Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
E 02 334/02 6 ее 61658 8 N 5 9 O 1 . I / N Z 4 / A . 6 રું મા R B 2 T . S L R I . L P G A . E D . R B OM DEL ROBOLOTTALIANO L A E A T D A D I 1 I S 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R 1 N Oggetto E T É . S N T N I E SEZIONE TRIBUTARIA A A S Tributaria Debres. Wor E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 15995/98 . 5587 Consigliere Cron Dott. Stefano MONACI Consigliere - Dott. Vittorio Glauco EBNER Rep. Dott. Aldo Consigliere - Ud. 08/11/01 CECCHERINI Dott. Antonio Rel. Consigliere - MERONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA 61658 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
TT NO BR;
- intimato Commissione avversO la sentenza n. 215/97 della tributaria regionale di TORINO, depositata il 2001 02/07/97; 2214 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
preliminarmente si dà atto che nel ricorso si fa riferimento a sentenza non in atti;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che si rimette agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- OGGETTO: TRIBUTI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE Fatto e diritto Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre
contro
MO NO UN, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Questa, pronunciata su appello dell'Ufficio, ha dichiarato estinto il giudizio promosso dal contribuente, conclusosi, in primo grado, con l'annullamento di "un avviso di accertamento in materia di IRPEF ed ILOR". Dalla lettura del ricorso, invece, si apprende che il Ministero chiede la cassazione di una sentenza pronunciata su appello del MO e del nell'ambito di un coniuge, sig.ra GL, procedimento avente ad oggetto non un avviso di stando al ricorrente, non accertamento (che, sarebbe stato mai impugnato) bensì due cartelle esattoriali. Il Ministero ricorrente non adombra nemmeno l'ipotesi dell'errore da parte del giudice Pertanto, non vi è corrispondenza tra i a quo. fatti esposti dal Ministero ricorrente e quelli risultanti dalla sentenza impugnata. Ne consegue che due sono le ipotesi che il Collegio deve prendere in considerazione: о che la sentenza depositata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. non sia quella оimpugnata, che la fatti e delnarrazione dello svolgimento dei processo contenuta nel ricorso non sia puntuale, tanto da non rendere intelligibile la vicenda processuale (anche per la estrema sinteticità della sentenza della Commissione Regionale, il cui esame di merito, però, presuppone il superamento di tutte le questioni di procedibilità ed ammissibilità del ricorso). Stante la coincidenza formale tra gli estremi della sentenza indicata nel ricorso e quelli della sentenza depositata, il Collegio ritiene che debba pronunciarsi un giudizio di inammissibilità del airicorso (piuttosto che di improcedibilità), sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il ricorso stesso non contiene la esposizione dei fatti della causa oggetto della sentenza impugnata. La parte vittoriosa non si è costituita e, quindi, nulla è dovuto per spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 1' 8 novembre 2001. 2: Il Consigliere estensore (dr. Antonio Merone)th Il Presid ente (dr. Giovanni Pa IL CANCELIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO FRIA 8 FEB. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O 0 I 6 Z 9 1 A / S R 4 / T 6 W S A 2 I G R P B E . P A R . L T D L A L A U D E . B D I B E I A R T S T A T N N I E 1 E R S 3 S 1 I E E A . T N A M 3