Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
NOME DEL POPOL01 5 95 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni - Presidente LOSAVIO - R.G. N. 9400/00 Consigliere Cron.4053 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 16/10/01 SPIRITO Rel. ConsigliereDott. Angelo ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: EN CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l'avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2001 - avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA, 2127 -1- depositato il 13/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cigliano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore RAIMONDI che ha concluso per Generale Dott. Guido l'inammissibilità о in subordine il rigetto del ricorso. -2- R.G. 9400/2000 Svolgimento del processo Nel novembre del 1998 il dott. RA convenne in giudizio la Presidenza del Con- siglio dei Ministri innanzi al Tribunale di UG perché, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 117 del 1988, fosse accertata la responsabilità per colpa grave del P.M. e del G.I.P. del Tribunale di Roma, per avere essi rispettivamente disposto, nei suoi con- fronti, il fermo ex art. 384 c.p.p. e la custodia cautelare ex art. 391 c.p.p.; perché, inoltre, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, la convenuta fosse condannata a risarcir- gli i danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale dichiarò inammissibile l'azione per mancanza dei presupposti del se- condo comma del citato art. 4 (l'esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione o degli altri rimedi avverso i provvedimenti cautelari e sommari), in quanto non risul- tava che l'attore avesse proposto istanza di riesame avverso il provvedimento di ap- plicazione della misura della custodia cautelare in carcere e nemmeno il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida del fermo. Aggiungeva il giudice che, comunque, l'azione avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, entro due anni dal 11 aprile 1996 (data di revoca dell'ordinanza di custodia, con remissione in al più tardi, dal 1° ottobre 1996, data del decreto di archiviazione (essendolibertà) o, stata, invece, proposta il 14 novembre 1998). Il dr. RA propose, allora, reclamo innanzi alla Corte d'appello di UG avver- so il menzionato decreto d'inammissibilità. La Corte lo rigettò ribadendo le ragioni già espresse dal primo giudice e precisando che il termine d'inizio del biennio di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 117 del 1988 doveva essere fissato al 11 Cons. Spirito est. 1 R.G. 9400/2000 aprile 1996, data di revoca della custodia cautelare, dalla quale l'azione poteva essere iniziata senza necessità di attendere l'esaurimento del giudizio. Il RA propone ora ricorso per la cassazione del menzionato decreto della Corte d'appello di UG (n. 74/99 dep. il 13 gennaio 2000), svolgendo due motivi. Ri- sponde l'Avvocatura dello Stato con controricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassa- zione, formulata dall'Avvocatura dello Stato sul presupposto che il ricorso stesso sa- rebbe stato notificato oltre il termine (fissato dal quarto comma dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988) di trenta giorni dalla notificazione del decreto effettuata dalla can- celleria. L'eccezione è fondata e va accolta. In virtù della menzionata disposizione, "contro il decreto di inammissibilità della Corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notifi- cato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni". Nella specie, il decreto della Corte perugina, depositato il 13 gennaio 2000, risulta notifi- cato dalla cancelleria di quel giudice al difensore del dr. RA in data 19 gennaio 2000 (cfr. pp. 33-34 fasc. Corte app.). Il ricorso del quale oggi si discute risulta noti- ficato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (presso l'Avv. Gen. Stato) in data 11 aprile 2000, ossia ben oltre il termine di trenta giorni fissato dalla legge. A tal riguardo giova ricordare e ribadire i principi già dettati sul punto da questo S.C., secondo cui la notificazione rilevante ai fini della decorrenza dei termini in Cons. Spinito est. 2 R.G. 9400/2000 questione è quella effettuata su richiesta della cancelleria, purché questa notificazio- ne attenga al provvedimento nella sua completezza e non nel solo dispositivo. Con la conseguenza che, ai fini del decorso del termine, resta irrilevante l'eventuale notifica- zione del provvedimento eseguita su richiesta della controparte (Cass. 3 maggio 1999, n. 4386). Nella specie, la notificazione a cura della cancelleria è stata tempestiva ed ha ri- guardato il decreto nella sua integrità (sì da porre il RA nelle piena conoscenza di tutti gli elementi utili per valutare l'opportunità di proporre impugnazione e per for- mulare specifici motivi di ricorso), restando del tutto irrilevante, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione di legittimità, la circostanza che l'Avvocatura dello Stato abbia anch'essa, successivamente (13 marzo 2000), provveduto a notifica- re il medesimo decreto della Corte di UG alla controparte. La dichiarata inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi formulati dal RA, il quale, siccome soccombente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giu- dizio di cassazione, che liquida in complessive £ 8.142.000, di cui £ otto mi- lioni per onorari. A LEG - N. 119 Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2001. Giomwuloseird Il Presidente CANCELLERIA L/Estens FEB. 2002 DEPOSITATA IN IL CANCELLIERE 6 IL CANCELITER Maria Nuzzo Monie Ju Cons. Spirito est. Maria Di Nuzz Oggia