CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2023, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OU OH nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 7 ottobre 2021, che condannava OU OH alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, perché deteneva almeno 10 grammi di cocaina ai fini di spaccio. 2.Avverso la sentenza, ricorre per SS OU, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 6 Num. 3312 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 03/11/2022 2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissione alla messa alla prova, limitandosi a valutare la pregressa condotta dell'imputato e prescindendo dai dati successivamente disponibili, come l'intrapresa frequentazione del Sert, l'attività lavorativa della consorte, la stabile residenza, la presenza di un figlio, che avrebbero consentito, se apprezzati, di poter esprimere una prognosi favorevole circa l'utilità alla prova e la conformità al disposto di cui agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla non censurabilità, in sede di impugnazione, del sequestro conservativo, per essere stata richiesta la revoca dell'ordinanza. Il Collegio d'appello non considera che il sequestro conservativo era stato disposto in corso di dibattimento, sicché si sarebbe dovuta verificare l'applicabilità del disposto di cui all'art. 586 cod. proc. pen., a mente del quale le ordinanze emesse nel dibattimento sono impugnabili solo con l'impugnazione contro la sentenza. Anche ammettendo che lo strumento specifico di doglianza contro il sequestro preventivo sia l'impugnazione ex articolo 324 cod. proc. pen., nondimeno, il mancato esperimento della procedura incidentale, laddove si chiede espressamente la revoca del sequestro preventivo, così come nel caso era stata richiesta, non legittima il giudice a omettere l'esame della doglianza per asserita improcedibilità della richiesta. La Corte territoriale, pertanto, anche ritenere ineccepibile l'argomento dello strumento dell'impugnazione era stata, comunque, investita, quale giudice di merito di una nuova valutazione sulla legittimità e praticabilità del sequestro conservativo, alla quale non si poteva sottrarre. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Non rilevano le precedenti esperienze delinquenziali quando la progressione comportamentale indichi, come nel caso di specie, una regressione di pericolosità da parte del ricorrente. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2 2. Quanto al primo motivo, premesso che, in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021 - dep. 07/02/2022 -, Carminati, Rv. 282739 - 01), il ricorso è inammissibile, in quanto risulta meramente riproduttivo delle censure già formulate in appello- come agevolmente si ricava dall'illustrazione dei motivi di appello, disattese dai giudici di merito con motivazione puntuale, esaustiva, e per nulla apparente, che rimarca la non sussistenza dei presupposti per l'ammissione della sospensione con messa alla prova, in considerazione dei trascorsi giudiziari, anche specifici, dell'imputato e dell'attualità del pericolo di recidiva. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso - relativo alla dichiarata (dal giudice di appello) inammissibilità della richiesta di revoca del sequestro - occorre osservare che il ricorrente oscilla tra l'istituto del sequestro conservativo e quello del sequestro preventivo, i quali, invece, hanno discipline diverse. In ogni caso, avendo OU rivendicato una "nuova valutazione sulla legittimità del sequestro" (pag, 2 del ricorso), legittimamente la Corte territoriale ha ritenuto che fosse una impugnazione del provvedimento cautelare reale e non una richiesta di revoca ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., richiesta, quest'ultima, che avrebbe comunque necessitato della prospettazione di un mutamento del quadro processuale di riferimento, del quale non vi è, invece, traccia. Il motivo è, quindi, manifestamente infondato. 4.11 terzo motivo è generico, perchè riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La sentenza impugnata ha, inoltre, motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, 3 considerando anche la natura del reato ascrittogli, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv, 270419). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consiglier
udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 7 ottobre 2021, che condannava OU OH alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, perché deteneva almeno 10 grammi di cocaina ai fini di spaccio. 2.Avverso la sentenza, ricorre per SS OU, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 6 Num. 3312 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 03/11/2022 2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissione alla messa alla prova, limitandosi a valutare la pregressa condotta dell'imputato e prescindendo dai dati successivamente disponibili, come l'intrapresa frequentazione del Sert, l'attività lavorativa della consorte, la stabile residenza, la presenza di un figlio, che avrebbero consentito, se apprezzati, di poter esprimere una prognosi favorevole circa l'utilità alla prova e la conformità al disposto di cui agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla non censurabilità, in sede di impugnazione, del sequestro conservativo, per essere stata richiesta la revoca dell'ordinanza. Il Collegio d'appello non considera che il sequestro conservativo era stato disposto in corso di dibattimento, sicché si sarebbe dovuta verificare l'applicabilità del disposto di cui all'art. 586 cod. proc. pen., a mente del quale le ordinanze emesse nel dibattimento sono impugnabili solo con l'impugnazione contro la sentenza. Anche ammettendo che lo strumento specifico di doglianza contro il sequestro preventivo sia l'impugnazione ex articolo 324 cod. proc. pen., nondimeno, il mancato esperimento della procedura incidentale, laddove si chiede espressamente la revoca del sequestro preventivo, così come nel caso era stata richiesta, non legittima il giudice a omettere l'esame della doglianza per asserita improcedibilità della richiesta. La Corte territoriale, pertanto, anche ritenere ineccepibile l'argomento dello strumento dell'impugnazione era stata, comunque, investita, quale giudice di merito di una nuova valutazione sulla legittimità e praticabilità del sequestro conservativo, alla quale non si poteva sottrarre. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Non rilevano le precedenti esperienze delinquenziali quando la progressione comportamentale indichi, come nel caso di specie, una regressione di pericolosità da parte del ricorrente. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2 2. Quanto al primo motivo, premesso che, in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021 - dep. 07/02/2022 -, Carminati, Rv. 282739 - 01), il ricorso è inammissibile, in quanto risulta meramente riproduttivo delle censure già formulate in appello- come agevolmente si ricava dall'illustrazione dei motivi di appello, disattese dai giudici di merito con motivazione puntuale, esaustiva, e per nulla apparente, che rimarca la non sussistenza dei presupposti per l'ammissione della sospensione con messa alla prova, in considerazione dei trascorsi giudiziari, anche specifici, dell'imputato e dell'attualità del pericolo di recidiva. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso - relativo alla dichiarata (dal giudice di appello) inammissibilità della richiesta di revoca del sequestro - occorre osservare che il ricorrente oscilla tra l'istituto del sequestro conservativo e quello del sequestro preventivo, i quali, invece, hanno discipline diverse. In ogni caso, avendo OU rivendicato una "nuova valutazione sulla legittimità del sequestro" (pag, 2 del ricorso), legittimamente la Corte territoriale ha ritenuto che fosse una impugnazione del provvedimento cautelare reale e non una richiesta di revoca ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., richiesta, quest'ultima, che avrebbe comunque necessitato della prospettazione di un mutamento del quadro processuale di riferimento, del quale non vi è, invece, traccia. Il motivo è, quindi, manifestamente infondato. 4.11 terzo motivo è generico, perchè riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La sentenza impugnata ha, inoltre, motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, 3 considerando anche la natura del reato ascrittogli, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv, 270419). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consiglier