Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1089 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1089 /2024 R.G promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. FEDETTO REBECCA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. SPADA MANUELA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio conclusioni rese dal ricorrente :
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Padova in data 22 maggio 1993 tra e e trascritto al n. 234, parte Parte_1 CP_1
II, serie A, vol. 01, anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Padova, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di effettuare le relative annotazioni;
conclusioni rese dalla resistente :
Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
ed in data 22 maggio 1993
[...] CP_1
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 22/05/1993 in PADOVA.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 2.10.15 e la separazione è stata omologata il
12.11.2015.
ha, quindi, proposto ricorso per la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni del divorzio;
la controparte, pur concordando con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha formulato a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni del divorzio.
All'esito della udienza ex art. 473 bis 21 cpc, le parti hanno concluso sullo status e la causa viene ora decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Spese di lite al merito.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 22/05/1993 in PADOVA e trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1993 ;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. spese di lite al merito
4. rimette la causa innanzi al relatore come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.12.24
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti