Sentenza 26 ottobre 1998
Massime • 1
La regola della rilevanza dell'impedimento a comparire del difensore, dettata dall'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. per il dibattimento di primo grado resta circoscritta al solo giudizio di cognizione. Di essa, pertanto, deve escludersi l'applicabilità con riguardo alle udienze del procedimento di esecuzione e di quello di sorveglianza, nelle quali la necessità della partecipazione del difensore può essere soddisfatta anche dall'intervento di altro difensore immediatamente reperibile, designato come sostituto ai sensi dell'art. 97, comma quarto, dello stesso codice, al quale, peraltro, non può essere negato un congruo termine per la preparazione della difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/1998, n. 5218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5218 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 26.10.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.5218
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N.36413/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) D'ONOFRIO GIANCARLO n. il 21.09.1953
avverso ordinanza del 13.05.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G , il quale ha chiesto la rimessione della decisione alle Sezioni Unite;
Osserva.
1- Il tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza in data 13.5.1997 rigettava l'istanza di affidamento in prova avanzata dal D'Onofrio, disattendendo l'istanza del difensore di rinvio dell'udienza, il procedimento "altre volte già rinviato", e rilevando nel merito l'inaffidabilità del soggetto, alla stregua dei precedenti penali e degli innumerevoli procedimenti pendenti anche per reiterate violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S.
Ha proposto ricorso per cassazione il D'Onofrio, deducendo:
violazione di legge, in relazione agli artt. 666, 486.5 e 178.1 lett. c) c.p.p., sotto il duplice profilo dell'omessa notificazione dell'avviso d'udienza all'interessato e del legittimo impedimento del difensore di fiducia, tempestivamente comunicato, a comparire alla medesima udienza camerale, erronea applicazione dell'art. 47 o.p. circa i presupposti di applicabilità della misura alternativa. 2.- I motivi di gravame in rito sono destituiti di fondamento. 2. 1- Quanto alla denunziata omissione di avviso all'interessato per l'udienza camerale del 13.5.1997, devesi rilevare che il relativo avviso risulta ritualmente notificato all'interessato nel domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. F. Scaramozza. 2.2.- A norma dell'art. 678.1 c.p.p. il procedimento di sorveglianza si svolge con le forme previste per il procedimento di esecuzione dall'art. 666 stesso codice, che al comma quarto postula "la partecipazione necessaria del difensore " all'udienza. Secondo il prevalente indirizzo interpretativo la regola della rilevanza dell'impedimento a comparire del difensore, dettata dall'art. 486.5 c.p.p. per il dibattimento di primo grado (richiamata, in forza del generale rinvio alle disposizioni relative al giudizio di primo grado, dagli arti. 598 e 614 per il dibattimento in appello e in cassazione, dall'art. 636 per il giudizio di revisione, dall'art. 1 disp. proc. min. per il giudizio davanti al tribunale e alla sezione di corte d'appello per i minorenni) resta circoscritta, per l'espressa previsione dell'art. 2 n. 77 l. delega e per la sua chiara collocazione sistematica, al solo giudizio di cognizione.
Di essa deve dunque escludersi l'applicabilità con riguardo alle udienze del procedimento di esecuzione e di quello di sorveglianza, nelle quali la necessità della partecipazione del difensore - come nei casi paradigmatici dell'udienza di convalida ex art. 391.1-2 c.p.p., dell'udienza dell'incidente probatorio ex art. 401.1-2 c.p.p.
e dell'udienza preliminare ex art. 420.1-3 c.p.p. (per la quale v. C. costit., sent. n. 175 del 1996) - può essere soddisfatta anche dall'intervento di altro difensore immediatamente reperibile, designato come "sostituto" ai sensi dell'art. 97.4 stesso codice, al quale peraltro non potrà negarsi un congruo termine per la preparazione della difesa (cfr., da ultimo, relativamente al giudizio camerale d'appello ex art. 599 c.p.p., Cass., Sez. Un., 8.4.1998, Cerroni,- nonché, per il procedimento di prevenzione, C. costit., Ord. 29.1.1998 n. 7). 3.- Infondata risulta infine la doglianza concernente il negativo giudizio prognostico espresso dal tribunale di sorveglianza, poiché, alla luce dei dati essenziali contenuti nella relazione informativa dei CC. di Frasso Telesino, il giudice di merito ha richiamato, al fini della prognosi sfavorevole sull'idoneità della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e della conseguente reiezione dell'istanza dell'interessato, non solo i precedenti pendenti e gli innumerevoli procedimenti pendenti, ma anche il dato obiettivamente significativo e concludente - circa la condotta tenuta dal soggetto in stato di libertà dopo la commissione del reato - della consumazione da parte dello stesso di ulteriori episodi criminosi, anche in violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S.
L'apparato argomentativo dell'impugnata decisione si palesa pertanto logico ed adeguato quanto alle obiettive risultanze acquisite sulla condotta del condannato in epoca recente ed al giudizio conclusivo d'immeritevolezza del beneficio.
Il ricorso dev'essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1998