Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di riesame, il Tribunale, quando dichiara la incompetenza del giudice che ha emesso la misura cautelare, non ha il potere di valutare anche l'esistenza dei presupposti per l'adozione della misura e di provvedere al suo annullamento, così che deve riconoscersi l'esistenza di un interesse del pubblico ministero ad impugnare la decisione di annullamento per evitare la formazione del giudicato cautelare e per non pregiudicare la decisione che dovrà assumere il giudice indicato come competente.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2007, n. 12330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12330 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
1 23 30 /0 7 Sentenza n. 1571 camera di consiglio del 24.01. 2007
n. 8 ruolo udienza 30 REG. GEN. n. 40875/06
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai magistrati:
1. Dott. Antonio S. Agrò presidente
2. Dott. Nicola Milo consigliere
3. Dott. Vincenzo Rotundo consigliere 4. Dott. Giacomo Paoloni consigliere
5. Dott. Carlo Di Casola consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CE-D.D.A.
e da
BA IO avverso l'ordinanza emessa in data 20.09.2006 dal Tribunale di CE-Sezione
Riesame, nel procedimento incidentale di riesame di ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria adottata il 27.06.2006 dal G.I.P. del Tribunale di CE, nei confronti di
1. BA IO, nato a [...] il [...]
2. DI AL, nato a [...] il [...]
3. OR IR, nato a [...] il [...] esaminati gli atti, il ricorsi e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto al capo relativo all'annullamento L'ordinanza cautelare e nel resto per l'inammissibilità dei ricorsi;
difensori degli indagati, ritualmente avvisati, non comparsi.
Motivi della decisione
1. Su richiesta del procedente pubblico ministero della locale D.D.A. (art. 51 co.
3-bis cpp) in data 27.6.2006 il competente G.I.P. del Tribunale di CE emetteva ordinanza
applicativa della misura della custodia cautelare in carcere (p.p. 1669/03NR-27/03DDA- 1523/04GIP) nei confronti di 79 persone, italiane e straniere, per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis cp) e di associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/90), per reati connessi a molteplici episodi di concorso continuato in acquisto, detenzione e vendita illeciti di quantitativi di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/90) nonché per reati di concorso continuato in estorsione.
L'ordinanza cautelare costituiva l'epilogo di operazioni investigative sviluppate -in fase di indagini preliminari- attraverso prolungati servizi di intercettazioni telefoniche ed ambientali, accertamenti storico-documentali e servizi di osservazione e controllo mirati di polizia giudiziaria. Dette investigazioni evidenziavano, secondo il paradigma accusatorio, l'esistenza di una associazione delinquenziale operante in Taranto e zone contigue facente capo a AR GI, che si forniva di sostanza stupefacente da smerciare nel proprio territorio d'influenza presso un'associazione criminosa attiva nel territorio della provincia di Bari e facente capo ad OL LO e RR EN nonché presso altra analoga compagine criminosa stabilita in Napoli e zone limitrofe e riconducibile ai fratelli albanesi
BA UR e BA AR (associazione che rifornisce di droga il sodalizio barese guidato da OL e RR e, tramite questo, l'associazione di AR). Agli odierni tre indagati (resistenti e l'BA anche ricorrente) IO BA, AL IS e IR LO l'ordinanza cautelare contesta i reati all'BA e al IS di partecipazione all'associazione criminosa dedita al traffico di droga diretta da GI AR (capo L della rubrica) ed al LO di illecita detenzione e vendita di eroina (capo M della rubrica, afferente ad un unico episodio di vendita di stupefacente al AR).
2. Avverso l'ordinanza custodialcautelare del 27.6.2006 i predetti tre indagati adivano il Tribunale del Riesame di CE, eccependo -ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza- precarietà del quadro indiziario ed insussistenza di esigenze cautelari legittimanti la misura carceraria.
Con l'epigrafata ordinanza del 20.9.2006 il Tribunale del riesame salentino: a) rigettava l'impugnazione di IO BA;
b) riqualificava il fatto associativo ascritto ad AL IS ai sensi degli artt. 110 cp e 73 DPR 309/90, dichiarava l'incompetenza funzionale del g.i.p. distrettuale di CE (individuando come competente il g.i.p. presso il Tribunale di S.Maria Capua Vetere) e -ritenute insussistenti esigenze cautelari d'urgenza- annullava l'ordinanza cautelare, disponendo l'immediata liberazione del IS;
c) dichiarava l'incompetenza funzionale del g.i.p. distrettuale di CE in ordine alla posizione di IR LO (individuando come competente il g.i.p. presso il Tribunale di Taranto) e -ritenute insussistenti anche in questo caso esigenze cautelari d'urgenza- annullava l'ordinanza cautelare, disponendo l'immediata liberazione del LO.
3. Contro detta ordinanza del Tribunale del riesame di CE hanno proposto rituale ricorso per cassazione l'indagato IO BA ed il Procuratore della Repubblica-D.D.A. di CE limitatamente ai punti della decisione relativi agli indagati IS e LO. L'BA deduce carenza e contraddittorietà della motivazione sia con riguardo alla ritenuta congruenza e gravità degli elementi indiziari delineati a suo carico, sia con riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari idonee a far ritenere unica misura in grado di soddisfare tali esigenze la misura inframuraria carceraria.
Il Procuratore della Repubblica di CE, che impugna la decisione assunta dal giudice del riesame nei confronti degli indagati IS e LO, deduce congiunti vizi di
2 violazione della legge processuale e di mancante o insufficiente motivazione con riferimento a due profili della regiudicanda cautelare. Innanzitutto, in relazione alla qualificazione e valutazione conferita ai fatti attribuiti al
IS, il ricorrente si duole -per un verso- della derubricazione o riqualificazione del reato associativo in termini di mero concorso in illecita detenzione e vendita di droga, riqualificazione che contrasterebbe con la lettura degli accadimenti consentita dalle emergenze investigative, asseveranti -secondo il p.m.- una consapevole ed organica adesione del IS al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico guidato da GI AR. Per altro verso il ricorrente si duole della ritenuta assenza di relazione di connessione tra la condotta del IS, come riqualificata dal Tribunale, e la condotta del LO e quelle dei coindagati ai quali è ascritta l'ipotesi associativa di cui all'art. 74 DPR 309/90. Siffatta impropria esclusione di relazione di connessione ex art. 12, lett. b) e lett. c), cpp tra fatti attribuiti all'indagato IS ed all'indagato LO (cui è già contestata la sola ipotesi di detenzione/vendita di droga) e quelli riferibili all'operatività del sodalizio criminoso, ritenuta dal giudice del riesame (sul presupposto L'inapplicabilità della competenza funzionale del g.i.p. distrettuale a reati connessi ma consumati da soggetti diversi), avrebbe fatto venir meno la competenza del g.i.p. distrettuale di CE, determinata dai reati associativi (giusta la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 51 co. 3 bis e 328 co. 1 bis cpp), vanificando la derogatoria vis actractiva della competenza funzionale di detto g.i.p. distrettuale e atomizzando le posizioni dei singoli indagati non partecipi L'associazione secondo le attribuzioni territoriali dei diversi giudici delle indagini preliminari competenti in ragione del luogo di consumazione dei singoli reati. In secondo luogo il ricorrente p.m. della DDA di CE deduce l'illegittimità L'impugnata ordinanza per violazione degli artt. 27 e 291 co. 2 cpp, quali interpretati dall'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Secondo il ricorrente, una volta dedotta l'incompetenza attrattiva del g.i.p. distrettuale di CE, il giudice del riesame avrebbe dovuto limitarsi a dichiararla e non avrebbe potuto decidere sulla misura cautelare in atto, come invece avvenuto per gli indagati HI e LO. Nell'ambito di questo medesimo profilo di censura il ricorrente aggiunge che, pur ipotizzandosi che al giudice del riesame competa il potere d'intervento riconosciuto al g.i.p. dall'art. 291 co. 2 cpp, il Tribunale del riesame di CE avrebbe dovuto necessariamente rilevare l'intrinseca sussistenza ("in re ipsa") delle ragioni di urgenza (rapportate a gravità dei reati ed a personalità criminosa degli indagati IS e LO) legittimanti la persistenza (sia pur interinale ex art. 27 cpp) della misura cautelare applicata ai quattro prevenuti.
4. Il ricorso proposto dall'indagato IO BA va dichiarato inammissibile, in relazione, da un lato, alla genericità dei motivi di censura delineati a sostegno del gravame (art. 581, co, 1 lett. c, cpp) ed in relazione, d'altro lato, alla indeducibilità sostanziale dei motivi di ricorso, atteso che gli stessi non fanno che prospettare una diversa o alternativa lettura delle risultanze investigative rispetto a quella effettuata dal giudice del riesame, che ha confermato l'esistenza dei gravi indizi di reità a carico L'BA quale soggetto stabilmente inserito ne sodalizio criminoso (con specifico riguardo agli stretti rapporti intercorrenti tra lui e l'indiscusso capo L'organizzazione GI AR) ed ha confermato la permanenza delle esigenze cautelari utilmente fronteggiabili con la sola applicata misura custodiale carceraria. La rilettura o rivisitazione delle emergenze probatorie investigative postulata dal ricorrente non è proponibile innanzi a questo collegio di legittimità. D'altra parte non può sottacersi che -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- il giudice del riesame non si limita a richiamare le considerazioni sviluppate nell'ordinanza custodiale sulla
3 specifica posizione L'BA, ma ne effettua una idonea lettura critica, che dimostra la piena valutazione di tutti gli elementi indiziari avvolgenti la posizione L'BA (e segnatamente dei momenti o delle situazioni di tensione venutisi a creare tra lo stesso e il "capo" del sodalizio GI AR) che ne focalizzano un suo stabile e non secondario inserimento funzionale nella vita L'associazione criminosa. Una lettura che si rivela immune dalle aporie o dalle contraddizioni (solo apparenti) di natura logico-storica lamentate dal ricorrente. Così come consequenziali, rispetto al ruolo apicale riconosciuto all'BA, e scevre da carenze motivazionali si configurano le osservazioni del giudice del riesame in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari fondanti la custodia carceraria.
5. il ricorso del Procuratore della Repubblica di CE è parzialmente fondato.
5/1. Con specifico riferimento alla censure rivolte al capo della decisione cautelare concernente la posizione L'indagato IS (per effetto L'operata “riqualificazione” del reato associativo attribuitogli) non può non osservarsi che le stesse, lungi dal fornire dimostrazione critica delle aporie o contraddittorietà della motivazione L'impugnata ordinanza, finiscono per tradursi nella disamina di emergenze investigative storico-fattuali (in special modo intercettazioni) e nell'enunciazione di chiavi di lettura di tali emergenze che avvalorerebbero l'inequivoca adesione, funzionale ed organica, del IS alla compagine operativa destinata al traffico di stupefacenti diretta dal AR. In altri termini il ricorrente p.m. prospetta una rivisitazione o rilettura di elementi di fatto e di interpretazioni di evenienze storiche certamente non proponibile in questa sede di legittimità.
Ciò sebbene lo stesso ricorrente p.m. implicitamente finisca per dare atto della logicità delle valutazioni del giudice del riesame, laddove riconosce che il IS è attualmente coinvolto al di là dei numerosi contatti telefonici, diretti o indiretti, che lo riguardano- in un solo episodio di fornitura di sostanze stupefacenti;
evenienza che induce il Tribunale di CE a dubitare della effettività o comunque della stabilità della contestata adesione L'indagato al consorzio delinquenziale facente capo al AR. In sintesi le conclusioni cui è pervenuto il giudice del riesame mostrano di essere frutto di una sufficiente ed adeguata analisi delle menzionate emergenze investigative, di guisa che l'esito valutativo cui lo stesso perviene risulta determinato da una interpretazione ricostruttiva della posizione del IS immune da incoerenze o da profili di illogicità apprezzabili nell'odierno giudizio.
5/2. Quanto alla doglianza afferente alla violazione L'art. 27 cpp, i rilievi espressi dal ricorrente pubblico ministero debbono considerarsi fondati.
Il Tribunale del riesame di CE consapevolmente, ma incongruamente, si discosta da un ormai consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, che ha chiarito e puntualizzato lo scenario delle dinamiche processuali connesse all'eventuale declaratoria di incompetenza territoriale/funzionale del g.i.p. disponente la misura cautelare pronunciata dal giudice del riesame.
E' fuori discussione che al giudice del riesame spettino, anche ai fini della valutazione della competenza, gli stessi poteri del giudice disponente. Ciò non significa, tuttavia, che tali poteri si estendano (come erroneamente ritenuto dal Tribunale di CE) anche all'annullamento della misura da parte del giudice del riesame che abbia contestualmente ritenuto l'incompetenza del g.i.p. che l'ha emessa. E' vero che il giudice dichiaratosi incompetente può, ai sensi L'art. 291 co. 2 cpp, adottare la misura richiesta dal p.m., ove ne ravvisi i presupposti ed ove ne ritenga l'indifferibilità o urgenza. Ma la previsione di tale potere non comporta l'attribuzione al giudice del riesame del potere opposto, cioè del potere
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di escludere, insieme alla competenza del giudice disponente, anche la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo precisato (cfr., tra le molte, Cass. Sez.
VI, sent. 16.5.2005 n. 22480, Francioso, rv. 232237) come il giudice del riesame, una volta dichiarata l'incompetenza del procedente g.i.p., non disponga del potere di annullare la misura emessa. Per la semplice ragione che una siffatta opzione rende in concreto inapplicabile l'art. 27 cpp, finendo per espropriare di un suo specifico potere il diverso giudice individuato come competente, che potrebbe provvedere sulla richiesta di emissione della misura entro il termine di venti giorni dalla trasmissione degli atti (all'ufficio del p.m.). Come ritenuto da questa Corte (Cass. S.U., sent. 24.1.1996 n. 1, Fazio, rv. 204164), in materia cautelare la pronuncia di incompetenza da parte del giudice L'impugnazione implica, al pari L'analoga pronuncia del giudice investito della richiesta di applicazione della misura cautelare, l'inefficacia differita della misura stessa ai sensi L'art. 27 cpp. Ma tale principio rimarrebbe privo di significato se si riconoscessero contemporaneamente al giudice del riesame il potere di dichiarare l'incompetenza del giudice disponente la misura nonché il coevo potere di annullare la misura impugnata, non potendosi controvertere di efficacia, di ultrattività effettuale o di inefficacia di una misura cautelare dopo il suo annullamento.
Per completezza di analisi va affrontata la tematica L'interesse del pubblico ministero ricorrente all'impugnazione, che potrebbe apparire discutibile dal momento che l'annullamento da parte di questa Corte non produrrebbe l'esito di investire di una nuova delibazione della misura il giudice a quo (Tribunale del riesame di CE), dichiaratosi ormai incompetente con decisione non soggetta sul punto ad impugnazione, in virtù del disposto L'art. 568 co. 2 cpp, applicabile anche ai provvedimenti sulla competenza adottati con forma diversa dalla sentenza. Poiché il giudice del riesame ha ritenuto, nonostante la dichiarazione di incompetenza, di escludere le esigenze cautelari già ravvisate dal g.i.p. distrettuale per gli indagati IS e LO, il ricorrente p.m. ha -tuttavia- sicuro interesse all'annullamento di una decisione che potrebbe pregiudicare quella del (diverso) giudice indicato come competente e alla prevenzione della formazione del giudicato interno in tema di esigenze cautelari. Ciò che rende il ricorso senz'altro ammissibile.
Per le ragioni esposte lo stesso deve ritenersi fondato quanto alla dedotta violazione L'art. 27 cpp, attesa l'incompatibilità logica e giuridica tra la dichiarazione di incompetenza funzionale ed il contestuale annullamento della misura per difetto delle esigenze cautelari. Sul punto, specificamente attinente alle posizioni degli indagati IS e LO, l'ordinanza del Tribunale del riesame di CE in epigrafe indicata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso L'BA segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, somma che si reputa equo determinare nella misura di 1.000,00 euro. La cancelleria curerà gli incombenti di comunicazione connessi allo stato custodiale carcerario L'BA.
P. Q. M.
5 In accoglimento del ricorso del P.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al disposto annullamento L'ordinanza di custodia cautelare in relazione all'art. 73 DPR 309/90. Rigetta nel resto il ricorso del P.M.
Dichiara inammissibile il ricorso L'BA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. att. c.p.p.
Roma, così deciso il 24 gennaio 2007
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giacomo Paoloni Antone Stefan
IL CANCELLIERE SUPER C1 IA CA Depositato in Cancelleria متВес 23 MAR. 2007 E R oggi IL CANCELLIERE C1 SUPER P
خصوص
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