Sentenza 3 luglio 2007
Massime • 1
È inammissibile, se proposta tardivamente, l'opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento di espulsione dello straniero a titolo di misura alternativa alla detenzione.
Commentario • 1
- 1. REATO DI TORTURA: Iter, testo e critiche. Articoli 613Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2007, n. 34588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34588 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/07/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 2668
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 005593/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DERVISHI GEZIM, N. IL 14/11/1973;
avverso ORDINANZA del 23/05/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Brescia in data 23.5.2006 dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di espulsione dd. 12.4.2006 eseguita mediante accompagnamento alla frontiera aerea a carico del cittadino albanese RV Gezim, sussistendo la competenza del TdS solo in caso di detenzione;
che avverso questa ordinanza proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge processuale ex art. 606 c.p.p., lett. b). Sosteneva in particolare che se il ricorrente non era in stato di detenzione, ciò era in virtù del decreto del magistrato di sorveglianza di Mantova del 4.11.2005, nullo perché il difensore non era stato avvisato del provvedimento che non aveva perciò potuto impugnarlo nei dieci giorni previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16; inoltre il magistrato di sorveglianza aveva totalmente omesso di motivare in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6: in particolare non era mai stata formulata alcuna prognosi negativa in merito alla pericolosità sociale del RV.
Stabilisce il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 6, che il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità. Quando la legge prevede che un provvedimento sia preso in camera di consiglio, de plano, non è richiesto ne' il preventivo avviso al difensore, ne' la sua partecipazione all'udienza, ne' la notifica del provvedimento al difensore stesso;
nel caso di specie, il legislatore ha previsto un particolare mezzo di reclamo che è l'opposizione innanzi al Tribunale di Sorveglianza. Detta opposizione (che per le sue peculiari caratteristiche non è assimilabile ad un normale mezzo di gravame) introduce un procedimento che, pur non essendo regolato espressamente nel suo meccanismo, deve svolgersi (questo sì) con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa;
ma analoga situazione si ha nel procedimento di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, ove il giudice decide pure senza formalità, con ordinanza che viene notificata all'interessato, ma non al suo difensore;
anche in questo caso si può parlare di nullità (in caso di mancata fissazione dell'udienza camerale con tempestivo avviso alle parti ed al difensore o mancata partecipazione all'udienza del difensore stesso), solo nella procedura di opposizione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 4, ove la partecipazione del difensore viene definita come "necessaria";
ulteriore analogia si ha con la dichiarazione di "inammissibilità della richiesta di riesame" che va dichiarata de plano, e quindi senza necessità di fissare l'udienza e di avvisare i difensori (Cass. 1^, 1.6 - 21.9.1995, n. 3347 - ric. Spathara), trovando applicazione l'art. 127 c.p.p., il cui comma 9, prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura;
altra ulteriore analogia si ha in tema di patrocinio dei non abbienti ove, sulla richiesta di revoca del provvedimento di ammissione avanzata dal competente ufficio finanziario, il magistrato decide senza formalità nell'ambito del procedimento penale con le forme del decreto, e la legge assicura il contraddittorio solo nella successiva eventuale fase del ricorso per cassazione;
dunque, nessuna nullità si è verificata per il mancato avviso all'Avv. Laura Vita, o per la mancata nomina di un difensore d'ufficio al Dervisci, davanti al magistrato di sorveglianza. L'opposizione che, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.16, comma 6, l'interessato può proporre avverso il provvedimento di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero come misura alternativa alla detenzione, secondo quanto previsto dal citato art., comma 5, è soggetta alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni. Ne consegue che la tardività dell'impugnazione rende la stessa inammissibile. Sostiene il difensore che lo straniero non ha potuto presentare tempestiva opposizione perché non conosceva l'italiano: la circostanza appare contraddittoria alla luce di quanto esposto nello stesso ricorso, ove si afferma che il RV era per quattro anni gestore del bar Torrefazione Gran Moka di Corso Garibaldi 89, Milano, di proprietà del sig. De PE (il quale ha parlato bene del suo dipendente, e non ha affatto detto che aveva bisogno di un interprete per capirsi con lui).
Poiché è stato rispettato il disposto del citato art. 6, comma 7, (l'espulsione non può essere attuata fino a che pendono i termini per proporre opposizione avanti al Tribunale di sorveglianza), non si ravvisa nella procedura de qua alcuna nullità.
Pertanto, il ricorso va respinto, non essendo stato il TdS investito tempestivamente dell'opposizione, ed essendo stato chiamato a decidere quando il RV non era più detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007