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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37721 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa M. Francesca Loy, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 26 maggio 2023 il ricorrente ha fatto pervenire memoria di replica e conclusioni scritte. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37721 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/06/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Potenza del 24 giugno 2022 che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il tribunale di Potenza, di condanna di VO LI in ordine al delitto di cui agli artt. 110,117 e 479 cod. pen., in Marsico Nuovo il 23 dicembre 2015, per aver attestato falsamente nella determina n.774 del 23 dicembre 2015 del Comune di Marsico Nuovo e in qualità di pubblico ufficiale, che i lavori di riqualificazione di un fabbricato dismesso da destinare a reception per il Borgo Albergo erano ultimati 1.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, che ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1.1.11 primo motivo ha dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza della Corte territoriale non avrebbe colto che le attribuzioni e i compiti dell'imputato fossero da circoscriversi a quelli della Determinazione n. 110 del 18 febbraio 2010 del Responsabile del Servizio ing. Colella, inerenti a verifiche di carattere formale dei dati numerici e degli adempimenti accessori, gravanti sull'impresa affidataria dei lavori, funzionali alla liquidazione delle sue spettanze e che il ricorrente si fosse limitato a controfirmare la Determina n. 774 del 23 dicembre 2015, assumendo la responsabilità della sola "seconda parte" del suo contenuto, riguardante il mero, burocratico raffronto tra le fatture emesse dall'impresa e le cifre indicate negli stati di avanzamento dei lavori da essa periodicamente redatti, da destinare poi al Responsabile del Servizio che, a sua volta, avrebbe predisposto i mandati di pagamento;
l'imputato era stato designato "responsabile dell'istruttoria" entro tali, ristretti limiti, al pari del collega geom. Sabatella il quale, tuttavia, avrebbe dovuto occuparsi di controllare gli stati d'avanzamento dei lavori e la contabilità finale dei lavori pubblici. La "porzione" attestativa - riguardante lo stato finale dei lavori e la Certificazione di regolare esecuzione dei medesimi - sarebbe da ritenersi di stretta pertinenza del Responsabile del Servizio, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori, Ing. Colella. 1.2. Il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione, anche per travisamento della prova "per invenzione" - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, perché la Corte avrebbe affermato, in modo apodittico, che fosse ben visibile dall'esterno il mancato completamento dei lavori edili e che, pertanto, l'imputato, dipendente del Comune il cui edificio era a pochi passi dal luogo dell'intervento, ne avesse preso contezza prima di sottoscrivere la Determina oggetto dell'imputazione di falso. In realtà, il materiale fotografico in atti avrebbe ben diversa valen2:a dimostrativa e, d'altro canto, la sentenza impugnata avrebbe anche sostenuto che fossero altresì visibili automezzi e manovali impegnati nei lavori, in contrasto con le emergenze processuali. 1 Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica aliorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e — a maggior ragione — quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere 2 evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (S.U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794; S.U. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; S.U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944); in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (S.U. n. 12 del 31/05/2000,3akani, Rv.216260). 4.E - quanto al lamentato vizio di travisamento della prova - costituisce costante principio di diritto, espresso da questa Corte di legittimità, che "in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio' (sez.5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv.258774). 5. Ebbene, il primo motivo di ricorso è aspecifico e non si misura con la "ratio decidendi" delle sentenze di merito che - in definitiva, con esposizione argomentata, esauriente ed immune da censure di intrinseca illogicità - anche attraverso il richiamo delle norme di legge pertinenti (art. 10 comma 2 del D.Lgs. n.163 del 2006 e art. 5 L. n. 241 del 1990) - hanno inteso rimarcare l' unitarietà e l'omogeneità dei contenuti della Determina n. 774 del 23 dicembre 2015, che costituisce effetto di un contributo sinergico di tutti i protagonisti dell'iter procedimentale, volto a corroborare la valenza probatoria dell'atto amministrativo, in funzione di garanzia dell'affidamento, dei terzi destinatari, sulla corrispondenza al vero dell'informazione ivi contenuta;
trattasi, in altri termini, di un atto che rappresenta l'esito condiviso di un'attività di natura sostanzialmente collegiale, in cui ciascuno dei sottoscrittori si appropria dei (e 3 partecipa ai) contenuti attestativi del provvedimento, senza che vi sia spazio per una sorta di "virtuale" frazionamento o parcellizzazione delle relative statuizioni. Quand'anche il compito affidato e delegato all'imputato fosse stato riservato alla sovraintendenza e al controllo anche contabile della fase della liquidazione delle debenze, presupposto indefettibile del pagamento era e rimane il perfezionamento e la regolarità dell'opera nella sua globalità, e di conseguenza la firma, in calce al provvedimento, "convergente" e confluente di tutti i funzionari e di tutti i soggetti istituzionalmente preposti - in quanto facenti parte di una armonica ed autonoma unità organica - all'andamento e alla corretta conclusione del procedimento amministrativo vale a rafforzare la portata probatoria dell'atto pubblico che, nell'attestazione di ultimazione dei lavori e quale momento conclusivo delle incombenze coordinate di ciascuno dei protagonisti e firmatari, era naturalmente funzionale alla successiva ("sequenziale", per come riconosciuto nel ricorso a pag.6) e finale emissione dei mandati di pagamento prodromici alla erogazione dei fondi pubblici. 6. Il secondo motivo non è consentito dalla legge - art. 606 comma 3 cod. proc. pen. - ed è in ogni caso manifestamente infondato, perché, versato in fatto, invita la Corte di Cassazione ad una rivisitazione del materiale probatorio che non è consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale, con motivazione piana e certamente non illogica, ha confermato l'altrettanto razionale argomentazione del primo giudice, secondo cui alla data del sopralluogo dell'ausiliario tecnico geom. Spolidoro, in assistenza ai Carabinieri - 5 gennaio 2016, una dozzina di giorni dopo la data della Determina e in pieno periodo delle festività natalizie - le opere edilizie fossero state ultimate "solo nei limiti del 60%"; ha sottolineato come il geom. Spolidoro - pag. 4 della sentenza impugnata - avesse attestato, nella nota tecnica a sua firma, che lo stato dei luoghi, evidenziante un'esecuzione meramente parziale delle opere oggetto dell'appalto del Comune, era "perfettamente visibile dall'esterno a chiunque"; ha ribadito - pag.
7 - come l'imputato risiedesse a Marsico Nuovo e, tenuto a recarsi quotidianamente negli uffici del suddetto ente pubblico - posto nelle immediate vicinanze dell'area dei lavori di riqualificazione a fini ridettivi del fabbricato dismesso da destinare a reception, peraltro oggetto del procedimento amministrativo nel cui contesto egli rivestiva mansioni istruttorie - si fosse ragionevolmente e logicamente avveduto che i lavori erano ancora in corso. La tenuta strutturale e logica - e comunque non manifestamente illogica - del ragionamento espositivo così sintetizzato non può essere scalfita dalle confutazioni contenute nel motivo di ricorso, che - proponendo una rielaborazione critica e valutativa delle prove acquisite - sostengono, per un verso, che i rilievi fotografici fornirebbero l'immagine di un fabbricato "completamente ristrutturato ed ultimato" e, per altro verso, che la sentenza della Corte territoriale avrebbe introdotto un dato storico inesistente, relativo all'"andirivieni" di mezzi ed 4 Il Presidente operai di cui non sarebbe traccia negli atti del processo, tratto comunque privo, quand'anche non rispondente ad una specifica emergenza processuale, di efficacia disarticolante e tale da demolire l'impianto ricostruttivo della motivazione„ solidamente fondato sugli accertamenti diretti dei Carabinieri e di un professionista da essi designato e sulle proposizioni inferenziali riguardanti la conformazione dei luoghi e la loro indiscutibile visibilità ed univoca interpretabilità dall'esterno. 7. In data 26 maggio 2023 il difensore dell'imputato ha inoltrato "breve memoria di replica con conclusioni scritte", con la quale, oltre ad insistere nelle argomentazioni diffusamente esposte nell'atto di impugnazione, ha introdotto un motivo nuovo - che ha invocato l'applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - in violazione del termine di decadenza di cui all'art. 585 commi 4 e 5 cod. proc. pen., pertanto inammissibile: è invero evidente che la modifica del testo dell'art. 131 bis cod. pen., con estensione della cornice edittale dei reati che ne consentirebbe, oggi, l'eventuale riconoscimento, è in vigore dal 30 dicembre 2022 e tanto avrebbe agevolmente consentito di depositare i motivi nuovi nel rispetto del termine perentorio - almeno 15 giorni (liberi, ex art. 172 comma 5 cod. proc. pen.) prima dell'udienza - previsto dalla legge. Sotto altro profilo, va comunque aggiunto che le indicazioni fornite nella memoria ("sostanziale" correttezza della condotta processuale - già valutata al fini del riconoscimento delle attenuanti generiche - stato d'incensuratezza„ comportamento professionale altrimenti integerrimo, quest'ultimo peraltro indimostrato) non sarebbero di per sé suscettive di un apprezzamento decisivo, che giustifichi un intervento demolitorio di competenza di questa Corte. 8.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7/06/2023 Il co sigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa M. Francesca Loy, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 26 maggio 2023 il ricorrente ha fatto pervenire memoria di replica e conclusioni scritte. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37721 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/06/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Potenza del 24 giugno 2022 che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il tribunale di Potenza, di condanna di VO LI in ordine al delitto di cui agli artt. 110,117 e 479 cod. pen., in Marsico Nuovo il 23 dicembre 2015, per aver attestato falsamente nella determina n.774 del 23 dicembre 2015 del Comune di Marsico Nuovo e in qualità di pubblico ufficiale, che i lavori di riqualificazione di un fabbricato dismesso da destinare a reception per il Borgo Albergo erano ultimati 1.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, che ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1.1.11 primo motivo ha dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza della Corte territoriale non avrebbe colto che le attribuzioni e i compiti dell'imputato fossero da circoscriversi a quelli della Determinazione n. 110 del 18 febbraio 2010 del Responsabile del Servizio ing. Colella, inerenti a verifiche di carattere formale dei dati numerici e degli adempimenti accessori, gravanti sull'impresa affidataria dei lavori, funzionali alla liquidazione delle sue spettanze e che il ricorrente si fosse limitato a controfirmare la Determina n. 774 del 23 dicembre 2015, assumendo la responsabilità della sola "seconda parte" del suo contenuto, riguardante il mero, burocratico raffronto tra le fatture emesse dall'impresa e le cifre indicate negli stati di avanzamento dei lavori da essa periodicamente redatti, da destinare poi al Responsabile del Servizio che, a sua volta, avrebbe predisposto i mandati di pagamento;
l'imputato era stato designato "responsabile dell'istruttoria" entro tali, ristretti limiti, al pari del collega geom. Sabatella il quale, tuttavia, avrebbe dovuto occuparsi di controllare gli stati d'avanzamento dei lavori e la contabilità finale dei lavori pubblici. La "porzione" attestativa - riguardante lo stato finale dei lavori e la Certificazione di regolare esecuzione dei medesimi - sarebbe da ritenersi di stretta pertinenza del Responsabile del Servizio, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori, Ing. Colella. 1.2. Il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione, anche per travisamento della prova "per invenzione" - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, perché la Corte avrebbe affermato, in modo apodittico, che fosse ben visibile dall'esterno il mancato completamento dei lavori edili e che, pertanto, l'imputato, dipendente del Comune il cui edificio era a pochi passi dal luogo dell'intervento, ne avesse preso contezza prima di sottoscrivere la Determina oggetto dell'imputazione di falso. In realtà, il materiale fotografico in atti avrebbe ben diversa valen2:a dimostrativa e, d'altro canto, la sentenza impugnata avrebbe anche sostenuto che fossero altresì visibili automezzi e manovali impegnati nei lavori, in contrasto con le emergenze processuali. 1 Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica aliorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e — a maggior ragione — quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere 2 evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (S.U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794; S.U. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; S.U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944); in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (S.U. n. 12 del 31/05/2000,3akani, Rv.216260). 4.E - quanto al lamentato vizio di travisamento della prova - costituisce costante principio di diritto, espresso da questa Corte di legittimità, che "in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio' (sez.5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv.258774). 5. Ebbene, il primo motivo di ricorso è aspecifico e non si misura con la "ratio decidendi" delle sentenze di merito che - in definitiva, con esposizione argomentata, esauriente ed immune da censure di intrinseca illogicità - anche attraverso il richiamo delle norme di legge pertinenti (art. 10 comma 2 del D.Lgs. n.163 del 2006 e art. 5 L. n. 241 del 1990) - hanno inteso rimarcare l' unitarietà e l'omogeneità dei contenuti della Determina n. 774 del 23 dicembre 2015, che costituisce effetto di un contributo sinergico di tutti i protagonisti dell'iter procedimentale, volto a corroborare la valenza probatoria dell'atto amministrativo, in funzione di garanzia dell'affidamento, dei terzi destinatari, sulla corrispondenza al vero dell'informazione ivi contenuta;
trattasi, in altri termini, di un atto che rappresenta l'esito condiviso di un'attività di natura sostanzialmente collegiale, in cui ciascuno dei sottoscrittori si appropria dei (e 3 partecipa ai) contenuti attestativi del provvedimento, senza che vi sia spazio per una sorta di "virtuale" frazionamento o parcellizzazione delle relative statuizioni. Quand'anche il compito affidato e delegato all'imputato fosse stato riservato alla sovraintendenza e al controllo anche contabile della fase della liquidazione delle debenze, presupposto indefettibile del pagamento era e rimane il perfezionamento e la regolarità dell'opera nella sua globalità, e di conseguenza la firma, in calce al provvedimento, "convergente" e confluente di tutti i funzionari e di tutti i soggetti istituzionalmente preposti - in quanto facenti parte di una armonica ed autonoma unità organica - all'andamento e alla corretta conclusione del procedimento amministrativo vale a rafforzare la portata probatoria dell'atto pubblico che, nell'attestazione di ultimazione dei lavori e quale momento conclusivo delle incombenze coordinate di ciascuno dei protagonisti e firmatari, era naturalmente funzionale alla successiva ("sequenziale", per come riconosciuto nel ricorso a pag.6) e finale emissione dei mandati di pagamento prodromici alla erogazione dei fondi pubblici. 6. Il secondo motivo non è consentito dalla legge - art. 606 comma 3 cod. proc. pen. - ed è in ogni caso manifestamente infondato, perché, versato in fatto, invita la Corte di Cassazione ad una rivisitazione del materiale probatorio che non è consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale, con motivazione piana e certamente non illogica, ha confermato l'altrettanto razionale argomentazione del primo giudice, secondo cui alla data del sopralluogo dell'ausiliario tecnico geom. Spolidoro, in assistenza ai Carabinieri - 5 gennaio 2016, una dozzina di giorni dopo la data della Determina e in pieno periodo delle festività natalizie - le opere edilizie fossero state ultimate "solo nei limiti del 60%"; ha sottolineato come il geom. Spolidoro - pag. 4 della sentenza impugnata - avesse attestato, nella nota tecnica a sua firma, che lo stato dei luoghi, evidenziante un'esecuzione meramente parziale delle opere oggetto dell'appalto del Comune, era "perfettamente visibile dall'esterno a chiunque"; ha ribadito - pag.
7 - come l'imputato risiedesse a Marsico Nuovo e, tenuto a recarsi quotidianamente negli uffici del suddetto ente pubblico - posto nelle immediate vicinanze dell'area dei lavori di riqualificazione a fini ridettivi del fabbricato dismesso da destinare a reception, peraltro oggetto del procedimento amministrativo nel cui contesto egli rivestiva mansioni istruttorie - si fosse ragionevolmente e logicamente avveduto che i lavori erano ancora in corso. La tenuta strutturale e logica - e comunque non manifestamente illogica - del ragionamento espositivo così sintetizzato non può essere scalfita dalle confutazioni contenute nel motivo di ricorso, che - proponendo una rielaborazione critica e valutativa delle prove acquisite - sostengono, per un verso, che i rilievi fotografici fornirebbero l'immagine di un fabbricato "completamente ristrutturato ed ultimato" e, per altro verso, che la sentenza della Corte territoriale avrebbe introdotto un dato storico inesistente, relativo all'"andirivieni" di mezzi ed 4 Il Presidente operai di cui non sarebbe traccia negli atti del processo, tratto comunque privo, quand'anche non rispondente ad una specifica emergenza processuale, di efficacia disarticolante e tale da demolire l'impianto ricostruttivo della motivazione„ solidamente fondato sugli accertamenti diretti dei Carabinieri e di un professionista da essi designato e sulle proposizioni inferenziali riguardanti la conformazione dei luoghi e la loro indiscutibile visibilità ed univoca interpretabilità dall'esterno. 7. In data 26 maggio 2023 il difensore dell'imputato ha inoltrato "breve memoria di replica con conclusioni scritte", con la quale, oltre ad insistere nelle argomentazioni diffusamente esposte nell'atto di impugnazione, ha introdotto un motivo nuovo - che ha invocato l'applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - in violazione del termine di decadenza di cui all'art. 585 commi 4 e 5 cod. proc. pen., pertanto inammissibile: è invero evidente che la modifica del testo dell'art. 131 bis cod. pen., con estensione della cornice edittale dei reati che ne consentirebbe, oggi, l'eventuale riconoscimento, è in vigore dal 30 dicembre 2022 e tanto avrebbe agevolmente consentito di depositare i motivi nuovi nel rispetto del termine perentorio - almeno 15 giorni (liberi, ex art. 172 comma 5 cod. proc. pen.) prima dell'udienza - previsto dalla legge. Sotto altro profilo, va comunque aggiunto che le indicazioni fornite nella memoria ("sostanziale" correttezza della condotta processuale - già valutata al fini del riconoscimento delle attenuanti generiche - stato d'incensuratezza„ comportamento professionale altrimenti integerrimo, quest'ultimo peraltro indimostrato) non sarebbero di per sé suscettive di un apprezzamento decisivo, che giustifichi un intervento demolitorio di competenza di questa Corte. 8.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7/06/2023 Il co sigliere estensore