CASS
Sentenza 9 febbraio 2022
Sentenza 9 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2022, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di: UR AS AG SA avverso la sentenza emessa il 19/09/2019 dal G.u.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti al G.u.p. del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Guido Chiarloni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il suo rigetto, con trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria elvetica RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/09/2019, il G.u.p. del Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di giurisdizione, nei confronti di NO ED IO e della UR AS AG SA (d'ora in avanti: UR) in relazione, Penale Sent. Sez. 2 Num. 4587 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 14/12/2021 rispettivamente, al delitto di riciclaggio e all'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25-octies d.lgs. n. 231 del 2000 loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso tale pronuncia, proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, contestando i presupposti fondanti la pronuncia del difetto di giurisdizione, ed in particolare evidenziando: che il trasferimento delle somme provento dei reati tributari, posti in essere da NO SS e NO LE, avvenne grazie al NO;
che quest'ultimo, in più occasioni, mise in contatto i NO con i funzionari dell'istituto CREDIT SUISSE;
che i NO, quando ebbero necessità di trasferire il danaro, chiamarono dall'Italia il NO per prendere accordi. Su tali basi, il P.M. richiamava anzitutto la giurisprudenza di legittimità pacificamente orientata nel senso di affermare la giurisdizione italiana qualora un qualsiasi segmento della condotta venga posto in essere da uno dei concorrenti nel territorio dello Stato. Evidenziava poi - quanto al percorso argomentativo del G.u.p. - che la contestazione del concorso era stata esplicitata nell'imputazione, pur senza i richiami agli articoli del codice. D'altro lato, il P.M. ricorrente censurava l'interpretazione offerta dal G.u.p. delle pronunce di questa Suprema Corte in tema di autoriciclaggio, dal momento che, nella specie, era stato realizzato un unico reato prodotto dalla convergenza dei contributi di tutti i concorrenti, punito peraltro a titoli diversi: conclusioni che, secondo il ricorrente, risultavano avvalorate proprio dalle motivazioni della sentenza n. 17325 del 2018, richiamata dal G.u.p. ed ampiamente trasfuse nell'atto di appello. Con la predetta pronuncia, infatti, la Seconda Sezione di questa Corte aveva tra l'altro chiarito che, prima dell'introduzione del delitto di autoriciciaggio, la condotta con cui l'autore del reato presupposto forniva un rilevante contributo all'attività riciclatoria dell'extraneus era una condotta di un concorrente non punibile, oggi invece punibile ai sensi dell'art. 648-ter.1 cod. pen.: risultava pertanto smentito l'assunto del G.u.p., essendo stato ormai superato il dogma dell'unicità del reato per tutti i concorrenti, dato che "una fattispecie concorsuale con titoli diversi di reato è dato ormai ampiamente acquisito a livello dottrinale e giurisprudenziale". 3. La Corte d'Appello di Milano, investita dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica, ha anzitutto dichiarato non doversi procedere nei confronti del NO, per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato; quanto alla UR, la Corte d'Appello ha riqualificato l'impugnazione proposta quale ricorso per cassazione (ritenendo la sentenza inappellabile), ed ha conseguentemente trasmesso gli atti a questa Suprema Corte. 2 2 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore della UR rileva l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso, riproponendo argomenti già veicolati in altra memoria precedentemente depositata, in vista dell'udienza dinanzi alla Corte d'Appello. Si evidenzia, in via preliminare, l'erroneo riferimento al 2017 quale momento finale dell'attività di trasferimento del danaro dall'Italia a Lugano da parte dei NO, essendo tale attività pacificamente cessata sin dal novembre 2012, e non risultando per il periodo successivo alcuna movimentazione di danaro verso l'estero. Il difensore osserva poi che il P.M. aveva preso le mosse dalla inammissibilità del concorso dell'extraneus nel reato di autoriciclaggio posto in essere dall'autore del reato presupposto (dovendo egli rispondere sempre e comunque di riciclaggio), e che - nella prospettiva del ricorrente - la giurisdizione del giudice italiano si radicherebbe per il concorso del NO (che aveva sempre operato dalla Svizzera) nell'autoriciclaggio compiuto dai NO: tuttavia, l'esatta collocazione temporale dell'attività di trasporto del contante a Lugano, posta in essere da questi ultimi (nel solo 2012 e non anche fino al 2017), impediva radicalmente la punibilità di quella condotta dei NO ai sensi dell'art. 648- ter.1 cod. pen. (entrato in vigore solo il 01/01/2015), e quindi il concorso in tale reato del NO. In tale contesto, il difensore insiste per l'inammissibilità del ricorso, che non aveva formulato critiche specifiche alla decisione del G.u.p., non avendo in particolare indicato "alcuna condotta (o frammento di condotta) intrapresa dai NO nel territorio dello Stato successivamente all'entrata in vigore della norma incriminatrice, a cui possa connettersi una condotta (o frammento di condotta), anche se verificatasi all'estero, attribuibile a ED IO NO e astrattamente riconducibile all'art. 648-bis cod. pen." (pag. 5 della memoria, in cui si evidenzia altresì che il G.u.p. si era invece soffermato sulla commissione, esclusivamente all'estero, di condotte riciclatorie attribuibili autonomamente al NO, poste in essere sia prima che dopo l'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice). Si evidenzia ancora che tutte le condotte dei NO successive a tale entrata in vigore erano state da loro perpetrate in territorio estero (trasferimento fondi nel febbraio 2015 dai conti svizzeri a quelli aperti a Dubai e poi a Nassau): le operazioni bancarie relative a tali movimenti, poste in essere dal NO in virtù di deleghe in bianco rilasciategli in Svizzera, avrebbero potuto configurare il delitto di riciclaggio, rispetto al quale difetterebbe comunque la giurisdizione del giudice italiano per la mancanza dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 10 cod. pen. 3 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è infondato. 2. È utile qui ricordare che l'odierno procedimento, dopo il decesso di NO ED IO e la conseguente declaratoria della Corte d'Appello di non doversi procedere per morte dell'imputato, ha ormai ad oggetto la sola responsabilità amministrativa ipotizzata nei confronti della UR in relazione, ai sensi degli artt. 5 e 25-octies d.lgs. n. 231 del 2000, all'attività di riciclaggio posta in essere dal NO (legale rappresentante della società) dei proventi dei reati tributari perpetrati da NO SS e NO LE. Attività dettagliatamente descritta nel capo di imputazione ed in sintesi consistita, in una prima fase, nell'investimento in fondi, titoli azionari ecc. delle somme contanti materialmente portate dai NO in Svizzera, con vari viaggi effettuati tra l'ottobre e il dicembre 2012, e confluite nei conti da costoro aperti su indicazione del NO presso l'istituto CREDIT SUISSE. In una seconda fase, le disponibilità dei NO erano state disinvestite e trasferite dal NO - con un "passaggio intermedio" presso un istituto di credito di Dubai - in una banca privata di investimento in Nassau (Bahamas), presso la quale sono stati rilevati, al 31/12/2015, investimenti per la quasi totalità delle somme ivi trasferite. 3. Il G.u.p. del Tribunale di Milano, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sulla scorta di risultanze documentali e dichiarative (sulla scorta, in particolare, di quanto riferito dai NO) ritenute del tutto univoche e convergenti in ordine alla commissione delle condotte riciclatorie, da parte del NO, esclusivamente in territorio svizzero, e della conseguente insussistenza della giurisdizione italiana per un reato comune commesso da cittadino straniero in territorio estero, in difetto dei presupposti di cui all'art. 10, primo comma, cod. pen. Tali conclusioni sono state raggiunte sia in relazione alla prima fase cui si è poc'anzi accennato, avviata su richiesta dei NO che si recarono a Lugano e presero contatti con il NO dopo aver scelto la UR, curando e materialmente effettuando - essi soli - il trasporto dall'Italia del danaro contante, senza alcun tipo di coinvolgimento del NO;
sia anche nella seconda fase, nella quale anche le ulteriori operazioni verso gli istituti di Dubai e Nassau vennero effettuate dal NO operando da Lugano, avvalendosi delle deleghe in bianco a tal fine rilasciategli in quella città dai NO (i quali concordemente hanno riferito che lo spostamento dei beni dalla Svizzera venne deciso nel 2014, su consiglio del NO che aveva loro rappresentato i rischi derivanti dal mutato atteggiamento delle autorità elvetiche, e della possibile collaborazione di queste 4 4 ultime con le autorità italiane per l'accertamento di operazioni quali quelle effettuate dal NO attraverso la procura ad operare sui loro conti, appositamente aperti presso CREDIT SUISSE). Nel rilevare il difetto di giurisdizione, il G.u.p. ha espressamente disatteso l'impostazione accusatoria secondo cui il "segmento di condotta" utile per radicare la giurisdizione italiana, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 cod. pen., doveva essere individuato nell'attività posta in essere in Italia dai NO e consistita nel trasporto del danaro verso la Svizzera, e nei contatti telefonici con il NO propedeutici all'apertura dei conti presso CREDIT SUISSE. Sul punto, il G.u.p. ha ritenuto dirimente la non configurabilità di una fattispecie plurisoggettiva di reato, né del concorso nel delitto di autoriciclaggio da parte del NO (al quale, del resto, era stato contestato il solo reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.), ed ha richiamato, a sostegno delle proprie conclusioni, due pronunce di legittimità concordi nell'affermare che «in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato - presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod. pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus» (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652; Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Potenza, Rv. 275288). 5. Come già in precedenza accennato, il P.M. ricorrente ha censurato tale percorso argomentativo, da un lato ponendo in evidenza che una contestazione di reato concorsuale era stata in effetti formulata con l'espresso riferimento, nel capo d'accusa, a condotte del NO poste in essere "in concorso con NO LE e NO SS"; d'altro lato, il P.M. ha contestato la correttezza dell'interpretazione offerta dal G.u.p. in ordine alle richiamate sentenze di questa Suprema Corte, con le quali, in realtà, l'impostazione concorsuale era stata ribadita, nel senso che il legislatore del 2014 ha esteso l'area di rilevanza penale alle condotte dell'autore del reato presupposto volte a "ripulire" i proventi di quest'ultimo, punendole a titolo di autoriciclaggio, mentre l'eventuale apporto assicurato dal soggetto estraneo al reato presupposto continua ad essere punito ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. In tale prospettiva, e sulla scorta delle richiamate pronunce di legittimità, doveva per il ricorrente ritenersi ormai definitivamente superato il dogma dell'unicità del reato per tutti i concorrenti, dato che "una fattispecie concorsuale con titoli diversi di reato è dato ormai ampiamente acquisito a livello dottrinale e giurisprudenziale". 6. In tale articolato contesto, ritiene il Collegio di dover anzitutto escludere che l'impugnazione del P.M. sia inammissibile per difetto di specificità, come 5 5 sostenuto dalla difesa della UR, secondo la quale il P.M. - coerentemente con l'impostazione accolta della unicità del reato commesso in forma plurisoggettiva, pur se punito a titoli diversi - avrebbe dovuto individuare specifiche condotte (o frammenti di esse) poste in essere dai NO in Italia in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 cod. pen., alle quali poter connettere condotte (o frammenti di esse) poste in essere dal NO anche in territorio estero, suscettibili di essere sussunte nell'alveo dell'art. 648-bis cod. pen. In realtà, emerge con assoluta chiarezza dal provvedimento impugnato che l'impostazione accusatoria non conferisce rilevanza, quali segmenti di condotta commessa in Italia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 cod. pen., ad attività dei NO concretamente punibili a titolo di autoriciclaggio perché commesse dopo l'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice. Tale idoneità a radicare la giurisdizione italiana viene invece attribuita dall'Accusa alle "originarie", plurime condotte di trasporto del danaro contante verso la Svizzera poste in essere dai NO: attività sulle quali si "innesta", nella prospettiva concorsuale accolta dalle due sentenze sopra richiamate, la condotta riciclatoria svolta dalla UR attraverso il NO. In tale ottica ricostruttiva, il fatto che quest'ultimo, cittadino svizzero, abbia operato esclusivamente all'estero, risulta irrilevante ai fini specifici che qui interessano, posto che, secondo un insegnamento del tutto incontroverso di questa Suprema Corte, «in caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero» (Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Alali, Rv. 274376). Il P.M. ricorrente ha quindi "coerentemente" censurato, senza dare adito a rilievi di genericità, la sentenza impugnata per aver disatteso la ricostruzione giuridica accolta dalle pronunce in tema di autoriciclaggio, chiaramente orientate non già - come ritenuto dal G.u.p. - nel senso dell'esclusione del concorso di persone, bensì verso la possibilità di punire a titoli differenti di reato (l'autoriciclaggio per l'autore del reato presupposto;
il riciclaggio per l'extraneus) condotte che, pur realizzate da soggetti diversi, convergono verso un unico risultato, secondo appunto lo schema del concorso ex art. 110 cod. pen. 7. Le considerazioni appena svolte per escludere il difetto di specificità dell'impugnazione proposta dal P.M. costituiscono, peraltro, il presupposto logico- giuridico della valutazione di infondatezza dell'impugnazione medesima. 6 6 È invero evidente che le condotte "italiane" di trasferimento del danaro compiute dai NO avrebbero potuto radicare la giurisdizione italiana, secondo lo schema giurisprudenziale del reato plurisoggettivo punito a titoli diversi di reato, qualora fossero state realizzate dopo l'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 cod. pen.: a diverse ed anzi opposte conclusioni deve invece pervenirsi nella fattispecie in esame, in cui il trasporto dall'Italia alla Svizzera dei proventi del reato tributario, effettuato nel 2012 dagli autori del reato medesimo, risultava del tutto privo di rilevanza penale, pur se funzionale e propedeutico alla commissione delle condotte di riciclaggio successivamente contestate al NO e - per la responsabilità ex d.lgs. n. 231 - alla UR. 7.1. Non è inutile ricordare che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, risolvendo in senso positivo la questione della possibilità di individuare, nel delitto di associazione mafiosa, il reato presupposto del riciclaggio (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586), hanno tra l'altro esaminato la ratio e la funzione della clausola di riserva "fuori dai casi di concorso nel reato" contenuta nella parte iniziale degli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. All'esito di una compiuta disamina dei vari orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, le Sezioni Unite hanno osservato (§ 4 della motivazione) che «indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clausola, il Collegio tuttavia ritiene che la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione dì essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto». Gli insegnamenti del Supremo Collegio assumono, in questa sede, un rilievo dirimente. Si intende dire che, se la valutazione tipizzante del legislatore è stata quella di escludere il concorso di reati per l'autore del reato presupposto, e di modellare quindi il riciclaggio come un delitto a soggettività ristretta, tale valutazione non può in alcun modo essere ignorata o pretermessa nell'indagine relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano nell'ipotesi - che qui ricorre - di condotte riciclatorie commesse interamente all'estero da uno straniero rimasto estraneo al reato presupposto. In altri termini, ponendosi nella prospettiva ermeneutica che qui si contesta, si finirebbe per avallare il "recupero", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 cod. pen., di condotte (il reperimento e la messa a disposizione dei capitali di provenienza illecita) in realtà estranee al fatto tipico preso in considerazione dall'art. 648-bis cod. pen.: condotte poste in essere da un soggetto che - fino all'entrata in vigore dell'art. 648-ter.
1 - mai avrebbe potuto risponderne, essendo egli l'autore del reato presupposto. 7 7 7.2. Le considerazioni fin qui svolte - riferite al trasporto dei contanti effettuato dai NO tra l'ottobre e il dicembre 2012, prodromico alla prima fase delle condotte riciclatorie (quelle compiute dal NO subito dopo l'apertura dei conti presso CREDIT SUISSE) - risultano pienamente applicabili anche alla seconda fase delle condotte medesime. Risulta infatti incontroverso il fatto che il NO continuò ad operare — per i trasferimenti e i successivi reinvestimenti a Nassau via Dubai — dal proprio ufficio di Lugano, avvalendosi delle deleghe in bianco a lui rilasciate in territorio svizzero dai NO, i quali non risultano pertanto — in tale seconda fase - aver compiuto trasferimenti di danaro dall'Italia alla Svizzera né alcun altro tipo di condotta rilevante ai fini che qui interessano, anche quanto alle pochissime operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 cod. pen. 7.3 Deve infine escludersi che tali conclusioni possano essere poste in discussione valorizzando i contatti telefonici riferiti da NO SS nel suo ultimo interrogatorio. Emerge infatti con chiarezza, dall'esposizione del G.i.p., che tali contatti riguardavano la sola prima fase, in quanto funzionali a concordare dall'Italia gli appuntamenti con il NO per recarsi con lui in banca ed effettuare i versamenti (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, in cui si precisa che, in altri casi, era lo stesso NO a provvedere). È dunque evidente che, per le stesse ragioni esposte a proposito del trasporto del contante, l'attribuzione a tali conversazioni di un rilievo ex art. 6 cod. pen. deve ritenersi precluso dall'irrilevanza penale, all'epoca, delle condotte volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, se poste in essere dall'autore del reato presupposto. 8. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il/1.4 dicembre 2021
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti al G.u.p. del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Guido Chiarloni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il suo rigetto, con trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria elvetica RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/09/2019, il G.u.p. del Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di giurisdizione, nei confronti di NO ED IO e della UR AS AG SA (d'ora in avanti: UR) in relazione, Penale Sent. Sez. 2 Num. 4587 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 14/12/2021 rispettivamente, al delitto di riciclaggio e all'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25-octies d.lgs. n. 231 del 2000 loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso tale pronuncia, proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, contestando i presupposti fondanti la pronuncia del difetto di giurisdizione, ed in particolare evidenziando: che il trasferimento delle somme provento dei reati tributari, posti in essere da NO SS e NO LE, avvenne grazie al NO;
che quest'ultimo, in più occasioni, mise in contatto i NO con i funzionari dell'istituto CREDIT SUISSE;
che i NO, quando ebbero necessità di trasferire il danaro, chiamarono dall'Italia il NO per prendere accordi. Su tali basi, il P.M. richiamava anzitutto la giurisprudenza di legittimità pacificamente orientata nel senso di affermare la giurisdizione italiana qualora un qualsiasi segmento della condotta venga posto in essere da uno dei concorrenti nel territorio dello Stato. Evidenziava poi - quanto al percorso argomentativo del G.u.p. - che la contestazione del concorso era stata esplicitata nell'imputazione, pur senza i richiami agli articoli del codice. D'altro lato, il P.M. ricorrente censurava l'interpretazione offerta dal G.u.p. delle pronunce di questa Suprema Corte in tema di autoriciclaggio, dal momento che, nella specie, era stato realizzato un unico reato prodotto dalla convergenza dei contributi di tutti i concorrenti, punito peraltro a titoli diversi: conclusioni che, secondo il ricorrente, risultavano avvalorate proprio dalle motivazioni della sentenza n. 17325 del 2018, richiamata dal G.u.p. ed ampiamente trasfuse nell'atto di appello. Con la predetta pronuncia, infatti, la Seconda Sezione di questa Corte aveva tra l'altro chiarito che, prima dell'introduzione del delitto di autoriciciaggio, la condotta con cui l'autore del reato presupposto forniva un rilevante contributo all'attività riciclatoria dell'extraneus era una condotta di un concorrente non punibile, oggi invece punibile ai sensi dell'art. 648-ter.1 cod. pen.: risultava pertanto smentito l'assunto del G.u.p., essendo stato ormai superato il dogma dell'unicità del reato per tutti i concorrenti, dato che "una fattispecie concorsuale con titoli diversi di reato è dato ormai ampiamente acquisito a livello dottrinale e giurisprudenziale". 3. La Corte d'Appello di Milano, investita dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica, ha anzitutto dichiarato non doversi procedere nei confronti del NO, per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato; quanto alla UR, la Corte d'Appello ha riqualificato l'impugnazione proposta quale ricorso per cassazione (ritenendo la sentenza inappellabile), ed ha conseguentemente trasmesso gli atti a questa Suprema Corte. 2 2 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore della UR rileva l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso, riproponendo argomenti già veicolati in altra memoria precedentemente depositata, in vista dell'udienza dinanzi alla Corte d'Appello. Si evidenzia, in via preliminare, l'erroneo riferimento al 2017 quale momento finale dell'attività di trasferimento del danaro dall'Italia a Lugano da parte dei NO, essendo tale attività pacificamente cessata sin dal novembre 2012, e non risultando per il periodo successivo alcuna movimentazione di danaro verso l'estero. Il difensore osserva poi che il P.M. aveva preso le mosse dalla inammissibilità del concorso dell'extraneus nel reato di autoriciclaggio posto in essere dall'autore del reato presupposto (dovendo egli rispondere sempre e comunque di riciclaggio), e che - nella prospettiva del ricorrente - la giurisdizione del giudice italiano si radicherebbe per il concorso del NO (che aveva sempre operato dalla Svizzera) nell'autoriciclaggio compiuto dai NO: tuttavia, l'esatta collocazione temporale dell'attività di trasporto del contante a Lugano, posta in essere da questi ultimi (nel solo 2012 e non anche fino al 2017), impediva radicalmente la punibilità di quella condotta dei NO ai sensi dell'art. 648- ter.1 cod. pen. (entrato in vigore solo il 01/01/2015), e quindi il concorso in tale reato del NO. In tale contesto, il difensore insiste per l'inammissibilità del ricorso, che non aveva formulato critiche specifiche alla decisione del G.u.p., non avendo in particolare indicato "alcuna condotta (o frammento di condotta) intrapresa dai NO nel territorio dello Stato successivamente all'entrata in vigore della norma incriminatrice, a cui possa connettersi una condotta (o frammento di condotta), anche se verificatasi all'estero, attribuibile a ED IO NO e astrattamente riconducibile all'art. 648-bis cod. pen." (pag. 5 della memoria, in cui si evidenzia altresì che il G.u.p. si era invece soffermato sulla commissione, esclusivamente all'estero, di condotte riciclatorie attribuibili autonomamente al NO, poste in essere sia prima che dopo l'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice). Si evidenzia ancora che tutte le condotte dei NO successive a tale entrata in vigore erano state da loro perpetrate in territorio estero (trasferimento fondi nel febbraio 2015 dai conti svizzeri a quelli aperti a Dubai e poi a Nassau): le operazioni bancarie relative a tali movimenti, poste in essere dal NO in virtù di deleghe in bianco rilasciategli in Svizzera, avrebbero potuto configurare il delitto di riciclaggio, rispetto al quale difetterebbe comunque la giurisdizione del giudice italiano per la mancanza dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 10 cod. pen. 3 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è infondato. 2. È utile qui ricordare che l'odierno procedimento, dopo il decesso di NO ED IO e la conseguente declaratoria della Corte d'Appello di non doversi procedere per morte dell'imputato, ha ormai ad oggetto la sola responsabilità amministrativa ipotizzata nei confronti della UR in relazione, ai sensi degli artt. 5 e 25-octies d.lgs. n. 231 del 2000, all'attività di riciclaggio posta in essere dal NO (legale rappresentante della società) dei proventi dei reati tributari perpetrati da NO SS e NO LE. Attività dettagliatamente descritta nel capo di imputazione ed in sintesi consistita, in una prima fase, nell'investimento in fondi, titoli azionari ecc. delle somme contanti materialmente portate dai NO in Svizzera, con vari viaggi effettuati tra l'ottobre e il dicembre 2012, e confluite nei conti da costoro aperti su indicazione del NO presso l'istituto CREDIT SUISSE. In una seconda fase, le disponibilità dei NO erano state disinvestite e trasferite dal NO - con un "passaggio intermedio" presso un istituto di credito di Dubai - in una banca privata di investimento in Nassau (Bahamas), presso la quale sono stati rilevati, al 31/12/2015, investimenti per la quasi totalità delle somme ivi trasferite. 3. Il G.u.p. del Tribunale di Milano, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sulla scorta di risultanze documentali e dichiarative (sulla scorta, in particolare, di quanto riferito dai NO) ritenute del tutto univoche e convergenti in ordine alla commissione delle condotte riciclatorie, da parte del NO, esclusivamente in territorio svizzero, e della conseguente insussistenza della giurisdizione italiana per un reato comune commesso da cittadino straniero in territorio estero, in difetto dei presupposti di cui all'art. 10, primo comma, cod. pen. Tali conclusioni sono state raggiunte sia in relazione alla prima fase cui si è poc'anzi accennato, avviata su richiesta dei NO che si recarono a Lugano e presero contatti con il NO dopo aver scelto la UR, curando e materialmente effettuando - essi soli - il trasporto dall'Italia del danaro contante, senza alcun tipo di coinvolgimento del NO;
sia anche nella seconda fase, nella quale anche le ulteriori operazioni verso gli istituti di Dubai e Nassau vennero effettuate dal NO operando da Lugano, avvalendosi delle deleghe in bianco a tal fine rilasciategli in quella città dai NO (i quali concordemente hanno riferito che lo spostamento dei beni dalla Svizzera venne deciso nel 2014, su consiglio del NO che aveva loro rappresentato i rischi derivanti dal mutato atteggiamento delle autorità elvetiche, e della possibile collaborazione di queste 4 4 ultime con le autorità italiane per l'accertamento di operazioni quali quelle effettuate dal NO attraverso la procura ad operare sui loro conti, appositamente aperti presso CREDIT SUISSE). Nel rilevare il difetto di giurisdizione, il G.u.p. ha espressamente disatteso l'impostazione accusatoria secondo cui il "segmento di condotta" utile per radicare la giurisdizione italiana, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 cod. pen., doveva essere individuato nell'attività posta in essere in Italia dai NO e consistita nel trasporto del danaro verso la Svizzera, e nei contatti telefonici con il NO propedeutici all'apertura dei conti presso CREDIT SUISSE. Sul punto, il G.u.p. ha ritenuto dirimente la non configurabilità di una fattispecie plurisoggettiva di reato, né del concorso nel delitto di autoriciclaggio da parte del NO (al quale, del resto, era stato contestato il solo reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.), ed ha richiamato, a sostegno delle proprie conclusioni, due pronunce di legittimità concordi nell'affermare che «in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato - presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod. pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus» (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652; Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Potenza, Rv. 275288). 5. Come già in precedenza accennato, il P.M. ricorrente ha censurato tale percorso argomentativo, da un lato ponendo in evidenza che una contestazione di reato concorsuale era stata in effetti formulata con l'espresso riferimento, nel capo d'accusa, a condotte del NO poste in essere "in concorso con NO LE e NO SS"; d'altro lato, il P.M. ha contestato la correttezza dell'interpretazione offerta dal G.u.p. in ordine alle richiamate sentenze di questa Suprema Corte, con le quali, in realtà, l'impostazione concorsuale era stata ribadita, nel senso che il legislatore del 2014 ha esteso l'area di rilevanza penale alle condotte dell'autore del reato presupposto volte a "ripulire" i proventi di quest'ultimo, punendole a titolo di autoriciclaggio, mentre l'eventuale apporto assicurato dal soggetto estraneo al reato presupposto continua ad essere punito ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. In tale prospettiva, e sulla scorta delle richiamate pronunce di legittimità, doveva per il ricorrente ritenersi ormai definitivamente superato il dogma dell'unicità del reato per tutti i concorrenti, dato che "una fattispecie concorsuale con titoli diversi di reato è dato ormai ampiamente acquisito a livello dottrinale e giurisprudenziale". 6. In tale articolato contesto, ritiene il Collegio di dover anzitutto escludere che l'impugnazione del P.M. sia inammissibile per difetto di specificità, come 5 5 sostenuto dalla difesa della UR, secondo la quale il P.M. - coerentemente con l'impostazione accolta della unicità del reato commesso in forma plurisoggettiva, pur se punito a titoli diversi - avrebbe dovuto individuare specifiche condotte (o frammenti di esse) poste in essere dai NO in Italia in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 cod. pen., alle quali poter connettere condotte (o frammenti di esse) poste in essere dal NO anche in territorio estero, suscettibili di essere sussunte nell'alveo dell'art. 648-bis cod. pen. In realtà, emerge con assoluta chiarezza dal provvedimento impugnato che l'impostazione accusatoria non conferisce rilevanza, quali segmenti di condotta commessa in Italia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 cod. pen., ad attività dei NO concretamente punibili a titolo di autoriciclaggio perché commesse dopo l'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice. Tale idoneità a radicare la giurisdizione italiana viene invece attribuita dall'Accusa alle "originarie", plurime condotte di trasporto del danaro contante verso la Svizzera poste in essere dai NO: attività sulle quali si "innesta", nella prospettiva concorsuale accolta dalle due sentenze sopra richiamate, la condotta riciclatoria svolta dalla UR attraverso il NO. In tale ottica ricostruttiva, il fatto che quest'ultimo, cittadino svizzero, abbia operato esclusivamente all'estero, risulta irrilevante ai fini specifici che qui interessano, posto che, secondo un insegnamento del tutto incontroverso di questa Suprema Corte, «in caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero» (Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Alali, Rv. 274376). Il P.M. ricorrente ha quindi "coerentemente" censurato, senza dare adito a rilievi di genericità, la sentenza impugnata per aver disatteso la ricostruzione giuridica accolta dalle pronunce in tema di autoriciclaggio, chiaramente orientate non già - come ritenuto dal G.u.p. - nel senso dell'esclusione del concorso di persone, bensì verso la possibilità di punire a titoli differenti di reato (l'autoriciclaggio per l'autore del reato presupposto;
il riciclaggio per l'extraneus) condotte che, pur realizzate da soggetti diversi, convergono verso un unico risultato, secondo appunto lo schema del concorso ex art. 110 cod. pen. 7. Le considerazioni appena svolte per escludere il difetto di specificità dell'impugnazione proposta dal P.M. costituiscono, peraltro, il presupposto logico- giuridico della valutazione di infondatezza dell'impugnazione medesima. 6 6 È invero evidente che le condotte "italiane" di trasferimento del danaro compiute dai NO avrebbero potuto radicare la giurisdizione italiana, secondo lo schema giurisprudenziale del reato plurisoggettivo punito a titoli diversi di reato, qualora fossero state realizzate dopo l'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 cod. pen.: a diverse ed anzi opposte conclusioni deve invece pervenirsi nella fattispecie in esame, in cui il trasporto dall'Italia alla Svizzera dei proventi del reato tributario, effettuato nel 2012 dagli autori del reato medesimo, risultava del tutto privo di rilevanza penale, pur se funzionale e propedeutico alla commissione delle condotte di riciclaggio successivamente contestate al NO e - per la responsabilità ex d.lgs. n. 231 - alla UR. 7.1. Non è inutile ricordare che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, risolvendo in senso positivo la questione della possibilità di individuare, nel delitto di associazione mafiosa, il reato presupposto del riciclaggio (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586), hanno tra l'altro esaminato la ratio e la funzione della clausola di riserva "fuori dai casi di concorso nel reato" contenuta nella parte iniziale degli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. All'esito di una compiuta disamina dei vari orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, le Sezioni Unite hanno osservato (§ 4 della motivazione) che «indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clausola, il Collegio tuttavia ritiene che la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione dì essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto». Gli insegnamenti del Supremo Collegio assumono, in questa sede, un rilievo dirimente. Si intende dire che, se la valutazione tipizzante del legislatore è stata quella di escludere il concorso di reati per l'autore del reato presupposto, e di modellare quindi il riciclaggio come un delitto a soggettività ristretta, tale valutazione non può in alcun modo essere ignorata o pretermessa nell'indagine relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano nell'ipotesi - che qui ricorre - di condotte riciclatorie commesse interamente all'estero da uno straniero rimasto estraneo al reato presupposto. In altri termini, ponendosi nella prospettiva ermeneutica che qui si contesta, si finirebbe per avallare il "recupero", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 cod. pen., di condotte (il reperimento e la messa a disposizione dei capitali di provenienza illecita) in realtà estranee al fatto tipico preso in considerazione dall'art. 648-bis cod. pen.: condotte poste in essere da un soggetto che - fino all'entrata in vigore dell'art. 648-ter.
1 - mai avrebbe potuto risponderne, essendo egli l'autore del reato presupposto. 7 7 7.2. Le considerazioni fin qui svolte - riferite al trasporto dei contanti effettuato dai NO tra l'ottobre e il dicembre 2012, prodromico alla prima fase delle condotte riciclatorie (quelle compiute dal NO subito dopo l'apertura dei conti presso CREDIT SUISSE) - risultano pienamente applicabili anche alla seconda fase delle condotte medesime. Risulta infatti incontroverso il fatto che il NO continuò ad operare — per i trasferimenti e i successivi reinvestimenti a Nassau via Dubai — dal proprio ufficio di Lugano, avvalendosi delle deleghe in bianco a lui rilasciate in territorio svizzero dai NO, i quali non risultano pertanto — in tale seconda fase - aver compiuto trasferimenti di danaro dall'Italia alla Svizzera né alcun altro tipo di condotta rilevante ai fini che qui interessano, anche quanto alle pochissime operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 cod. pen. 7.3 Deve infine escludersi che tali conclusioni possano essere poste in discussione valorizzando i contatti telefonici riferiti da NO SS nel suo ultimo interrogatorio. Emerge infatti con chiarezza, dall'esposizione del G.i.p., che tali contatti riguardavano la sola prima fase, in quanto funzionali a concordare dall'Italia gli appuntamenti con il NO per recarsi con lui in banca ed effettuare i versamenti (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, in cui si precisa che, in altri casi, era lo stesso NO a provvedere). È dunque evidente che, per le stesse ragioni esposte a proposito del trasporto del contante, l'attribuzione a tali conversazioni di un rilievo ex art. 6 cod. pen. deve ritenersi precluso dall'irrilevanza penale, all'epoca, delle condotte volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, se poste in essere dall'autore del reato presupposto. 8. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il/1.4 dicembre 2021