Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10623 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO f SEZIONE LAVOROT U 23/ 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro f Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Mu sti Presidente R. G. N. 2581/00 Dott. Stefano CICIRETTI 28222· Consigliere Dott. Fernando LUPI Cron. Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rep. Consigliere Ud. 08/05/02 Dott. Pasquale PICONE Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NA PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO GALLEANO, EDMONDO GANGITANO, giusta delega in 2002 atti;
1995 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 846/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/01/99 321/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito 1'Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega ROBERTO PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28 marzo 1997 il Pretore di Milano dichiarava il diritto di SE MO, dipendente della S.p.A. Poste Italiane, all'inquadramento nell'area quadro di primo livello dal 26 febbraio 1995 ad ogni effetto economico e normativo;
ciò in quanto era rimasto accertato che il MO, inquadrato formalmente come quadro di secondo livello, da tale data, per oltre tre mesi si era occupato con ampia autonomia, prima alle dipendenze della direzione centrale e poi, dal gennaio 1995, in collaborazione diretta con il dirigente preposto all'area, del settore trasporti, quest'ultimo divenuto dopo il 31 dicembre 1994 una articolazione dell'area, cui avrebbe dovuto essere preposto, secondo l'organigramma successivamente elaborato dalla società, appunto un quadro di primo livello. Tale situazione confermava -secondo il Pretore- che trattavasi di mansioni ad elevato contenuto specialistico, svolte in collaborazione con i dirigenti delle strutture centrali e territoriali, come prevedeva la relativa declaratoria del contratto collettivo del settore. Né, d'altronde, era applicabile alla fattispecie l'art.6 del medesimo, alla cui stregua il diritto si acquisisce per l'esercizio continuativo di mansioni di quadro per sei mesi, ma solo per il passaggio da impiegato a quadro, e non invece ٹ ر nell'ambito della medesima categoria. Con sentenza del 13-30 gennaio 1999, l'adito Tribunale di Milano, su appello della soccombemte società, aderendo all'assunto del Giudice di primo grado, rigettava l'appello. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Poste Italiane S.p.A. con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste SE MO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c., 2103 c.c. e 12 e 14 disposizioni sulla legge in generale, nonché vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostenendo che una corretta interpretazione dell'art. 6 della legge 190/85, lascia intendere come sia stata attribuita alla contrattazione collettiva la possibilità di fissare un termine superiore a tre mesi sia per il passaggio automatico nella categoria dei quadri da una categoria inferiore sia per la progressione di livello all'interno della medesima categoria. L'art.38 del CCNL, adeguatamente interpretato, conforterebbe, del resto -sempre ad avviso della ricorrente- tale conclusione. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Questa Corte, dopo un primo orientamento diretto ad escludere, ai fini della operatività dell'istituto della cosiddetta “promozione automatica", che il potere, द्र attribuito dall'art.6 legge 13 maggio 1985 n.190 alla contrattazione collettiva, di prevedere un termine superiore a quello ordinario di tre mesi contemplato dall'art. 2103 c.c., fosse esercitabile in relazione alla progressione di carriera nell'ambito della categoria di "quadro" (cfr. Cass. 5 maggio 1999 n.4516), si è successivamente pronunciata in senso opposto, in base alle seguenti argomentazioni, che il Collegio ritiene di dover condividere (cfr., in particolare, Cass.6 luglio 2001 n.9165): a) Il testo dell'art. 6 L. 190/1985 e' stato sostituito dall'art. 1 della successiva legge 2 aprile 1986, n. 106, con conseguente chiaro scopo del legislatore di sottrarre allo statuto comune della cd. promozione automatica esclusivamente le posizioni lavorative inerenti alle categorie dei quadri e dei dirigenti (mentre, nell'originaria versione alla contrattazione collettival'autorizzazione 2 riguardava tutte le categorie dei dipendenti, quali menzionate dall'art. 2095 c.c., novellato); b) la ratio della restrizione è da individuarsi nella considerazione che soltanto le categorie dei quadri e dei dirigenti sono caratterizzate da professionalita' peculiari, dall'assunzione di responsabilita' nei confronti dei terzi (cfr. l'art. L. 190/1985 in tema di assicurazione sulla responsabilita' civile) e dall'intenso rapporto fiduciario con l'imprenditore; pertanto: c) se il legislatore del 1986, davvero avesse inteso non soltanto restringere gli spazi dell'autonomia collettiva alle sole categorie dei quadri e dei dirigenti, ma anche, ulteriormente limitarla nel senso seguito dalla diversa interpretazione, ci si sarebbe potuto attendere, ragionevolmente, una qualche precisazione al riguardo;
d) nella descritta prospettiva, non e' condivisibile il riferimento ad una pretesa eccezionalità della possibilità di derogare alla regola generale del termine massimo di tre mesi, poiché la disciplina legislativa particolare è pienamente giustificata dalle peculiarità delle qualifiche comprese nelle categorie di quadro o di dirigente;
e) anche all'interno della categoria dei dirigenti, introdotte dalla pratica negoziale, esistono diverse qualifiche o livelli' di inquadramento, spesso molto articolate in taluni settori, che talvolta segnano una vera e propria diversita' qualitativa anche in ordine allo statuto del rapporto di lavoro (cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 1995, n. 6041, in ordine alla distinzione tra dirigenti alter ego dell'imprenditore e i c.d. pseudo-dirigenti). Muovendo da queste considerazioni è stato evidenziato come non esistano nella legge elementi testuali che possono confortare la lettura in senso restrittivo del potere della contrattazione collettiva;
anzi gli stessi elementi appaiono piuttosto in grado di offrire sostegno all'interpretazione di segno contrario: l'art. 3 6, infatti, per il suo collegamento all'art. 2103 c.c. e per il suo riferimento alle "mansioni superiori", non e' suscettibile di essere riferito alla categoria come tale e, quindi, "le mansioni superiori dell'art. 2 della presente legge" si devono intendere come mansioni certamente proprie di un "quadro", ma ulteriormente specificate dalla qualifica, ove la contrattazione collettiva ne contempli di diverse all'interno della categoria stessa. Inoltre, sotto il profilo logico-sistematico, non si ravvisano valide ragioni per ritenere che la contrattazione collettiva possa stabilire un termine superiore ai tre mesi per il solo caso in cui alle mansioni superiori (di quadro o di dirigente di qualsiasi livello) sia adibito un dipendente inquadrato nella categoria operaia o impiegatizia (o anche di quadro relativamente a mansioni dirigenziali), considerato che un determinato livello della categoria di quadro o di dirigente può essere, per professionalità e grado di responsabilità, altrettanto distante per un lavoratore già appartenente alla categoria di quanto non lo sia il livello inferiore di quadro rispetto alla qualifica massima di un impiegato. Del resto, appare significativo in tal senso che il CCNL delle aziende di credito dell'11 luglio 1999, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della legge n.190 del 1985, stabilisce un periodo di cinque mesi per l'assegnazione definitiva del dipendente a mansioni superiori nell'ambito della categoria dei quadri direttivi. Conclusivamente, l'art. 6 della L. 190/1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione lavorativa dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realta' aziendali e nel segno di un'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 c.c., di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, in forza delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti, che può essere una soltanto (coincidente con l'appartenenza alla categoria) o più, e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri (o dei dirigenti) (cfr., ancora, Cass.9165/2001 cit.). Stabilito il suesposto principio di diritto, e' in esso insito che la contrattazione collettiva ben potrebbe, in relazione alle diverse realta' aziendali', differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o di dirigente) soltanto per gli appartenenti ad una categoria operaia o impiegatizia, ed un periodo comunque inferiore per gli altri lavoratori gia' appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categorie dei quadri o dei dirigenti). E', quindi, evidente che la risoluzione della controversia in oggetto dipendeva esclusivamente dall'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo, compito istituzionalmente riservato al giudice di merito e suscettibile di essere sindacato in sede di legittimità solo per violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e per vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha proceduto all'operazione ermeneutica giungendo alla conclusione che il periodo di sei mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall'art. 38, comma 7, del contratto collettivo, per la definitiva assegnazione alle mansioni stesse nell'ambito della categoria dei quadri, fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti che non appartenevano già alla predetta categoria. Senonche', il procedimento interpretativo e' stato piu' apparente che reale, posto che il Tribunale ha ritenuto che l'art.38 cit. costituisce "esercizio del potere riconosciuto in punto all'autonomia collettiva dall'art. 6 1.190 del 1985, al quale non consentisseva quindi collegato", lasciando così intendere che la legge 5 altra conclusione e che, sulla base di tale premessa, le clausole negoziali fossero da interpretarsi come se riproducessero la regola legale. ne risultano irrimediabilmenteCaduto il presupposto del ragionamento, inficiati da violazione degli art. 1362 SS. e da vizi della motivazione il procedimento e la conclusione. La legge, come si e' dimostrato, non dice nulla in un senso o nell'altro, limitandosi ad autorizzare la contrattazione collettiva a prevedere periodi superiori a tre mesi. Per stabilire, dunque, il significato dell'art. 38, comma 7, occorreva verificarne gli elementi testuali e ricercare gli altri fattori utili per determinare l'intenzione delle parti. In particolare, sarebbe stato necessario giustificare adeguatamente la conclusione che il termine di sei mesi non si riferiva alla promozione automatica all'area quadri di 1^ livello di coloro che erano inquadrati nell'area quadri di 2^ livello, indagando sull'effettiva portata della previsione di due distinte aree professionali e sul significato dell'assenza di qualsiasi ulteriore specificazione nella previsione del termine di sei mesi, al fine di giungere a ricostruire la comune intenzione degli stipulanti. L'accoglimento nei termini sopra indicati dell'esaminato motivo, comporta l'assorbimento del secondo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Ne consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché si proceda, sulla base del principio di diritto enunciato, ad una nuova indagine circa la volontà espressa dalle parti collettive con la previsione di cui all'art. 38, comma 7, del contratto. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
6 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Brescia. Cosi' deciso in Roma, 1'8 maggio 2002. 3 3 5 0 1 . . A N T S Il Presidente S R 3 A A Il Consigliere est. 7 T ' . L , 8 L A : E S 1 D E le ft| 1 P I S S E I N N G E G S G O I E A L A D O A E T L , T I L O R E R I T D D S I O G E R IL CANCELLIERE Depositate Cancelleria 7