Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/02/2026, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03764/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4149 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca -OMISSIS-liocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Istituto Tecnico Commerciale -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico -OMISSIS- -OMISSIS- C.M., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. -OMISSIS- del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all’Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell’art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati;
- provvedimento di data ed estremi ignoti con cui è stata disposta l’assegnazione all’ITET -OMISSIS- - COD. MECC. -OMISSIS- -, conosciuto, poiché non comunicata, solo successivamente al 21.03.2024 (in quanto caricata sull’area riservata del ricorrente;
- sebbene ignota, poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa, della nota dell’USR con la quale quest’ultimo avrebbe disposto l’assegnazione dell’odierno ricorrente,
- di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Istituto Tecnico Commerciale -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. NI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con dichiarazione resa agli atti di causa è stato segnalato che la parte ricorrente non ha più interesse alla definizione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto che il Collegio debba prendere atto di quanto sopra e che le spese di lite possano essere compensate considerando la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e gli istituti scolastici interessati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente
NI TI, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TI | AN AS |
IL SEGRETARIO