CASS
Sentenza 22 luglio 2020
Sentenza 22 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2020, n. 22012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22012 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA AL, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 15/01/2020 della Corte d'appello di Caltanissetta. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigliere RI SI GI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con il provvedimento in epigrafe, rigettava l'istanza di ricusazione dei componenti togati della Corte di assise di appello di Caltanissetta, dott.ssa NA NT e dott.ssa Gabriella Natale, avanzata ai sensi dell'art. 37 lett. b) cod. proc. pen. da AL IA, imputato nel giudizio di appello c.d. Capaci-bis dinanzi a quella Corte per la strage di Capaci del 23/05/1992, sul rilievo che la stessa Corte, con sentenza del Penale Sent. Sez. 6 Num. 22012 Anno 2020 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 08/07/2020 15/11/2019 pronunciata nel giudizio di appello c.d. Borsellino-quater, ne aveva confermato la responsabilità per la strage di Via D'Amelio del 19/07/1992. La Corte territoriale disattendeva la tesi difensiva per la quale la medesinnezza delle imputazioni contestate nei due procedimenti, siccome basate sulla ritenuta partecipazione di IA - reggente del mandamento di UT - alla riunione di vertice della commissione provinciale di Cosa nostra del novembre/dicembre 1991, deliberativa di entrambe le stragi, giustificava l'avviso che i giudici ricusati avrebbero manifestato anticipatamente il proprio convincimento in ordine ai fatti oggetto dell'imputazione. Trattandosi di procedimenti a carico dello stesso imputato e però non per lo stesso fatto ma per fatti storicamente diversi e connotati da autonoma collocazione spazio-temporale della fase esecutiva, né l'identità del ruolo apicale nella consorteria mafiosa contestato a IA in entrambi i giudizi, né la parziale coincidenza del compendio probatorio erano idonee a configurare, nella valutazione di merito espressa nel primo giudizio di appello, una compromissione dell'imparzialità e l'incompatibilità di quei giudici. Inoltre, la mera lettura del dispositivo della sentenza per la strage di Via D'Amelio, non seguita ancora dal deposito della motivazione, non consentiva di conoscere il percorso argomentativo del ragionamento probatorio a sostegno di quella decisione, tale da individuare un preteso carattere pregiudicante del convincimento ivi manifestato da quei giudici per le successive ed autonome valutazioni ad essi riservate nel secondo giudizio. 2. Il difensore di IA ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale non aveva considerato che i giudici della Corte di assise di appello di Caltanissetta, nel confermare la responsabilità dell'imputato per la strage nel processo c.d. Borsellino-quater, avevano valorizzato il medesimo assunto oggetto di analoga contestazione e posto a fondamento dell'accusa nel processo Capaci-bis, da celebrare dinanzi alla medesima Corte di assise di appello, così anticipandone il giudizio di merito: cioè, il ruolo apicale rivestito da IA all'interno della commissione provinciale di cosa nostra e la sua partecipazione alla riunione deliberativa delle due stragi. In data 30/05/2020 il difensore ha depositato "Memoria di replica", ribadendo quanto già affermato. Osserva la difesa che le contestazioni mosse a IA nei due procedimenti penali, per la parte relativa al mandato omicidiario, risultavano sovrapponibili, tanto da avere comportato un'anticipazione della valutazione di merito sul fatto in decisione;
ciò con particolare riferimento alla partecipazione di IA a varie riunioni della commissione provinciale di Palermo di Cosa nostra fra il 1989 e il 1991 e a quella deliberativa delle stragi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato per un duplice ordine di profili. 2 2. La Corte territoriale ha affermato che, nella specie, trattandosi di procedimenti a carico dello stesso imputato e però non per lo stesso fatto ma per fatti storicamente diversi e connotati da autonoma collocazione spazio-temporale della fase esecutiva: (a) giudizio di appello c.d. Borsellino-quater per la strage di Via D'Ameno del 19/07/1992; b) giudizio di appello c.d. Capaci-bis per la strage di Capaci del 23/05/1992), né l'identità del ruolo apicale contestato a IA in entrambi i giudizi, né la parziale coincidenza del compendio probatorio erano idonee a configurare, nella valutazione di merito espressa nel primo giudizio di appello nel proc. Borsellino-quater, una compromissione dell'imparzialità e l'incompatibilità di quei giudici. Orbene, dalla lettura della ordinanza impugnata se ne evince la coerenza dell'apparato argomentativo ai principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale (sent. n. 283 del 2000) e applicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760), secondo cui la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma per un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000, non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico e perciò della regiudicanda, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale. Si è pure sostenuto che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare (Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866). 3. Per altro verso, la mera lettura del dispositivo della sentenza di appello per la strage di Via D'Ameno, non seguita ancora dal deposito della relativa motivazione, non consente neppure di conoscere il percorso argomentativo del ragionamento probatorio a sostegno di quella decisione, così da potere identificare il carattere pregiudicante del convincimento ivi manifestato da quei giudici per le successive ed autonome valutazioni ad essi riservate nel secondo giudizio per la strage di Capaci nel proc. Capaci-bis. Il che rende qualsiasi argomentazione sul punto meramente congetturale e frutto di illazioni. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila in favore dellaessa delle ammende. 3
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della assa delle ammende. Così deciso il 08/07/2020 Il Consigliere estensore RI SI GI Il Presidente ET De MI ' •
udita la relazione svolta dai consigliere RI SI GI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con il provvedimento in epigrafe, rigettava l'istanza di ricusazione dei componenti togati della Corte di assise di appello di Caltanissetta, dott.ssa NA NT e dott.ssa Gabriella Natale, avanzata ai sensi dell'art. 37 lett. b) cod. proc. pen. da AL IA, imputato nel giudizio di appello c.d. Capaci-bis dinanzi a quella Corte per la strage di Capaci del 23/05/1992, sul rilievo che la stessa Corte, con sentenza del Penale Sent. Sez. 6 Num. 22012 Anno 2020 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 08/07/2020 15/11/2019 pronunciata nel giudizio di appello c.d. Borsellino-quater, ne aveva confermato la responsabilità per la strage di Via D'Amelio del 19/07/1992. La Corte territoriale disattendeva la tesi difensiva per la quale la medesinnezza delle imputazioni contestate nei due procedimenti, siccome basate sulla ritenuta partecipazione di IA - reggente del mandamento di UT - alla riunione di vertice della commissione provinciale di Cosa nostra del novembre/dicembre 1991, deliberativa di entrambe le stragi, giustificava l'avviso che i giudici ricusati avrebbero manifestato anticipatamente il proprio convincimento in ordine ai fatti oggetto dell'imputazione. Trattandosi di procedimenti a carico dello stesso imputato e però non per lo stesso fatto ma per fatti storicamente diversi e connotati da autonoma collocazione spazio-temporale della fase esecutiva, né l'identità del ruolo apicale nella consorteria mafiosa contestato a IA in entrambi i giudizi, né la parziale coincidenza del compendio probatorio erano idonee a configurare, nella valutazione di merito espressa nel primo giudizio di appello, una compromissione dell'imparzialità e l'incompatibilità di quei giudici. Inoltre, la mera lettura del dispositivo della sentenza per la strage di Via D'Amelio, non seguita ancora dal deposito della motivazione, non consentiva di conoscere il percorso argomentativo del ragionamento probatorio a sostegno di quella decisione, tale da individuare un preteso carattere pregiudicante del convincimento ivi manifestato da quei giudici per le successive ed autonome valutazioni ad essi riservate nel secondo giudizio. 2. Il difensore di IA ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale non aveva considerato che i giudici della Corte di assise di appello di Caltanissetta, nel confermare la responsabilità dell'imputato per la strage nel processo c.d. Borsellino-quater, avevano valorizzato il medesimo assunto oggetto di analoga contestazione e posto a fondamento dell'accusa nel processo Capaci-bis, da celebrare dinanzi alla medesima Corte di assise di appello, così anticipandone il giudizio di merito: cioè, il ruolo apicale rivestito da IA all'interno della commissione provinciale di cosa nostra e la sua partecipazione alla riunione deliberativa delle due stragi. In data 30/05/2020 il difensore ha depositato "Memoria di replica", ribadendo quanto già affermato. Osserva la difesa che le contestazioni mosse a IA nei due procedimenti penali, per la parte relativa al mandato omicidiario, risultavano sovrapponibili, tanto da avere comportato un'anticipazione della valutazione di merito sul fatto in decisione;
ciò con particolare riferimento alla partecipazione di IA a varie riunioni della commissione provinciale di Palermo di Cosa nostra fra il 1989 e il 1991 e a quella deliberativa delle stragi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato per un duplice ordine di profili. 2 2. La Corte territoriale ha affermato che, nella specie, trattandosi di procedimenti a carico dello stesso imputato e però non per lo stesso fatto ma per fatti storicamente diversi e connotati da autonoma collocazione spazio-temporale della fase esecutiva: (a) giudizio di appello c.d. Borsellino-quater per la strage di Via D'Ameno del 19/07/1992; b) giudizio di appello c.d. Capaci-bis per la strage di Capaci del 23/05/1992), né l'identità del ruolo apicale contestato a IA in entrambi i giudizi, né la parziale coincidenza del compendio probatorio erano idonee a configurare, nella valutazione di merito espressa nel primo giudizio di appello nel proc. Borsellino-quater, una compromissione dell'imparzialità e l'incompatibilità di quei giudici. Orbene, dalla lettura della ordinanza impugnata se ne evince la coerenza dell'apparato argomentativo ai principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale (sent. n. 283 del 2000) e applicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760), secondo cui la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma per un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000, non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico e perciò della regiudicanda, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale. Si è pure sostenuto che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare (Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866). 3. Per altro verso, la mera lettura del dispositivo della sentenza di appello per la strage di Via D'Ameno, non seguita ancora dal deposito della relativa motivazione, non consente neppure di conoscere il percorso argomentativo del ragionamento probatorio a sostegno di quella decisione, così da potere identificare il carattere pregiudicante del convincimento ivi manifestato da quei giudici per le successive ed autonome valutazioni ad essi riservate nel secondo giudizio per la strage di Capaci nel proc. Capaci-bis. Il che rende qualsiasi argomentazione sul punto meramente congetturale e frutto di illazioni. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila in favore dellaessa delle ammende. 3
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della assa delle ammende. Così deciso il 08/07/2020 Il Consigliere estensore RI SI GI Il Presidente ET De MI ' •