Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
0435 6 /02 NOME 3 POPOLO ITALIANO 3 5 0 1 o . A N T S E SUPREMA DI CASSAZIONE L S R I 3 A Oggetto A D ' T 7 - , L , 8 L O A - E L 1 S D E L 1 P SEZIONI UNITE CIVILI O I S S B I E I N G N E D G G S O A L E T L A agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A Compos S D O O A P T E L , T M L I I O R E R.G.N. 6596/99 R I A D T Dott. Vincenzo BALDASSARRE- Primo Presidente f.f. D S D I ✪ E G T E R N O E 8242/99 S Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione E Cron. 10235 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Rel. Consigliere Rep. Ud.14/03/02 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 144, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, rappresentato e difeso dall'avvocato NINO LO PRESTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 2002 F.F.S.S. S.P.A. - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER 593 AZIONI;
1 -T intimata e sul 2° ricorso n° 08242/99 proposto da: F.F.S.S. S.P.A. - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato BUCCI FEDERICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calde al controricoro e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AC IL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4583/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 04/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, giurisdizione della Corte dei Conti per la riliquidazione della pensione. Giurisdizione dell'A.G.O. per la riliquidazione dell'indennizzo di buonuscita. 2 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Palermo il signor RE CI, premesso che il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita, dovutigli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la società Ferrovie dello Stato, gli erano stati corrisposti, in violazione degli artt. 37 e 96 del contratto collettivo 1990 1992, sulla base dello stipendio in godimento alla data del collocamento a riposo intervenuto nel corso di quegli anni, senza tener conto dei miglioramenti economici in detti articoli previsti, complessivamente, per l'intero triennio di vigenza del contratto medesimo, chiedeva la condanna della società datrice di lavoro alla loro riliquidazione con il computo, nella relativa base di calcolo, degli anzidetti miglioramenti stipendiali. La società convenuta contestava la fondatezza della domanda, che il Pretore adito invece accoglieva. La Ferrovie dello Stato interponeva gravame, cui resisteva il CI. Il Tribunale di Palermo rigettava parzialmente l'appello, confermando la decisione di primo grado solo in ordine al trattamento pensionistico, mentre escludeva che le norme della contrattazione collettiva invocate dal lavoratore collocato in pensione consentissero l'incidenza dei miglioramenti economici previsti per il periodo successivo al collocamento a riposo anche sull'indennità di buonuscita. Avverso questa sentenza il CI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura in relazione al capo della sentenza in tema di buonuscita. La s.p.a. Ferrovie dello Stato ha presentato controricorso contenente ricorso incidentale in relazione al capo della sentenza in tema di trattamento pensionistico. Motivi della decisione I ricorsi debbono anzitutto essere riuniti, essendo proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 3 Quest'ultima, attinente a due distinti rapporti facenti capo allo stesso lavoratore, il rapporto di lavoro subordinato costituente oggetto del ricorso principale - ed il rapporto previdenziale - costituente invece oggetto del ricorso incidentale -, deve essere cassata relativamente al secondo, dovendosi rilevare d'ufficio, a ciò non ostando alcuna preclusione derivante da giudicato implicito sulla giurisdizione in mancanza di decisione neppure parziale sul merito (v. Cass. SU 4 luglio 2001 n. 9050 e 1° settembre 1999 n. 605), che, in ordine a tale rapporto, essa è stata emessa da giudice privo di giurisdizione, mentre, quanto al primo, di natura privatistica per effetto della legge n. 210 del 17 maggio 1985, non è dubitabile la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine al diritto alla corretta determinazione dell'indennità di buonuscita (così, da ultimo, Cass. SU 14 giugno 2000 n. 433 e 12 aprile 2000 n. 130). Come, invero, queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di rilevare (v. Cass. SU 27 novembre 2000 n. 1212 e 19 giugno 2000 n. 451), rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la domanda relativa alla riliquidazione della pensione, proposta dall'ex dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato a seguito di aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per un periodo successivo alla cessazione del rapporto, atteso che la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della deliberazione CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici 4 economici dall'art. 1 del D.L. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35). La ritenuta persistenza di tale giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava sull'apposito Fondo (istituito con legge 9 luglio 1908 n. 418) che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa sopra citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale, infatti, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributi da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso. Dagli svolti rilievi consegue che, decidendo sul ricorso incidentale, la Corte deve dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla questione ivi dedotta, mentre deve rimettere gli atti alla Sezione Lavoro per la decisione sulla questione dedotta con il ricorso principale, oltre che sulle spese giudiziali relative alla presente fase processuale in tema di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e, pronunciando sul ricorso incidentale, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti;
rimette gli atti alla Sezione Lavoro per il prosieguo. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002. Il Consigliere estensore buinis Ravaquani Viny Balleri Il Primo Presidente Вол ьтий CANCELLIERS C Giovanni Giambattists Depositeta in Canceliera # 27 MAR. 2002 CANCELLIERECT Gley Juni Giambattistes 5