Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi abbia continuato ad abitare in una casa dello IACP dopo la morte del coniuge assegnatario continuando a versare l'affitto, posto che la mancanza delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio non rilevano ai fini penali, nè sussiste l'elemento materiale dell'arbitraria invasione.
Commentari • 3
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Il reato previsto dall'articolo 633 del Codice penale (invasione di terreni o edifici altrui) punisce la condotta di colui che si introduce arbitrariamente dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto. La condotta tipica del reato in questione consiste quindi nell'introduzione arbitraria (ossia senza titolo) dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (Cassazione, sentenza del 12 aprile 2006, n. 15610; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2009, n. 23756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23756 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 04/06/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2602
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 023843/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI RL, N. IL 23/03/1956;
avverso SENTENZA del 20/04/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20/4/2006, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 9/10/2005, appellata dall'imputato, riconosciuto colpevole dei reati di invasione di edificio, avendo continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova assegnataria dello stesso, che lo aveva ospitato, sia pur versando il canone locativo e richiedendo all'istituto di riconoscerlo locatario, e, con le attenuanti generiche, condannato alla pena di Euro 100,00 di multa. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) mancanze manifeste e illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.), avendo la Corte elencato un complesso di elementi fattuali probatori dai quali è desumibile l'insussistenza della fattispecie oggettiva e dell'elemento oggettivo del reato ascritto, per poi giungere all'asserzione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 633 c.p.;
b) omessa valutazione di una prova decisiva costituita dal compromesso di vendita dell'appartamento intercorso tra l'imputato e gli eredi della signora IS, con il quale questi ultimi si impegnavano a stipulare l'atto pubblico di trasferimento non appena avessero stipulato con lo IACP il relativo atto di acquisto;
tale documento dimostrerebbe la buona fede del prevenuto nel possesso del bene fin dal 1980, nonché l'intenzione di acquisire legittimamente la qualità di titolare del diritto;
c) erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)), in quanto la condotta posta in essere dal prevenuto potrebbe integrare solo l'illecito amministrativo di cui alla L. n.513 del 1977, art. 26, comma 4, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie.
2. Il ricorso è fondato.
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Sez. 2, Sentenza n. 2337 del 01/12/2005 Ud. (dep. 19/01/2006) Rv. 233140). Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen., la condotta di chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova assegnataria dello stesso, che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile (cfr Sez. 2, Sentenza n. 43393 del 17/10/2003 Ud. (dep. 12/11/2003) Rv. 227653). Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti dalla esclusione del reato contestato.
Va, quindi, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2009