Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8488 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
084 8 8 / 0 2 REPUBBLICA TRALIANA DIL OPEL ITALIAN Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 13044/99 Cron. N. 23371composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Giuseppe Ianniruberto -Presidente- Rep. N. 662. Luciano Vigolo -Consigliere- 3. Giovanni Mazzarella -Consigliere- 4, Antonio Lamorgese -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- Ud. 27.03.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA CO, elettivamente domiciliato in Roma, IERVASI Via Valnerina 40, presso lo studio dell'Avv. Gino Scartozzi, rap- presentato e difeso dall'Avv. Matteo Dell'Olio come da procura a margine del ricorso Ricorrente 1371
CONTRO
ENEL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Piz Ing. Danilo Severini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bruxelles 61, presso lo studio dell'Avv. Giovanni G. Gentile, che la rappresenta e difende per procura a margine del controri- corso disgiuntamente e unitamente all'Avv. Reginaldo Lecce de ultime d'ufficio presso le Cancellerie della Corte di les serion - 2 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 448/98 del Tribunale del La- voro di Locri del 9.6.1998/2.7.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.3.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Matteo Dell'Olio per il ricorrente e l'Avv. Giovanni Gentile per l'ENEL; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa Elisa- betta Maria Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 28.10.1994, ES SI conve- niva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Locri- Sezione staccata di Caulonia la S.p.A. ENEL per sentir dichiarare nulla la prova del concorso in appello o comunque l'illegittimità della riparametrazione come operata dalla convenuta ed, in via subor- dinata, per sentire affermato il suo diritto ad essere inserito nell'elenco degli idonei. Premetteva al riguardo che: quale dipendente della società con- venuta, con inquadramento nella categoria B2 ed in possesso del diploma di perito industriale elettrotecnico, aveva partecipato nel settembre 1989 ad un concorso interno per l'assegnazione delle mansioni corrispondenti alla categoria BS non risultando idoneo;
a seguito di accordi sindacali l'ENEL aveva fatto effettuare ai candidati non idonei una prova di appello, le cui modalità di 3 svolgimento, rese note ai partecipanti prima del suo inizio, erano consistite in 30 quiz per 75 minuti con punteggio negativo di 0,33 per ogni risposta errata e con punteggio minimo pari a 60 per il conseguimento dell'idoneità. Aggiungeva che era risultato non idoneo anche alla seconda pro- va, che, a suo dire, si era svolta senza alcuna indicazione dei criteri di selezione e delle modalità di valutazione, nonché delle differenze di criterio adottate per i diversi tipi di titoli di studio. Lamentava, altresì, che il meccanismo di selezione, consistito in una specifica soluzione tecnica di riparametrazione su base na- zionale dei punteggi conseguiti da ciascuno dei candidati, fosse da ritenersi illegittimo, perché avvenuto a buste aperte e nella piena conoscenza dell'identità dei candidati, nella mancanza di criteri chiari, pubblici e trasparenti dello strumento prescelto, che aveva determinato evidenti sperequazioni, per essere stati di- chiarati non idonei candidati con punteggio in assoluto più alto rispetto ad altri con punteggio più basso, risultati idonei. La convenuta costituendosi contestava la richiesta dell'attore. All'esito dell'istruzione, l'adito Pretore con sentenza del 19.6.1996 rigettava la domanda. Tale decisione, impugnata dallo SI, veniva confermata dal Tribunale di Locri con sentenza depositata il 2.7.1998 con com- pensazione delle spese di entrambi i gradi. In particolare il Tribunale osservava che la condotta della società non era censurabile, in quanto i criteri e le modalità della sele- zione di appello, uguali per tutti, furono fissati in anticipo ri- spetto alle date di esame e furono, altresì, preventivamente portati a conoscenza degli interessati e quindi dello stesso Ierva- si. Il Tribunale riteneva poi infondata la censura dell'appellante ri- volta alla riparametrazione adottata dalla società, essendo stato tale meccanismo applicato in maniera uniforme per tutti i parte- cipanti eguagliandosi a 100 il punteggio del candidato risultato primo su scala nazionale in ciascuna categoria di diploma, fermo restando il punteggio minimo di idoneità di 60/100, di talché de- rivò che differenti risultarono le soglie di idoneità per ognuna delle graduatorie redatte in relazione alle diverse categorie di di- ploma, in quanto tali valori- limite scaturirono dal diverso pun- teggio più alto assegnato per ciascun gruppo. In definitiva secondo il giudice di appello le modalità di ripara- metrazione prescelte rispondevano ad un criterio assolutamente obiettivo, poggiavano su un meccanismo del tutto automatico e quindi consentivano di impedire possibili arbitrii, sicché, la con- dotta dell'ENEL, in quanto espressione del diritto del datore di lavoro privato di organizzare l'impresa secondo criteri di effi- cienza ed economicità, non si poneva in contrasto con i precetti della buona fede e della correttezza nell'esecuzione dei rapporti di lavoro. un Lo lervasi ricorre per cassazione deducendo (unico articolato motivo. 5 L'ENEL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1324, 1372, 1375, 1989, 1990 Cod. Civ., nonché vizi di motivazione su punti essenziali della
contro
- versia (art. 1360 n.3 e n. 5 C.P.C.). Rileva il ricorrente che in base alle intese raggiunte con le orga- nizzazioni sindacali venne concordata l'effettuazione di una “prova scritta di appello" aperta ai candidati non risultati idonei alle precedenti prove di selezione, prova che sarebbe consistita in "quiz tarati come nella precedente selezione" (nota del 25.9.1992 della Direzione del personale ENEL). Sottolinea, inoltre, il ricorrente che: -nell'avviso di selezione in data 20.10.1992 si stabiliva che i candidati sarebbero stati sottoposti ad una prova scritta diretta ad accertare l'idoneità a coprire posizioni di lavoro di categoria Bs, -poco prima dell'inizio della prova di appello venivano rese note le modalità di effettuazione della selezione e i criteri di valuta- zione difformi da quelli della precedente prova scritta (la nuova prova sarebbe consistita nella risoluzione, in 75 minuti, di 30 quiz, con attribuzione di un punteggio complessivo a ciascun candidato mediante l'assegnazione di un punto per ogni risposta esatta e la sottrazione di 0,33 punti per ogni risposta sbagliata;
a ciò seguiva la moltiplicazione per il coefficiente 0, 33 del risul- 6 tato in trentesimi per trasformarlo in centesimi con una soglia di idoneità fissata nel punteggio minimo di 60/100); -successivamente alla conclusione della prova di appello l'ENEL con determinazione unilaterale (lettera del 29.7.1993) stabiliva che "per l'individuazione dei diplomati idonei venisse adottata specifica soluzione tecnica consistente nella riparametrazione a 100, su base nazionale, dei singoli punteggi riportati dai parteci- panti". Alla luce di tali fatti il ricorrente censura l'impugnata decisione in relazione alla violazione delle norme sulla promessa al pubbli- co, per non avere rilevato che il datore di lavoro si era impe- gnato ad effettuare la prova di appello con le medesime modalità delle precedenti selezioni, ed in relazione alle norme relative alle regole della correttezza e buona fede, per avere ritenuto la ripa- rametrazione non in contrasto con tali regole, laddove invece si configurava una grave inadempienza dell'obbligazione, gravante sull'ENEL, per effetto del paritetico rapporto giuridico instau- rato con i partecipanti al concorso, da svolgersi secondo i mec- canismi procedimentali precostituiti. Le esposte censure non sono fondate. Costituisce ius receptum che, nel compimento delle operazioni selettive del personale, il datore di lavoro deve attenersi alle re- gole fondamentali della correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 Cod. Civ.), che si traducono, fra l'altro, sia nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una con- 7 dizione di assoluta parità, sia nell'obbligo di imparzialità dei criteri valutativi (ex plurimis Cass. 1 marzo 2000, n. 2280; Cass. 13 aprile 1996, n. 3494; Cass. 15 marzo 1996, n. 2167). Al di là del doveroso controllo del rispetto di tali generali canoni di condotta non è consentito al giudice di ingerirsi nella valuta- zione del contenuto del bando di concorso, nella determinazione delle relative procedure attuative, nella scelta dei criteri di sele- zione, né, ancora, nel merito del giudizio sui singoli candidati, in quanto ciò si tradurrebbe in una lesione della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, comprensiva anche del potere di gestione concernente l'assunzione di nuovi lavoratori o la promozione dei più validi professionalmente. Resta certamente salvo il sindacato giudiziario in tutti quei casi in cui l'esercizio di un tale potere non sia rispettoso dei canoni legali generali di correttezza e buona fede o sia affetto da mani- festa inadeguatezza o irragionevolezza, ossia quando il compor- tamento del datore di lavoro si manifesti arbitrario. Per la loro portata generale i principi anzidetti- diretti a fissare i limiti dell'intervento giurisdizionale e ad individuare il complesso di atti di esclusiva competenza imprenditoriale- non possono non valere per tutte le procedure concorsuali e, quindi, anche per i c.d. concorsi interni, che, in ragione della celerità assicurata nell'espletamento delle selezioni, hanno avuto notevole diffusio- ne anche nel settore pubblico. Anche per tali procedure restano sottratte al controllo del giudi- 8 ce e lasciate al potere discrezionale del datore di lavoro sia l'individuazione delle materie nell'ambito delle quali scegliere le domande da porre ai concorrenti sia la regolamentazione delle specifiche e concrete modalità di espletamento del concorso (quiz, tempi di risposta, durata dell'intera prova) sia la determi- nazione delle penalità per la mancata soluzione dei quesiti, con l'unico, generale, limite del rispetto dei criteri di adeguatezza e ragionevolezza in precedenza evidenziati. Al contrario non è ravvisabile un corretto esercizio dei poteri di- screzionali del datore di lavoro, quando le singole prove siano inidonee di per sé a determinare una adeguata, razionale e obiet- tiva selezione del personale ovvero siano valutate con criteri che agevolare alcuni candidati a scapito di altrifiniscano per nell'interno dello stesso concorso. Venendo al caso di specie deve osservarsi che il Tribunale di Lo- cri, con attenta ed approfondita ricostruzione dei fatti di causa e con una motivazione congrua ed esente da vizi logico- giuridici- come tale non censurabile in sede di legittimità- ha escluso che vi fosse stato nell'espletamento della prova di appello, che ha visto coinvolto l'attuale ricorrente, un inadempimento da parte dell'ENEL dagli obblighi assunti nel relativo bando di concorso. In particolare attraverso un accurato esame degli atti il Tribunale è giunto alla conclusione che le modalità di riparametrazione pre- scelte rispondevano ad un criterio assolutamente obiettivo, fa- cente leva su un meccanismo del tutto automatico, che consenti- 9 va di impedire possibili arbitrii. Né rileva il fatto, evidenziato dal ricorrente, che la nota del 25.9.1992 affermava che la seconda prova sarebbe consistita in “quiz tarati come nella precedente selezione", dovendo conside- rarsi tale documento come un atto meramente interno alla socie- tà, inviato unicamente alle diverse sedi dei compartimenti, senza essere poi portato a conoscenza dei candidati o altrimenti pubbli- cizzato. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va riget- tato. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 27 marzo 2002 IlPresidente Il Consigliere relatore estensore Alessandro be Menzis I D A , 0 S 1 S O 3 L . 3 A Dell L T T 5 , O R . B A A S ' I N L E D P L 3 S E A 7 I D T - N S I 8 - G IL CANCELLIERE S O 1 P O N 1 E Depositato in Cancelleria M A S I D E I A E G A , D oggi, 13 SIU 2001/2 G O O E E R T T L T T N S I JL. CANCELLIERAgalle I E R A I S G L E E D L R E O D