Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15306 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 59130 AJ SENS D .P.R. 36/4/1986 B. ALL. B - N. 51 5 306/02 A REGISTRAZIONE TRIBUTARIA ME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Dott. Bruno Presidente R.G. N. 5517/98 Cron. 35731 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 16/04/02 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: DI OV TU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI 37/3, presso lo studio dell'avvocato DI OV FRANCESCO, che lo difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE giusta porcura a margine;
59130 - ricorrente
contro
FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO DELLE domiciliato in ROMA VIA DEItempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 1538 -1- avverso la sentenza n. 16/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 27/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 5517SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il dott. UR Di IO ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 27 febbraio 1997, n. 16/3/97 con cui la Commissione Tributaria Regionale per L'Abruzzo, accoglieva l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado e dichiarava legittima la iscrizione a ruolo di oltre 11 milioni a titolo di imposta sui redditi non trattenuta alla fonte dal sostituto d'imposta. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 36 bis e 67 D.P.R 29 settembre 1973 n. 600. Omessa, ovvero insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Con il secondo motivo: ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonchè degli artt. 3 e 39 dello stesso D.P.R. (art. 360 n. 3 c.p.c.).. In entrambi i motivi il contribuente sostiene tesi in diritto condivisibili: indubbiamente il certificato del sostituto d'imposta che attesta l'avvenuto versamento delle trattenute costituisce solo uno (ancorchè il principale) degli strumenti di prova con cui il debitore sostituito può dimostrare di aver soddisfatto il suo debito. Ma ciò non toglie che se il debitore (cui compete l'onere di dimostrare l'assolvimento del debito) non è in grado di produrre il certificato in questione, deve pur indicare un qualche elemento di prova, qualche indizio, attraverso cui sia possibile far presumere che il versamento della ritenuta sia avvenuto;
al limite può M anche sollecitare i poteri istruttori della Commissione Tributaria ex art. 7 del D. Leg. 526/1992. Tutta questa tematica è estranea al ricorso in cui il ricorrente si limita a sottolineare apoditticamente la astratta possibilità che la prova sia tratta da elementi diversi dalla certificazione del sostituto d'imposta, senza indicare quali elementi abbia in conce proposto alla Commissione di merito. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in € 750 (di cui 600 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 16 aprile 2002. би мо сть Mancul dell боль 29 QTY. 20022007 A E N ISTRAZIO D.P.R. 26/4/1986 REG A . 5 D - N TE AI SENSI DEL IA B ESEN ALL. R TA AB. IBU T IA TR . N TER A M