Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
Non è configurabile il tentativo di rapina impropria quando la condotta di sottrazione della cosa non venga completata, dovendovi invece ritenere integrato il tentativo di furto, oltre l'autonomo reato che abbia come elemento costitutivo la violenza o la minaccia.
Commentario • 1
- 1. La rapinahttps://www.studiocataldi.it/
Il delitto di rapina, inserito dal legislatore codicistico tra i reati contro il patrimonio, è previsto e punito dall'art. 628 del codice penale Cos'è la rapina Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo La violenza e la minaccia La condotta Elemento soggettivo Le aggravanti speciali Aspetti procedurali Cos'è la rapina La rapina è il reato commesso da "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o da chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2008, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 10/12/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2806
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 22421/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale di Brescia;
avverso la sentenza 21 gennaio 2008 del Tribunale di Bergamo, pronunciata ex art. 444 e segg. c.p.p.;
nei confronti di:
NU OR IN, nato il [...], con qualificazione del fatto-reato come violazione degli artt. 56 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2, artt. 337, 582 e 585 c.p.;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore generale ricorrente lamenta con un unico motivo l'erronea applicazione di norme sostanziali, in relazione all'art.628 c.p., dovendosi nella specie ravvisare la violazione del disposto dell'art. 628 c.p., comma 2
considerato che
l'imputato è stato colto ed ha violentemente reagito al fine di fuggire, nei confronti della polizia giudiziaria, chiamata ad intervenire dal proprietario del box la cui porta era stata forzata dallo stesso accusato che si era già introdotto nel locale.
Il Procuratore generale presso questa Corte chiede invece il rigetto del ricorso sulla considerazione che, nella specie, non essendo avvenuta la sottrazione, il fatto non può essere qualificato come rapina impropria, dandosi invece luogo alla configurabilità oltre che del tentato furto, anche degli altri autonomi reati che abbiano come elementi costituivi la violenza o la minaccia.
Il motivo è infondato ed il ricorso va rigettato, previo riconoscimento dell'ammissibilità dello stesso, essendo consentita la deduzione in sede di legittimità dell'erronea qualificazione del fatto (SS.UU. n. 5/2000 in ricorso Neri). Ritiene infatti la Corte, aderendo ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale, che in tema di rapina impropria, posto che l'art.628 c.p., comma 2 esige che la violenza o la minaccia siano adoperate
"immediatamente dopo la sottrazione" ed al fine di conseguire, proprio mediante il loro impiego, il possesso, non ancora conseguito, della cosa sottratta ovvero l'impunità, deve ritenersi che non sia configurarle il tentativo di rapina impropria, ma sussistano invece sia il reato di tentato furto sia quello (di resistenza, minaccia, percosse, lesioni o altro) cui la condotta violenta o minacciosa abbia dato luogo, qualora tale condotta - come nella specie - sia posta in essere senza che la sottrazione sia stata previamente realizzata (Cass. Pen. sez. 5, 32551/2007, Rv. 236969 Mekhatria, sez. 6, c.c. 27 novembre 2008 Strzezek).
Da ciò consegue il rigetto del ricorso del Procuratore generale di Brescia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009