giudice del gravame s'era posto il problema della loro reciproca compatibilità sulla base di una recente normativa (legge n.335 del 1995). H Essendo infondati tutti e tre i motivi dedotti, il proposto ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza n.134 del 1994 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. residente: M. Aununt e Così deciso in Roma il 23 gennaio 200 1 P stensore:Matale Capitani (1) deleta. Matale Capiteriis II Cons. e IL COLLABORATORE DI CANCEL Depositata in Cancelleria Oggi, -1 GIU. 2001. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 7 W * O N